Sentenza 11113/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per La Sicilia Sezione 03,


Documento firmato digitalmente Sentenza n. 11113/2021 Il Presidente e Relatore Depositata il DD/MM/2021
giu1
Il Segretario
giu4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 03, riunita in udienza il DD/MM/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
giu1, Presidente e Relatore giu2, Giudice giu3, Giudice

in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 8192/2018 depositato il DD/MM/2018
proposto da
CS

Difeso da
GC
ed elettivamente domiciliato presso XXX
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - XXX

elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1804/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez.
7 e pubblicata il DD/MM/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301B604365/2012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301B604365/2012 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007

Svolgimento del processo

CS ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, per la riforma della
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1804/07/2018 ,
di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento n.TY301B604365/2012, notificato il DD/MM/2012, con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno d'imposta 2007, ha:
- contestato a CS, esercente l’attività di amministratore di condominio, di avere dichiarato al quadro RG del Modello Unico 2008 ricavi (per € 116.209,00) inferiori a quelli effettivi (pari ad € 139.810,00),.quali risultanti dai Modelli 770/2008 presentati dai suoi sostituti d'imposta;
- determinato il reddito d'impresa in € 53.303,00, in luogo di quello dichiarato per € 29.702,00;
- chiesto il pagamento di quanto conseguentemente dovuto a titolo di Irpef, delle relative addizionali regionale e comunale, dell’Irap e dell'Iva;
- irrogato la relativa sanzione pecuniaria unica.
Con un unico motivo d’impugnazione la contribuente aveva contestato la pretesa impositiva, Ceccependo in particolare che:
- gli asseriti maggiori ricavi derivavano semplicemente dall’erroneo inserimento al punto 21 dei Modelli 770/2008, presentati dai sostituti d’imposta, dell'importo corrispostole comprensivo di Iva, anziché al netto di tale imposta;

- Ctale errore, agevolmente riscontrabile dai partitari e dalle fatture emesse dalla contribuente, non può costituire presupposto per la determinazione di maggiori ricavi non percepiti. L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese, deducendo che:
- in data DD/MM/2012 la contribuente è stata invitata a produrre tutta la documentazione utile al controllo della corretta contabilizzazione nel Modello Unico 2007 dei compensi da lei percepiti quale amministratrice di condominio;
- la contribuente ha prodotto documentazione dalla quale risultano compensi non dichiarati per €
23.601,00;
- in presenza di una violazione di natura sostanziale, la contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto condivisibile la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate ed ha compensato le spese del giudizio.
L’appellante ha insistito nell’originario ricorso, ribadendo che l’Agenzia delle Entrate, pur essendo stata posta nella condizione di verificare l’erronea compilazione dei singoli Modelli 770/2008 predisposti dai Condomini (che riportavano un dato inesatto al punto 21, cioè l'ammontare dei compensi al lordo dell'Iva), ha comunque utilizzato quei dati e, quindi, ritenuto sussistenti compensi non dichiarati. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Motivi della decisione
L'appello è fondato. Sebbene l'Agenzia delle Entrate non abbia prodotto in giudizio i Modelli 770/2008 richiamati nell’impugnato avviso di accertamento, è pacifico tra le parti che da tali dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta risulta la corresponsione per l’anno 2007 a CS di compensi complessivi per € 132.535,00. Ciò premesso; la Commissione rileva che nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate - dopo avere riportato sinteticamente l'importo (€ 132.535,00) dei compensi che i sostituti d'imposta hanno dichiarato di avere corrisposto alla contribuente - ha inserito un dettagliato prospetto nel quale sono analiticamente individuati tutti i clienti della contribuente con l'indicazione per ognuno di essi: nella colonna 3 dell'importo dei compensi risultanti dal rispettivo Modello 770/2008, nella colonna 5 del totale fatturato da CS al netto dell'Iva e nella colonna 6 dei compensi non fatturati (pari alla differenza tra la colonna 3 e la colonna 5). Senonché, in tale dettagliato prospetto non è precisato se gli importi dei compensi indicati nella colonna 3 siano al netto o al lordo dell'Iva. Da parte sua, CS nell’originario ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ha: - eccepito che in ognuno dei Modelli 770/2008 al punto 21 è stato indicato l'ammontare del compenso percepito compresa l'Iva al 20%, mentre al punto 23 è stata indicata l’lva come elemento non soggetto a ritenuta d'acconto, per cui si perviene immediatamente (per differenza tra l'importo del punto 21 e l'importo del punto 23) all'imponibile soggetto a ritenuta d'acconto, che coincide con l'imponibile dei partitari imputati ai clienti da CS; - trascritto, a maggiore chiarezza di quanto sopra esposto, una tabella esplicativa nella quale ha riportato l'elenco di ogni singolo cliente nella stessa progressione indicata nell’avviso di accertamento e con l’analitica indicazione, per ognuno di essi, del compenso imponibile corrisposto, dell’Iva relativa e della somma dei due importi precedenti. L'importo complessivo dei compensi imponibili risultanti da tale tabella esplicativa è di € 116.208,72 e pertanto corrisponde a quanto dichiarato da CS nel Modello Unico 2008. Nel corso dei due gradi del giudizio l'Agenzia delle Entrate non ha specificamente contestato i conteggi contenuti nella tabella esplicativa riportata in seno all’originario ricorso della contribuente, per cui deve ritenersi provato, ai sensi dell’art.115. c.p.c., primo comma , che dai Modelli 770/2008 richiamati dall'Agenzia delle Entrate nell'impugnato avviso di accertamento non risultano maggiori compensi non dichiarati da CS e da recuperare a tassazione. Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l’originario ricorso della contribuente deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00 per il primo ed in € 1.200,00 per il secondo; il tutto oltre accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della. Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1804/07/2018 , appellata da CS, accoglie l'originario ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato avviso di accertamento. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, al pagamento, in favore di CS, delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate in € 800,00 per il primo ed in € 1.200,00 per il secondo; il tutto oltre accessori di legge. Palermo , DD/MM/2021 IL PRESIDENTE-ESTENSORE
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