Sentenza 201/2019 della Commissione Tributaria Regionale Di Friuli Venezia Giulia Sezione 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 602/2016
depositato il DD/MM/2016
- avverso la pronuncia
I S.R.L.
IRPI S.R.L.
XXX
difeso da:
AVV. PA
XXX
e da
DOTT. CG
XXX
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI XXX
XXX
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T15030200786 IVA-ALTRO 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di xxx emetteva quindi quattro avvisi di accettamento per il recupero dell’IVA,
cedente è comunque tenuto al versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate senza
l'applicazione dell’imposta, salvo che dimostri di aver adottato tutte le cautele proprie di un
operatore onesto e mediamente accorto per poter escludere che le operazioni lo potessero rendere partecipe di una frode IVA e ciò in quanto seppur la Società contribuente abbia — correttamente adempito agli obblighi formali che la norma impone, non ha posto in essere
alcuna misura al fine di assicurarsi che le cessioni effettuate non la rendessero partecipe di
una frode.
effettuate nei confronti degli esportatori abituali (c.d. esportazioni indirette), prevista
dall'art. 8, comma 1, Jett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , è subordinata, nella
disciplina del d.l. 29 ‘dicembre 1983, n. 746, convertito in. legge 27 febbraio 1984 , n: 17,
all'emissione di apposita "dichiarazione d'intento" da parte dell'esportatore (art. 1, comma 1,
lett. c) ed il soggetto cedente;
legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo totalmente a carico di chi
emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità.
comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza
che l'operazione non è destinata all'esportazione, ma ha una destinazione nazionale), per
quest'ultimo l'operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova
dell'effettiva avvenuta esportazione della merce. ( Sez. 5 trib., Sentenza n. 21956 del
DD/MM/2010 ).
solo qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di
evasione, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie: vedersi
obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede, di
acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità (quale utile riferimento, sentenza del DD MM 2012, M e D, C-80/11 e C-142/11, EU:C: 20.12:373, punto 60).
e adotti tutte‘ le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi
che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione tributaria ( quale
utile riferimento sentenza del 6 settembre 2012 , M-G, C-273/11,
EU:C:2012:547, punto 48).
passivo il quale intende esercitare il diritto di applicare il regime IVA, da un lato = al fine di
assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasione a livello degli operatori a monte —
verifichi, segnatamente, che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei
quali viene richiesto l’esercizio di tale dirittò abbia soddisfatto. i propri obblighi di
dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall’altro lato, che il suddetto soggetto passivo
disponga di documenti a tale riguardo ( quale utile riferimento, sentenza del DD MM 2012, M e D, C-80/11 e C-142/11, EU:C;2012:373, punto 61).
sanzionare, con il diniego di tale diritto, un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe
potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal
fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena di fornitura, anteriore o
posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA.
Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto
necessario per garantire 1 diritti dell’Erario (sentenza del DD MM 2012, B, C-285/11,
EU:C:2012:774, punti 41 e 42 ).
tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli estremi delle dichiarazioni:
d’intento ricevute, ai sensi dell’art. 1’ comma 385 della Legge 311/2004 “ chiunque omette
di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo périodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , introdotto dal comma 381, o la invia con dati. incompleti
o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa.
cedente.
accertato l’esistenza delle Imprese emittenti le dichiarazioni d’intente null’altro poteva
fare,considerando ché le operazioni contestate costituivano una quota trascurabile del
volume d’affari conseguito delle annualità coritestate, rispettivamente 11,2% e il 5,6%.
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