Sentenza 2262/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lombardia Sezione 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DI LOMBARDIA SEZIONE 24
ha emesso fa seguente
- sull'appello n. 3373/2020
depositato if DD/MM/2020
- avverso la pronuncia
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
UA SPA
XXX
rappresentato da:
DA
XXX
difeso da:
CG
XXX
difeso da:
DD
XXX
difeso da:
FS
XXX
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TMBCO5000093 IVA-OP.ESENTI
REG.GENERALE
N° 3373/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UA SPA dal:DD.MM.2014) stipulava contratti di coassicurazione con altre società ricevendo,
in qualità di delegante, prestazioni di servizi che non sono mai state fatturate o documentate ai fini IVA.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, Direz. Reg Lombardia (di seguito anche “Ufficio”), notificava alla società
avvisi di accertamento recanti il rilievo di “omessa fatturazione commissioni da rapporti di coassicurazione
riferibili ad altre società incorporate.
La Società impugnava gli atti e la CTP di Milano, con sentenza nr. 4774/03/2019 respingeva il ricorso.
Successivamente, 1’ Ufficio riconosceva sussistere, nella fattispecie, alcuni degli indici rilevatori dell’obiettiva
incertezza normativa, indicati dalla S.C di Cassazione, per la non applicazione delle sanzioni.
La Società si dimostrava disponibile ad addivenire ad un accordo conciliativo per definire la controversia in
sede extra giudiziale e presentava istanza di conciliazione della vertenza. Quindi, in data DD MM 2020, le
parti sottoscrivevano le conciliazioni nr. 500061/2020 e 500062/2020 con cui venivano definiti gli avvisi di
accertamento fondati sul predetto rilievo. La società accettava il rilievo a fronte dell’abbandono dell’ Ufficio
delle sanzioni in considerazione dell’obiettiva incertezza normativa.
Contestualmente, l'Ufficio Grandi Contribuenti procedeva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. nr.
472/1997 all’ annullamento, in autotutela, dell’atto di contestazione sanzioni di cui in narrativa e oggetto del
presente giudizio.
contendere con compensazione delle spese di lite.
All’udienza del DD MM 2021 la causa passava in decisione sulla base degli atti dopo che i membri del Collegio
giudicante si sono collegati con la modalità “da remoto” svoltasi regolarmente.
contestazione sanzioni nr. TMBCO5D00093-2018 per intervenuto annullamento in autotutela.