Sentenza 10044/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per La Sicilia Sezione 05,


Documento firmato digitalmente Sentenza n. 10044/2021 Il Presidente e Relatore Depositata il DD/MM/2021
giu1
Il Segretario
MGN

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il DD/MM/2021 alle ore HH:HH con la seguente composizione collegiale:
giu1 Presidente e Relatore giu2 Giudice giu3 Giudice

in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 470/2019 depositato il DD/MM/2019
proposto da
RP

Difeso da
AT
ed elettivamente domiciliato presso XXX
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso [email protected]
Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a.
Difeso da
PL
ed elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11532 /2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez.
4
e pubblicata il DD/MM/2018
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 RITENUTE ALLA F

- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2002
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2002
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRAP 2002
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 IRAP 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070004054262 REC.CREDITO.IMP 2002
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 11532 :04.2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, rilevando la regolarità dell'atto impugnato e delle notifiche della cartella sottostante e relativi atti interruttivi della prescrizione, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra PR contro l’Agente per la riscossione e l'Agenzia delle Entrate — Ufficio di Catania - per l'annullamento di iscrizioni a ruolo per tributi anni 2002 e 2003 e relativa cartella di pagamento, come da estratto dei ruoli, di cui ad avviso di vendita immobiliare, proponeva appello, in data DD.MM.2019, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza ed insistendo sulla illegittimità della procedura di riscossione e sulla omessa/irregolare notifica della cartella presupposta all’atto impugnato e degli atti interruttivi della prescrizione con conseguente decadenza dal potere impositivo. Chiede la riforma della sentenza. Deposita memoria in data DD.MM.2021. L'Agenzia delle Entrate, in data DD.MM.2019, e Riscossione Sicilia spa, in data DD.MM.2019, depositano controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non può trovare accoglimento e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della stessa restano validi. Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo esame di quanto in atti, hanno rigettato il ricorso ritenendo privo delle censure eccepite il procedimento di riscossione in quanto valide le notifiche della prodromica cartella e degli atti interruttivi con conseguente infondata censura attinente alla prescrizione che, in questo caso, è decennale. Non risultano fondate, nemmeno in questo grado di giudizio, i motivi di ricorso sulla regolarità della procedura di riscossione. L’Agente per la riscossione ha prodotto; anche in questa sede, la documentazione da cui si evince la regolare notifica della prodromica cartella dei pagamenti divenuta, pertanto, definitiva per mancata impugnazione. Peraltro, sono state, altresì, notificati atti interruttivi e, in particolare, intimazione di pagamento in data DD.MM.2008 a mani personalmente della contribuente. Come già rilevato, infondata è, pertanto, la censura attinente alla prescrizione trattandosi, in questo caso, di tributi erariali. Non si può, pertanto, che confermare la sentenza di primo grado con compensazione, per la particolarità del caso trattato, delle spese. di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, rigetta l’appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso in Catania , addì DD MM 2021. Il Presidente estensore