Sentenza 4948/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Campania Sezione 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI XXX
SEZIONE 11
riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente e Relatore giu2 Giudice giu3 Giudice


ha emesso la seguente
SENTENZA REG.GENERALE N° 829/2020

- sull'appello n. 829/2020
depositato il DD/MM/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 8757/2019 Sez:32 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di XXX
contro:
G.M. II SAS
CALATA XXX


difeso da:
PC
VLE XXX

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI XXX
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120180010521548000 IVA-CRED.IMP. 2014




Visto e letto l'appello di Agenzia delle Entrate (Ade);
Letta la sentenza appellata;
Non costituita, nonostante la rituale intimazione, l'appellata G.M. II S.A.S. DI LP and C;
Visti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia ai sensi del D.L. n. 137/2020 in particolare art. 27 e conseguenti e connesse disposizioni presidenziali di cui al = DEDFCTRNA.REGISTRO UFFICIALE.0015264.29-10-2020.U, come da verbale di udienza;

premesso

- che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 ;

rilevato

- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso della soceità contribuente avverso cartella esattoriale e sottostanti ruoli a titolo IVA emessi in conseguenza della liquidazione automatica ex art. 54 bis dpr 633/1972 del periodo di imposta 2014 (mod. 2015);

- che l'accoglimento è stato così motivato: "è a dirsi che l'istante si doleva del fatto che l'A.F, nel rettificare con la cartella de qua il modello unico 2015, per l'anno 2014, ometteva di riconoscere il credito iva per l'anno 2013, stante la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi: circostanza avvalorata nelle controdeduzioni dell'AdER, che, tra l'altro, formalizzava richiesta di riunione con altro giudizio, pendente innanzi alla sezione 23 di questa CTP, atteso che in contestazione v'era sempre la stessa eccedenza iva, riportata nel corso di diverse annualità, precisando come detto giudizio "costituisce il presupposto logico/giuridico per decidere il merito della presente controversia”.
Su tale esatto rilievo, questa sezione trasmetteva gli atti al fine della riunione, che tuttavia non poteva aver luogo, con ritrasmissione del fascicolo, avendo la sezione 23 provveduto, con decisione favorevole al contribuente ( sent. 3931/2018 ).
La pronuncia d'accoglimento, annullando la pregressa, "omogenea" cartella, riverbera inevitabilmente, come già detto dall'AdER, i suoi effetti in questa sede, in senso analogo.";

- che l'Ade appella, da un lato, opponendo che la sentenza n. 3931/2018 era stata appellata e non era definitiva e comunque non era idonea ad interferire nella presente controversia attesa la ragione di accoglimento e, dall'altro, osservando che la doglianza contribuente relativa alla opposizione del credito maturato e non dichiarato non era fondata, non avendo la contribuentedimostrato in giudizio la sussistenza dl preteso credito;

- che la società contribuente non si è costituita;



ritenuto

- che effettivamente la sentenza n. 3931/2018 della CTP, sulla quale la sentenza appellata ha unicamente fondato il suo deciso, risulta appellata con ricorso iscritto al n. RGA 6657/2019 di questa CTR; - che nelle more della presente decisione, il detto appello risulta deciso con sentenza n. 5048/2020 della 84 sezione di questa CTR favorevole all'Ade; - che dalla lettura della prefata sentenza della CTP, posta a fondamento della sentenza qui appellata, emerge che in realtà la decisione non atteneva al merito della controversia, bensì al profilo della invalidità dell'atto lì impugnato (cartella per l'anno 2013 per recupero del medesimo credito pro rata utilizzato) per asserito difetto di contraddittorio e per difetto di accertamento; - che la sentenza di appello n. 5048/2020 ha ribaltato il deciso perché ha ritenuto valida la cartella, che, in ragione del recupero del credito non risultante dalla dichiarazione, doveva ritenersi validamente emessa, salvo la prova della esistenza del credito non offerta in quel giudizio, essendo rimasta contumace la parte contribuente in appello e dunque senza riopporre la esistenza del credito ed offrire la relativa prova; - che dunque coglie nel segno la censura dell'Ade in questo grado secondo cui la sentenza n. 3918/2019 era inidonea ad interferire sulla presente controversia; - che coglie pure nel segno l'altra censura secondo cui la parte contribuente non ha dimostrato neppure in questo giudizio la fondatezza nel merito del credito utilizzato (oggetto del recupero mediante la liquidazione automatica); - che per vero, pur in effetti rimanendo estraneo il merito dalla cognizione di questo appello, perché la parte contribuente non si è costituita e non ha riproposto la questione, non si può non osservare che agli atti di primo grado manca la puntuale dimostrazione della maturazione del credito utilizzato; - che dunque l'appello è fondato; - che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’ art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 ); - che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;

- che le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispostivo con ogni riduzione tariffaria e di legge, attesa la semplicità delle questioni, e senza alcuna altra maggiorazione, stando l'Agenzia in giudizio a mezzo proprio funzionario;
PQM

La Commissione Tributaria Regionale di XXX, sez. 11%, definitivamente pronunziando sull'appello innanzi indicato, disattesa ogni diversa richiesta eccezione o istanza, così decide:

I. Accoglie l'appello;


II. Condanna la società appellata a rifondere ad Ade le spese del doppio grado che liquida in complessivi euro seimila, di cui duemilacinquecento per il primo grado e il resto per il secondo grado compreso di prenotazione a debito, senza alcuna altra maggiorazione;
Così deciso in XXX nella C.d.C. Del DD MM 2021 .
Il Presidente estensore
giu1