Sentenza 4155/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lazio Sezione 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° 6304/2019
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 6304/2019
depositato il DD/MM/2019
- avverso la pronuncia
Tributaria Provinciale di ROMA
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2
VIA CANTON 20 00144 ROMA
CM
XXX
difeso da:
BG
XXX
difeso da:
CN
XXX
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRPEF-ADD.REG. 2011
1.
11033/19/2019,
un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.° TK501R705586 relativo
all’Irpef, Irap e Addizionali dovute nell’anno 2011 per il complessivo
importo di € 80.335,00.
40% della pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio.
sentenza è illegittima per difetto di motivazione,
pronunciarsi su punti rilevanti della controversia;
l'atto impositivo è illegittimo per mancata instaurazione del
contraddittorio preventivo con il contribuente;
contribuente è stato determinato sulla base di mere formule algebriche,
oltre tutto non considerando che non-era ‘dovuto il pagamento a titolo di
IRAP.
dell’avviso di accertamento, evidenziando la sussistenza di entrambi i
presupposti normativamente richiesti.
rigetto dell'appello.
2.
--la CTP ha in realtà sottoposto ad attenta considerazione tutti gli aspetti
caratterizzanti l'odierna controversia. In particolare è stata esaminata
l'intera documentazione prodotta dal contribuente nel corso del primo
grado di giudizio; tanto è vero che al suo esito il primo giudice è pervenuto,
accogliendo sia pur parzialmente il ricorso introduttivo, ad un
abbattimento del 40% della originaria pretesa impositiva.
in ordine alla illegittimità della sentenza della CTP in ragione di una omessa
motivazione.
nella parte motiva dell’avviso di accertamento le ragioni, di fatto e di
diritto, poste a base del recupero a tassazione.
rilevarsi che l'Agenzia ha richiamato le conclusioni cui era prevenuta la
Guardia di Finanza in sede della verifica effettuata dal 20 aprile 2012 al
7.12.2012 sull'attività professionalmente svolta dal contribuente.
affermato il principio che l'obbligo di motivazione degli atti\tributari può
essere soddisfatto anche per relationem, cioè tramite il riferimento ad
elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, acondizione che questi
ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, oppure che gli atti rilevanti-siano già legalmente ed
integralmente conosciuti dal contribuente (così Cass. Ord. 4176/2019 ).
--
instaurazione da parte dell'Ufficio! di un ‘previo contraddittorio con il
contribuente.
tributi armonizzati (in particolare l'IVA), la cui disciplina è riservata alla
competenza dell’Unione Europea, e i tributi non armonizzati, la cui
disciplina è invece ‘nazionale.
armonizzati sussiste l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, la
cui violazione verrebbe ad incidere sulla validità dell'atto; invalidità seppur
sottoposta alla condizione che il contribuente enunci concretamente le
ragioni che avrebbe fatto valere nell’omesso contraddittorio.
prova di resistenza, in forza della quale la illegittimità dell’atto impositivo
risulterebbe condizionata alla dimostrazione, fornita dal contribuente, che
sisia davvero verificata in suo danno una lesione del diritto di difesa (in tal
senso Cass. 24823/2015 ).
contribuente ha avuto in realtà modo di contraddire le valutazioni
dell'Ufficio, tanto da pervenire all'accordo conciliativo del DD.MM.2016
--
giustamente l'Agenzia ha eccepito che il contribuente non ha fornito, né
nel primo grado di giudizio e neppure in sede di gravame, alcuna idonea
prova circa il suo diritto a non corrispondere l'imposta.
3.
in dispositivo.