Sentenza 4155/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lazio Sezione 10


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO SEZIONE 10 riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice
REG.GENERALE
N° 6304/2019

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6304/2019
depositato il DD/MM/2019
- avverso la pronuncia sentenza n.11033/2019 Sez:19 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2
VIA CANTON 20 00144 ROMA
proposto dagli apppellanti:
CM
XXX

difeso da:
BG
XXX
difeso da:
CN
XXX
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRPEF-ADD.COM. 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRPEF-LAV.AUTON 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRPEF-ALTRO 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IVA-OP.ESENTI 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501R705586 IRAP 2011

1. Il Sig. CM propone appello contro la sentenza n.°
11033/19/2019,
con la quale la CTP di Roma accoglieva solo parzialmente
un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.° TK501R705586 relativo
all’Irpef, Irap e Addizionali dovute nell’anno 2011 per il complessivo
importo di € 80.335,00.
In particolare la CTP disponeva l'abbattimento del
40% della pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio.
Lamenta il contribuente i seguenti motivi di gravame: a).la/ gravata
sentenza è illegittima per difetto di motivazione,
avendo omesso la CTP di
pronunciarsi su punti rilevanti della controversia;
b)-oltre che infondato
l'atto impositivo è illegittimo per mancata instaurazione del
contraddittorio preventivo con il contribuente;
c) il reddito del
contribuente è stato determinato sulla base di mere formule algebriche,
oltre tutto non considerando che non-era ‘dovuto il pagamento a titolo di
IRAP.
Conclusivamente l’appellante chiede la sospensione della esecuzione
dell’avviso di accertamento, evidenziando la sussistenza di entrambi i
presupposti normativamente richiesti.
Nell’odierno giudizio si è costituita l’Agenzia delle Entrate chiedendo il
rigetto dell'appello.

2. L’appello non merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--la CTP ha in realtà sottoposto ad attenta considerazione tutti gli aspetti
caratterizzanti l'odierna controversia. In particolare è stata esaminata
l'intera documentazione prodotta dal contribuente nel corso del primo
grado di giudizio; tanto è vero che al suo esito il primo giudice è pervenuto,
accogliendo sia pur parzialmente il ricorso introduttivo, ad un
abbattimento del 40% della originaria pretesa impositiva.
Pertanto è infondato il primo motivo di gravame proposto dall’appellante
in ordine alla illegittimità della sentenza della CTP in ragione di una omessa
motivazione.
La stessa CTP ha infatti in particolare considerato che l'Ufficio ha indicato
nella parte motiva dell’avviso di accertamento le ragioni, di fatto e di
diritto, poste a base del recupero a tassazione.
Più precisamente deve
rilevarsi che l'Agenzia ha richiamato le conclusioni cui era prevenuta la
Guardia di Finanza in sede della verifica effettuata dal 20 aprile 2012 al
7.12.2012 sull'attività professionalmente svolta dal contribuente.
Al riguardo deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha\più\volte
affermato il principio che l'obbligo di motivazione degli atti\tributari può
essere soddisfatto anche per relationem, cioè tramite il riferimento ad
elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, acondizione che questi
ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, oppure che gli atti rilevanti-siano già legalmente ed
integralmente conosciuti dal contribuente (così Cass. Ord. 4176/2019 ).

-- del pari infondato è il secondo motivo di appello relativo alla mancata
instaurazione da parte dell'Ufficio! di un ‘previo contraddittorio con il
contribuente.
Al proposito infatti la Cortedi Cassazione ha proposto la distinzione tra i
tributi armonizzati (in particolare l'IVA), la cui disciplina è riservata alla
competenza dell’Unione Europea, e i tributi non armonizzati, la cui
disciplina è invece ‘nazionale.
Distinzione per cui solo per i tributi
armonizzati sussiste l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, la
cui violazione verrebbe ad incidere sulla validità dell'atto; invalidità seppur
sottoposta alla condizione che il contribuente enunci concretamente le
ragioni che avrebbe fatto valere nell’omesso contraddittorio.
E’ la c.d.
prova di resistenza, in forza della quale la illegittimità dell’atto impositivo
risulterebbe condizionata alla dimostrazione, fornita dal contribuente, che
sisia davvero verificata in suo danno una lesione del diritto di difesa (in tal
senso Cass. 24823/2015 ).
Nel caso di specie va inoltre osservato che in sede endoprocedimentale il
contribuente ha avuto in realtà modo di contraddire le valutazioni
dell'Ufficio, tanto da pervenire all'accordo conciliativo del DD.MM.2016

-- per quanto infine attiene all’obbligo del pagamento dell’IRAP
giustamente l'Agenzia ha eccepito che il contribuente non ha fornito, né
nel primo grado di giudizio e neppure in sede di gravame, alcuna idonea
prova circa il suo diritto a non corrispondere l'imposta.

3. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate:ccome
in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese. Roma DD MM 2021 IL RELATORE giu2 IL PRESIDENTE giu1