Sentenza 2263/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lombardia Sezione 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha emesso fa seguente
- sull'appello n. 3375/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia
Tributaria Provinciale di MILANO
AG.ENT. D.R. LOMBARDIA
UA SPA
XXX
rappresentato da:
DA
XXX
difeso da:
CG
XXX
difeso da:
DD
XXX
difeso da:
FS
XXX
N° 3375/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Infatti, nell’anno 2013, la LA spa (soggetto estmto per fusione per incorporazione nella UA spa dal DD.MM.2014) stipulava contratti di coassicurazione con altre società ricevendo, in qualità di delegante, prestazioni di servizi che non sono mai state fatturate o documentate ai fini IVA.
Pertanto, 1’ Agenzia delle Entrate, Direz. Reg Lombardia (di seguito anche “Ufficio”), notificava alla società avvisi di accertamento recanti il rilievo di “omessa fatturazione commissioni da rapporti di coassicurazione riferibili ad altre società incorporate.
Successivamente, l’ Ufficio riconosceva sussistere, nella fattispecie, alcuni degli indici rilevatori dell’obiettiva
incertezza normativa, indicati dalla S.C di Cassazione, per la non applicazione delle sanzioni.
La Società si dimostrava disponibile ad addivenire ad un accordo conciliativo per definire la controversia in
sede extra giudiziale e presentava istanza di conciliazione della vertenza. Quindi, in data DD MM 2020, le
parti sottoscrivevano le conciliazioni nr. 500061/2020 e 500062/2020 con cui venivano definiti gli avvisi di
accertamento fondati sul predetto rilievo. La società accettava il rilievo a fronte dell’abbandono dell’Ufficio
delle sanzioni in considerazione dell’obiettiva incertezza normativa.
Contestualmente, l’ Ufficio Grandi Contribuenti procedeva ai sensi dell’ art. 6, comma 2, del D.lgs. nr. 472/1997 all’ annullamento, in autotutela, dell’atto di contestazione sanzioni di cui in narrativa e oggetto del presente
giudizio.
contendere con compensazione delle spese di lite.
All’udienza del DD MM 2021 la causa passava in decisione sulla base degli atti dopo che i membri del Collegio
giudicante si sono collegati con la modalità “da remoto” svoltasi regolarmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M
contestazione sanzioni nr. TMBCO5D00123-2018 per intervenuto annullamento in autotutela.