Sentenza 2263/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lombardia Sezione 27


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA SEZIONE 27 riunita con l'intervento dei Signori
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice

ha emesso fa seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3375/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia sentenza n. 4778/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
AG.ENT. D.R. LOMBARDIA
proposto dagli apppellanti:
UA SPA
XXX

rappresentato da:
DA
XXX
difeso da:
CG
XXX
difeso da:
DD
XXX
difeso da:
FS
XXX
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TGBCO5D00123 IVA-OP.ESENTI 2 REG.GENERALE
N° 3375/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del DD MM 2020, UA spa (di seguito anche “la Societa”) ha impugnato la sentenza nr. 4778/03/2019, con la quale la C.T.P di Milano confermava la legittimità dell’atto di contestazione sanzioni nr. TMBCO5D00123/2018, relativo all’anno di imposta 2013 e con il quale venivano irrogate le sanzioni per omessa autofatturazione delle commissioni passive afferenti alle prestazioni di servizi ricevute nell’ambito di contratti di coassicurazione, in violazione dell’ art. 6, comma 8, del D.lgs. nr. 471/1997 .
Infatti, nell’anno 2013, la LA spa (soggetto estmto per fusione per incorporazione nella UA spa dal DD.MM.2014) stipulava contratti di coassicurazione con altre società ricevendo, in qualità di delegante, prestazioni di servizi che non sono mai state fatturate o documentate ai fini IVA.
Pertanto, 1’ Agenzia delle Entrate, Direz. Reg Lombardia (di seguito anche “Ufficio”), notificava alla società avvisi di accertamento recanti il rilievo di “omessa fatturazione commissioni da rapporti di coassicurazione riferibili ad altre società incorporate.
La Società impugnava gli atti e la CTP di Milano, con sentenza nr. 4778/03/2019 respingeva il ricorso. La società proponeva, quindi, appello avverso la precitata decisioni esponendo diversi motivi.
Successivamente, l’ Ufficio riconosceva sussistere, nella fattispecie, alcuni degli indici rilevatori dell’obiettiva
incertezza normativa, indicati dalla S.C di Cassazione, per la non applicazione delle sanzioni.
La Società si dimostrava disponibile ad addivenire ad un accordo conciliativo per definire la controversia in
sede extra giudiziale e presentava istanza di conciliazione della vertenza. Quindi, in data DD MM 2020, le
parti sottoscrivevano le conciliazioni nr. 500061/2020 e 500062/2020 con cui venivano definiti gli avvisi di
accertamento fondati sul predetto rilievo. La società accettava il rilievo a fronte dell’abbandono dell’Ufficio
delle sanzioni in considerazione dell’obiettiva incertezza normativa.
Contestualmente, l’ Ufficio Grandi Contribuenti procedeva ai sensi dell’ art. 6, comma 2, del D.lgs. nr. 472/1997 all’ annullamento, in autotutela, dell’atto di contestazione sanzioni di cui in narrativa e oggetto del presente
giudizio.
Per quanto sopra l’Ufficio ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del
contendere con compensazione delle spese di lite.


All’udienza del DD MM 2021 la causa passava in decisione sulla base degli atti dopo che i membri del Collegio
giudicante si sono collegati con la modalità “da remoto” svoltasi regolarmente.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio adito, visti gli atti di causa, rileva che non sussistono motivi ostativi a quanto richiesto.

P.Q.M
La Commissione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione all’atto di
contestazione sanzioni nr. TMBCO5D00123-2018 per intervenuto annullamento in autotutela.
Compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di consiglio di Milano del DD MM 2021 . Il Giudice relatore giu2 Il Presidente giu1