Risoluzione del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno

32010G0306(01) Risoluzione del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno EU Consiglio dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010G0306(01) Act G 01.03.2010 31.12.9999 In force

2010/C 56/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1.

ACCOGLIENDO FAVOREVOLMENTE la comunicazione della Commissione dell’11 settembre 2009 intitolata «Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno» ( 1) ;

2.

RICORDANDO la sua risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria ( 2) ;

3.

RAMMENTANDO la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa a una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale ( 3) ;

4.

CONSIDERANDO gli strumenti comunitari adottati per combattere la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 4) , il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti ( 5) , la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ( 6) e la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ( 7) ;

5.

CONSIDERANDO le sue conclusioni del 20 novembre 2008 relative allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti culturali e creativi online, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la pirateria nell'ambiente digitale ( 8) ;

6.

CONSIDERANDO le sue conclusioni del 22 maggio 2008 su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale ( 9) e del 27 novembre 2009 relative all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale ( 10) ;

7.

CONSIDERANDO la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ( 11) ;

8.

CONSIDERANDO la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ( 12) ;

9.

RICORDANDO la sua risoluzione del 23 ottobre 2009 su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale ( 13) ;

10.

RICORDANDO la sua risoluzione del 16 marzo 2009 relativa al piano d'azione doganale dell'Unione europea in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 ( 14) .

11.

RICORDANDO la sua decisione 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ( 15) .

12.

RICORDANDO la sua decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ( 16) ;

13.

RICORDANDO le sue conclusioni del 24 settembre 2009 sul tema «Come migliorare il funzionamento del mercato interno» ( 17) ;

14.

CONSIDERANDO la raccomandazione 2009/524/CE della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico ( 18) ;

15.

CONSIDERANDO le attività internazionali in corso intese a sostenere la lotta alla contraffazione e alla pirateria, inclusa in particolare la negoziazione di un accordo commerciale anticontraffazione ( 19) ;

16.

SOTTOLINEANDO l'importanza attribuita alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, elemento fondamentale per la promozione della cultura e della sua diversità, nonché per la valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e della creazione delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, al fine di sostenere la crescita e l'occupazione in seno all'Unione europea e di sviluppare la dimensione esterna della competitività europea;

17.

INSISTENDO sul fatto che l'Unione europea è stata invitata, in tale contesto, a proseguire gli sforzi per rafforzare l'efficacia del sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai fini di una migliore lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

18.

RIBADENDO la sua ambizione di pervenire ad un livello coerente ed elevato di tutela in tutto il mercato interno, evitando la creazione di ostacoli al commercio legittimo e offrendo certezza del diritto pur salvaguardando gli interessi dei consumatori e degli utenti;

19.

RILEVANDO che in materia di diritto d’autore e diritti connessi, la pirateria dei beni culturali e creativi in un ambiente digitale in rapida evoluzione danneggia la commercializzazione legittima dei media, ostacola l’avvento di modelli commerciali competitivi di offerta legale di contenuti culturali e creativi, mette in discussione l’adeguata remunerazione dei titolari dei diritti e frena il dinamismo dell’industria culturale europea che dà accesso all’offerta culturale legale, diversificata e di elevata qualità;

20.

RICONOSCE la responsabilità comune che incombe alla Commissione e agli Stati membri di migliorare il funzionamento del mercato interno, specie nel settore della protezione della proprietà intellettuale;

21.

RICONOSCE l’importanza di elaborare nuovi modelli commerciali competitivi che permettano di ampliare l’offerta legale di contenuti culturali e creativi e, nel contempo, di prevenire e combattere la pirateria come mezzi necessari per promuovere la crescita economica, l’occupazione e la diversità culturale; occorre pertanto potenziare l’impegno a favore della creazione di contenuti e servizi in rete e dell'accesso agli stessi nell’Unione europea e, a tal fine, occorre trovare soluzioni solide che siano pratiche, equilibrate ed attraenti sia per gli utenti sia per i titolari dei diritti;

22.

RICONOSCE l’importanza di sviluppare la cooperazione amministrativa interagenzie nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e INVITA la Commissione, in collaborazione e coordinamento stretti con le competenti autorità o istituzioni degli Stati membri, a proseguire l’analisi degli accordi amministrativi nazionali esistenti;

23.

RICONOSCE la necessità di elaborare politiche basate su elementi concreti e orientate ai risultati e, in tale contesto, accoglie con interesse la recente creazione e attività dell’Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria;

24.

INVITA la Commissione ad approfondire gli ambiti di competenza, i compiti e il ruolo dell’Osservatorio, sostenendone l’attività attraverso le strutture istituzionali esistenti. L’Osservatorio opererà in plenaria o tramite i gruppi di lavoro su una base «ad hoc» e si avvarrà di tutte le competenze disponibili a livello nazionale, quali i corrispondenti nazionali designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/48/CE;

25.

CONCORDA CON le principali linee d’azione presentate dalla Commissione e incoraggia le autorità nazionali, i titolari dei diritti, le organizzazioni dei consumatori e le altri soggetti interessati di tutti i settori a partecipare attivamente e contribuire ai lavori dell’Osservatorio;

26.

INVITA gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali anticontraffazione e antipirateria e ad istituire strutture di coordinamento trasparenti in questo settore;

27.

RICONOSCE l’importanza di dati affidabili e comparabili sulla contraffazione e la pirateria e INVITA la Commissione, gli Stati membri e l'industria a fornire all’Osservatorio le informazioni di cui dispongono e ad elaborare congiuntamente e approvare, nel quadro dell’Osservatorio, piani di raccolta di ulteriori informazioni, nonché a sviluppare di concerto una metodologia comune di raccolta dei dati;

28.

RILEVA l’importanza di sensibilizzare il pubblico riguardo all’incidenza della contraffazione e della pirateria sulla società e l’economia, in particolare al pericolo potenziale che i prodotti contraffatti e pirata costituiscono per la salute e la sicurezza, nonché per la competitività, la creazione, l'innovazione e l’occupazione europee e incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le parti in causa, inclusi i consumatori, ad analizzare e attuare campagne di sensibilizzazione efficaci. L’Osservatorio valuterà, in cooperazione con la Commissione, le implicazioni finanziarie al fine di determinare adeguate risorse finanziarie. Le campagne si incentreranno su specifici pubblici bersaglio come i consumatori e i giovani;

29.

SOTTOLINEA, nel quadro della creazione e del funzionamento del mercato interno, l’importanza di avvalersi di tutti i mezzi appropriati per garantire l’efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Unione, conformemente all’acquis dell’Unione in vigore;

30.

INVITA la Commissione, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2004/48/CE e in stretta collaborazione con gli Stati membri, ad analizzare l’applicazione di detta direttiva, inclusa una valutazione della sua efficacia, delle misure adottate e, se necessario, a proporre adeguate modifiche per garantire una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

31.

RILEVA l’importanza di semplificare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito transfrontaliero per garantire un’effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale; a tale proposito chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le modalità per sostenere la revisione del regolamento Bruxelles I ( 20) ;

32.

INVITA la Commissione ad analizzare l’opportunità di presentare una proposta modificata di direttiva relativa alle misure penali finalizzate alla lotta alla contraffazione e alla pirateria. Tale analisi deve includere una valutazione della misura in cui è necessario agire per garantire l’efficace attuazione di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, nonché un esame dell’impatto, dei costi e dei benefici di eventuali nuove misure;

33.

CHIEDE all’Osservatorio di organizzare riunioni periodiche di esperti, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche, degli organismi del settore privato e delle organizzazioni dei consumatori, per promuovere soluzioni anticontraffazione e antipirateria efficaci e proporzionate. L’Osservatorio presterà particolare attenzione alla definizione delle migliori pratiche nei settori pubblico e privato e dei codici di condotta nel settore privato. Nella sua relazione annuale, l’Osservatorio dovrebbe tenere conto delle conclusioni delle riunioni di esperti e pertinenti tavole rotonde;

34.

PROMUOVE il ricorso, nei limiti previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati, alla rete europea di cooperazione amministrativa di cui alla risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008, per garantire rapidi scambi di informazioni e assistenza reciproca tra le autorità operanti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

35.

INVITA l’Osservatorio a pubblicare ogni anno un’esauriente relazione annuale sull’estensione, l’entità e le principali caratteristiche della contraffazione e della pirateria, nonché sul loro impatto sul mercato interno. Tale relazione sarà preparata utilizzando le informazioni pertinenti fornite dalle autorità degli Stati membri, dalla Commissione e dal settore privato, nei limiti previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati;

36.

INVITA l’Osservatorio ad estendere lo studio delle cause, delle conseguenze e degli effetti delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sull’innovazione, la competitività, il mercato del lavoro, l’assistenza sanitaria, la sicurezza, la creatività e la diversità culturale nel mercato interno e ad esaminare la necessità di attuare, a livello di UE, programmi di formazione per i soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;

37.

INVITA la Commissione a valutare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il modo migliore di rafforzare il coordinamento, la cooperazione, lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca tra tutte le autorità nazionali ed europee coinvolte nella lotta alla contraffazione e alla pirateria con la cooperazione degli operatori economici;

38.

ESORTA gli Stati membri e la Commissione ad esplorare la maniera di utilizzare al meglio l'esperienza e le conoscenze immediatamente disponibili nell'Unione europea e negli uffici nazionali della proprietà intellettuale per esaminare le possibilità di fornire informazioni ai titolari dei diritti, in particolare le piccole e medie imprese, rafforzando i portali ed helpdesk esistenti o creandone eventualmente di nuovi, in modo che possano proteggere con efficienza ed efficacia la loro proprietà intellettuale;

39.

ACCOGLIE CON FAVORE l’approccio nuovo ed innovativo adottato dalla Commissione per facilitare il dialogo tra le parti in causa, allo scopo di adottare di comune accordo misure volontarie intese a ridurre la contraffazione e la pirateria conformemente al quadro giuridico;

40.

INCORAGGIA la Commissione, gli Stati membri ed i soggetti interessati a proseguire il dialogo in corso e a ricercare risolutamente accordi su misure volontarie pratiche intese a ridurre la contraffazione e pirateria nel mercato interno, sia online che offline;

41.

INVITA gli Stati membri a comunicare alla Commissione eventuali accordi esistenti di cui al punto precedente e INCORAGGIA la Commissione ad analizzare, in cooperazione con gli Stati membri e gli operatori economici, l’efficacia di tali accordi nella lotta alla contraffazione nel mercato interno al fine di identificare le migliori pratiche esistenti;

42.

INVITA la Commissione, nei limiti delle competenze dell'Unione europea, qualora il dialogo tra le parti in causa non permetta di giungere a soluzioni concordate, a riesaminare la situazione in cooperazione con gli Stati membri e a presentare proposte di follow-up appropriato, incluse proposte legislative, se necessario e opportuno;

43.

INVITA gli Stati membri e la Commissione ad adoprarsi per promuovere adeguati ed efficaci livelli di protezione della proprietà intellettuale sia negli accordi internazionali bilaterali che multilaterali, tenendo debitamente conto dell’acquis dell’Unione.

( 1) COM(2009) 467 definitivo del’11 settembre 2009.

( 2) GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1 .

( 3) COM(2008) 465 definitivo del 16 luglio 2008.

( 4) GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16 .

( 5) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7 .

( 6) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10 .

( 7) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16 .

( 8) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 15 .

( 9) GU C 140 del 6.6.2008, pag. 8 .

( 10) GU C 301 del’11.12.2009, pag. 12 .

( 11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1 .

( 12) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37 .

( 13) GU C 260 del 30.10.2009, pag. 1 .

( 14) GU C 71 del 25.3.2009, pag. 1 .

( 15) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37 .

( 16) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1 .

( 17) Documento del Consiglio 13024/09.

( 18) GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17 .

( 19) La Commissione continuerà ad informare gli Stati membri ed il Consiglio, nonché il Parlamento europeo e i soggetti interessati ove opportuno.

( 20) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 ).