Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

32020R1209 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali EU Commissione europea, Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R1209 Act R 13.08.2020 10.09.2020 15.09.2020 31.12.9999 In force

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( 1) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ( 2) stabilisce i formulari da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, e per chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire, di cui all’articolo 12 del suddetto regolamento («i formulari»).

(2)

È opportuno modificare i formulari per tenere conto dell’introduzione del Portale delle dogane dell’UE destinato alla trasmissione elettronica di tali formulari. Al fine di fornire un accesso sicuro al portale, è importante che i richiedenti e i loro rappresentanti siano identificati in modo univoco. A tal fine il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) diventerà un campo obbligatorio nel riquadro destinato al richiedente e al rappresentante nei formulari.

(3)

Il sistema EORI fornisce già numeri di identificazione per gli operatori economici. È opportuno applicare tale sistema anche a persone diverse dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 3) .

(4)

Il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), attribuisce all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il compito di raccogliere, analizzare e divulgare dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 386/2012 la Commissione trasmette all’EUIPO le eventuali informazioni pertinenti alla sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013.

(6)

Al fine di consentire un’analisi più approfondita dei dati relativi alle violazioni e migliorare la comprensione della portata geografica e dell’impatto di tali violazioni, è importante che la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci possano essere attribuite al destinatario della decisione. È altresì importante che questi sia informato, già al momento della presentazione dei formulari, del fatto che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO, e che acconsenta a tale trasferimento dei dati. È opportuno modificare di conseguenza i formulari.

(7)

In seguito all’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 5) e (UE) 2018/1725 ( 6) del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario aggiornare i riferimenti alle disposizioni relative alla protezione dei dati contenuti nei formulari.

(8)

Considerato che, a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione devono avvenire attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati ai nuovi formulari, le modifiche degli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 settembre 2020.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.

(10)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 24 giugno 2020.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1) l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

( 1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15 .

( 2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali ( GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10 ).

( 3) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ).

( 4) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ( GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1 ).

( 5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ).

( 6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

ALLEGATO I «ALLEGATO I

»

ALLEGATO II

« A LLEGATO II

»

A LLEGATO III

«ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1) la parte I è modificata come segue:

a) alla nota relativa alla compilazione del riquadro 1 («Richiedente»), il testo è sostituito dal seguente:

«Inserire in questo riquadro i dati del richiedente. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del richiedente, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente. Il richiedente può altresì inserire, se del caso, il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale e l’indirizzo del suo sito web.»;

b) alla nota relativa alla compilazione del riquadro 4 («Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente»), il testo è sostituito dal seguente:

«Se la domanda è presentata dal richiedente mediante un rappresentante, indicare in questo riquadro le informazioni riguardanti tale rappresentante. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del rappresentante, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro al rappresentante), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante. Il rappresentante può altresì inserire, se del caso, il nome della società per cui lavora e l’indirizzo del relativo sito web. Spuntare la casella corrispondente per indicare che la domanda include la prova del mandato ricevuto per agire in veste di rappresentante, in conformità con la legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda.»;

2) la parte II è sostituita dalla seguente:

«II. SPECIFICHE DEI RIQUADRI DEL FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI PROROGA DI CUI ALL’ALLEGATO II DA COMPILARE A CURA DEL DESTINATARIO DELLA DECISIONE

I campi del formulario contrassegnati da un asterisco (*) sono campi obbligatori e devono essere compilati.

Nei riquadri in cui uno o più campi sono indicati con il segno più (+) almeno uno di tali campi deve essere compilato.

Non inserire nessun dato nei riquadri riportanti la dicitura «Riservato all’amministrazione».

Riquadro 1: Dati del destinatario della decisione

Inserire in questo riquadro i dati del destinatario della decisione.

Riquadro 2: Rappresentante del destinatario della decisione

Se la domanda è presentata dal destinatario della decisione mediante un rappresentante, indicare in questo riquadro le informazioni riguardanti tale rappresentante. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del rappresentante, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro al rappresentante), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante. Il rappresentante può altresì inserire, se del caso, il nome della società per cui lavora e l’indirizzo del relativo sito web. Se non presentata contestualmente alla domanda iniziale, il richiedente deve includere la prova del mandato ricevuto per agire in veste di rappresentante, in conformità con la legislazione dello Stato membro in cui è stata adottata la decisione iniziale, e spuntare la casella corrispondente.

Riquadro 3: Richiesta di proroga

Inserire in questo riquadro il numero di registrazione della domanda, compresi i due primi caratteri che indicano lo Stato membro che ha accolto la domanda secondo la codifica ISO alpha-2. Il destinatario della decisione deve altresì indicare se intende apportare modifiche alle informazioni contenute nella domanda spuntando l’apposita casella.

Riquadro 4: Firma

Nel riquadro 4 il destinatario della decisione o il rappresentante del destinatario della decisione inserisce il luogo e la data di compilazione della richiesta e appone la sua firma. Il nome del firmatario deve essere scritto in stampatello maiuscolo.»

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