Ordinanza 13553/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A Civile

Accoglimento totale del 14/06/2017
RG n. 13553/2017
N. R.G. 2017/13553
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13553/2017 promosso da:
C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti LDM, LM e CC, elettivamente
domiciliata presso lo studio dei difensori in XXX RICORRENTE
contro
RA impresa individuale, in persona dell’omonimo titolare

e
RSR SNC DI LDR,
in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli
avv.ti AC e DC ed elettivamente domiciliati in XXX, presso lo studio dei difensori, giusta delega contestuale alla memoria di costituzione
RESITENTI
Il Giudice giu1,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del DD/MM/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato in data DD/MM/2017, la società C SPA ha promosso il
presente procedimento cautelare nei confronti di RA e di RSR SNC (di seguito, RSR SNC), chiedendo d’ inibire la produzione e
commercializzazione dei prodotti in violazione dei diritti d’autore sulle opere di titolarità della
ricorrente, fissando una somma a titolo di penale, nonché di ordinare il sequestro e il ritiro dal
commercio dei medesimi prodotti, dei mezzi di prova della denunciata violazione, con la
pubblicazione dell’ordinanza cautelare.

In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- la ricorrente è cessionaria dei diritti esclusivi di vendita dei modelli di sedute LC di LC, tra i quali quelli oggetto di giudizio, denominati poltroncina LC2 (disponibile anche
nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4;
- la ricorrente è venuta a conoscenza che la ditta individuale RA, attiva
nella commercializzazione di mobili ed in particolare di sedute, offre in vendita, sia presso la
sede commerciale a XXX che online sul sito sedieetavolixxx.it, una serie di sedute (di
cui alle pag. 235, 236, 237, 238 del catalogo 2017) che costituiscono imitazione pedissequa e
plagio dei menzionati modelli di C;
- i prodotti sono offerti anche nell’ambito dei servizi di noleggio dalla società RSR, come
risulta dal sito xxx.it;
- la condotta delle resistenti integra, altresì, gli estremi della concorrenza sleale per imitazione
servile e per violazione della correttezza professionale, in quanto il prodotto contraffatto
consiste in un’imitazione delle sedute LC, con esse confondibile, è promosso come Firmato
“Sedute d’autore” ed è di qualità inferiore, per materiali e finiture.
Ai fini della sussistenza del periculum in mora, la ricorrente ha allegato che i modelli di seduta
LC sono attualmente presenti presso lo showroom, sul sito Internet e sul catalogo 2017 di
R, nonché sul sito Internet di RSR e sono altresì commercializzati presso le sedi delle
resistenti.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto l’illiceità della condotta dei resistenti, sia sotto il
profilo della violazione dei diritti d’autore di C sulle opere di design ai sensi dell’art.
2 n 10 L 633/1941 che con riguardo al profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

2. Le resistenti si sono costituite, riconoscendo il carattere creativo e il valore artistico delle
opere in oggetto LC e contestando di avere riprodotto illecitamente, contraffatto o
elaborato in modo creativo le dette opere d’autore, senza autorizzazione.
Hanno evidenziato, a
tale fine, che le opere non sono identiche e che presentano diverse differenze, quali: la distanza
delle bande orizzontali della struttura metallica nella seduta LC2 e l’intelaiatura a bandelle di
legno, in luogo di quella composta da asticelle metalliche, nonché l’inclinazione dello
schienale differente, nella seduta LC4.
Con riguardo al profilo della concorrenza sleale, esse hanno contestato di essersi “agganciate
all’estro artistico e alla notorietà di LC” o alla notorietà di C, non avendo
effettuato, a loro detta, alcun “riferimento pubblicitario al fatto che le sedute potessero essere
considerate copie degli originali” (cfr memoria p 10).
Hanno concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle richieste cautelari e, in ottemperanza
all’invito del Giudice, dando la disponibilità a formulare una proposta di composizione
bonaria.

3. Il tentativo di conciliazione non si è concluso positivamente e, pertanto, all’udienza del
DD/MM/2017, il Giudice, invitate le parti alla discussione, si è riservata di decidere.
4. Sulla tutelabilità delle opere di design industriale in materia di diritto d’autore.
4.1. Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione.
Nel presente giudizio non è contestato che i modelli di seduta LC2 e LC4 siano opere del
design industriale tutelate dal diritto d’autore, in quanto aventi “carattere creativo” e
“valore artistico”.
Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e
manifestazione dell’idea dell’autore.
La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo
riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti
culturali, quali: “ il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa
la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la
pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi” (cfr. ex plurimis, Cass
23292/2015 , T. Milano, 13-09-2012, secondo cui: “Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi
riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto
costitutivo dell’attribuzione di un valore artistico all’opera del design industriale - indubitabilmente connesso
all’atto creativo - ma costituisce la manifestazione e l’esplicitazione riconosciuta e condivisa
dell’appartenenza dell’opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d’autore ”).

4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante il
riconoscimento da parte degli ambienti culturali delle qualità artistiche dei modelli di
sedute in oggetto, attraverso l’indicazione di mostre, gallerie d’arte e musei nei quali le
opere furono esposte, nonché di numerose pubblicazioni su riviste d’arte ( cfr. doc 1, 2,11, 12).
5. Sul plagio e/o sulla contraffazione. Si è già visto che le resistenti non hanno contestato
il carattere creativo e il valore artistico dei modelli di sedute, nonché l’applicabilità del
diritto d’autore.
Ciò che è controverso nel presente giudizio cautelare è l’illiceità della condotta tenuta dalle
resistenti, i cui modelli di sedute, stando alle loro prospettazioni, non sarebbero
riproduzioni abusive o contraffazioni delle sedute LC di LC, in particolare della
poltroncina LC2 e della poltrona chaise lounge LC4.

5.1. Esclusa la riproduzione abusiva, in quanto i beni commercializzati dai resistenti non
sono uguali ai modelli LC LC2 e LC4, deve valutarsi se le resistenti, attraverso
la promozione e la commercializzazione dei beni in contestazione, abbiano contraffatto i
modelli di designer assoggettati a diritto d’autore e/o posto in essere atti di concorrenza
sleale.
La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale
riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di
efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in
materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere ( Cass n 9854/2012 ).
Nel caso di specie, le differenze evidenziate dalla resistente non sono tali da escludere
l’illiceità della riproduzione in quanto i beni commercializzati dalle resistenti riprendono le
caratteristiche distintive esteriori delle opere d’autore LC, come peraltro
ammesso dalle stesse resistenti che, invero, hanno pubblicizzate i beni come “Sedute
d’autore” ( cfr doc. 15); condotta questa, di per sé, sleale e, quindi, anche integrante la
fattispecie di concorrenza sleale, in quanto appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra
impresa, idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto e, altresì,
idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano
provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.
5.2. Sulla concorrenza sleale. Ribadendo quanto testé affermato, i modelli
commercializzati dalle resistenti riproducono le caratteristiche esteriori dotate di efficacia
individualizzante, idonee a ricollegare i prodotti in esame alla ricorrente.
Ai fini della
concorrenza sleale, la valutazione va condotta, infatti, dal punto di vista del consumatore
medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di
associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame
diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di
impressione.
La pubblicizzazione dei modelli come “Sedute d’autore”, che smentisce
l’affermazione sopra riportata secondo cui la resistente non avrebbe mai fatto alcun
“riferimento pubblicitario agli originali”, integra, di per sé, la fattispecie di concorrenza sleale
per appropriazione di pregi e agganciamento parassitario.

6. Sul periculum in mora.
La commercializzazione alla data di proposizione del procedimento dei modelli in oggetto
da parte delle resistenti, la promozione, anche on line e, quindi, con modalità connotate
dalla rapidità di propagazione della diffusione, delle immagini rappresentative di
riproduzioni delle “Sedute d’autore”, integrano il periculum in mora alla base delle
richieste cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione delle medesime condotte, con effetti difficilmente riparabili per equivalente.
La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare non determina il venire meno
delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione
del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice
non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se
essa non è garantita da alcuna astreinte (vedi Trib Milano, ord 19 settembre 2015 in n.r.g.76328/2014 , Trib. Milano ord. 4 novembre 2016, 10094/16 , Trib Milano, ord. 25.6.2015 , TE c. GF; ord. 10 dicembre 2014 , GG c. CI S.p.a. e SC S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, PS c. MG).

7. Sul comando cautelare.
In presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, vengono quindi
concesse le invocate misure cautelari dell’inibitoria, assistita da astreinte, del sequestro dei
modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di LC, denominati poltroncina
LC2 (anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4, nonché dei
mezzi di prova della denunciata violazione, quali cataloghi, materiale pubblicitario relativo
a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità
locali, le pertinenze, i magazzini, i depositi e i locali in uso alle resistenti.
Tenuto conto che le resistenti non hanno manifestato la volontà di comunicare tutti i dati
contabili relativi ai beni in esame e, quindi, del pericolo di un loro occultamento, anche in
considerazione della dimensione e organizzazione imprenditoriale delle resistenti,
rispettivamente impresa individuale e società di persone, è disposto il sequestro dei
documenti contabili, esclusivamente concernenti i prodotti sopra indicati, quali fatture
clienti e fornitori, DDT . Tenuto conto che le misure cautelari, oltre che effettive, devono
essere misure proporzionate, si ritiene congruo, nel caso di specie, disporre, quale modalità
esecutiva, che il sequestro venga attuato mediante estrazione di fotocopie dei detti
documenti, nominando a tale fine CTU, per le operazioni e per la custodia, in ausilio
all’ufficiale giudiziario, il dott MM, con studio in XXX.
Al fine di garantire la tutela d’informazioni riservate, dispone che vengano adottare
dall’ufficiale giudiziario e dal CTU tutte le misure a tale fine idonee e in particolare:
limitazione dell’accesso alle operazioni ai soli difensori e CTP previamente nominati,
vincolati da segreto professionale; oscuramento dei dati non pertinenti ai beni in oggetto.
8. Sulla pubblicazione. Ritenute le misure cautelari applicate congrue e proporzionate, si
rigettano le ulteriori istanze, differendo al giudizio di merito la valutazione dell’opportunità
di disporre la pubblicazione, che è misura di natura anche risarcitoria.
9. Sulle spese processuali. In considerazione della natura conservativa di alcune delle
misure richieste ed applicate (sequestro) e quindi della necessità dell’instaurazione del
giudizio di merito, non si provvede sulle spese del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare,
sulla domanda proposta da C SPA nei confronti di RS e di
RSR SNC, rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1. Inibisce ogni attività di produzione, commercializzazione, importazione, pubblicizzazione, noleggio, in qualsiasi modo esso avvenga, anche attraverso Internet, dei modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di LC, denominati poltroncina LC2 ( anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4;
2. fissa in € 1.500,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo la
notificazione della presente;
3. autorizza il sequestro dei beni fabbricati, importati, commercializzati da R
ovvero noleggiati da RSR, come identificati al capo 1), in violazione dei diritti d’autore sui
modelli LC2 e LC4 prodotti da C, nonché dei cataloghi e del materiale
pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi
distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, depositi e locali in uso alle

4. autorizza il sequestro dei documenti contabili riguardanti i prodotti in violazione dei diritti d’autore di C, mediante acquisizione in copia dei predetti documenti i cui originali vengano restituiti alle parti all’esito delle operazioni con l’adozione delle misure di cui al punto 6; ciò, oltre che presso le sedi legali, anche presso le sedi secondarie, ovvero luoghi diversi in cui le scritture vengano conservate.
4. Nomina CTU, in ausilio all’Ufficiale Giudiziario e custode delle fotocopie estratte, il dott MM, con studio in XXX (tel XXX);
5. Autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni esclusivamente tramite i propri legali e tecnici, vincolati da segreto professionale;
6. dispone che l’Ufficiale giudiziario e il CTU adottino le misure ritenute idonee a
garantire la tutela delle eventuali informazioni riservate, in particolare oscurando i dati non pertinenti ai beni in oggetto.
Si comunichi.
Milano, 13 giugno 2017 Il Giudice giu1