Sentenza 1804/2018 della Tribunale Ordinario Di Milano- Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A-

N. R.G. 14890/2016 Sentenza n. 1804/2018 pubbl. il 20/02/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO- Sezione specializzata in materia di impresa A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 14890/2016 promossa da:
LI SRL (C.F.XXX), con il patrocinio dell’avv. DC e dell’avv. FG (XXX) XXX; elettivamente domiciliat in XXX
attore
contro
B SRL SEMPLIFICATA Convenuto contumace

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente .
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
LI srl (di seguito “L” o “LI”), affermandosi licenziataria esclusiva dal 20121 dei diritti di proprietà intellettuale della società GELC Ag2, nonché produttrice e distributrice dei prodotti a marchio “COSPROPHAR LABO” ha citato in giudizio BL, chiedendo di:
1. “dichiarare ai sensi dell’ art. 122 del D. lgs. 30/2005 la nullità del marchio Biolift Labo perché l’uso di detto marchio costituisce violazione del diritto di LI S.r.l. all’uso del marchio anteriore Cosprophar Labo a causa dell’identità tra la frazione, dotata di valore distintivo, Labo parte del marchio complesso Cosprophar Labo;
2. inibire a B ai sensi dell’ art. 124 del d.lgs. 30/2005 la fabbricazione, il commercio e l’uso dei cosmetici riportanti il marchio Biolift Labo e in particolare la frazione evidenziata Labo;
3. ordinare a B ai sensi dell’ art. 124 del d.lgs 30/2005 il ritiro definitivo del commercio dei cosmetici riportanti il marchio Biolift Labo e, in particolare, la frazione evidenziata Labo estendendo tale ordine ad ogni altro proprietario di detti cosmetici ed a tutti coloro che ne abbiano la disponibilità e quindi la distruzione di tutte le confezioni ritirate a spese di B ;
4. condannare Bai sensi dell’ art. 124 del d.lgs 30/2005 al pagamento di un importo di euro 1.000,00= per ogni violazione o inosservanza alle decisioni del presente giudice nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento ;
5. condannare ai sensi dell’ art. 124 del d.lgs 30/2005 B al risarcimento del danno causato a LI dall’illecito uso del marchio Biolift Labo e, in particolare, della frazione evidenziata Labo per contraddistinguere cosmetici determinando indebita associazione tra i segni e quindi confusione per il pubblico dei consumatori, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, comunque, nella misura che sarà determinata in via equitativa dal giudice ;
6. ordinare ai sensi dell’ art. 124 del d.lgs. 30/2005 la pubblicazione integrale dell’emananda sentenza sulla rivista Vero Salute sulla quale B ha fatto pubblicità a spese di L ;
7. accertare e dichiarare che B compie attività di concorrenza sleale a danno di L ai sensi dell’ art. 2598 n.1)c.c. usando il marchio B e, in particolare, la frazione evidenziata Labo, idonea a produrre confusione con l’identica frazione del marchio Cosprophar Labo, che LI utilizza legittimamente per contraddistinguere i suoi prodotti da data anteriore all’uso che viene fatto da B, nonché richiamando nella presentazione e pubblicità dei propri prodotti caratteristiche e tematiche con le quali LI si è fatta conoscere presso il pubblico dei consumatori ;
8. condannare ai sensi dell’ art. 2598 n.1c.c. B al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali determinati a LI dall’illecita attività di concorrenza sleale ai sensi dell’ art. 2598 c.c. , nella misura da determinarsi in corso di causa o nella misura che sarà determinata in via equitativa dal giudice ;
9. inibire ai sensi dell’ art. 2598 c.c. la fabbricazione, il commercio e l’uso dei cosmetici riportanti il marchio Bioliftlabo e, in particolare, la frazione evidenziata Labo ;
10. ordinare ai sensi dell’art. 2598 comma 1., n. 1 il ritiro definitivo dal commercio dei cosmetici e dei messaggi pubblicitari riportanti il marchio Biolift Labo e in particolare la frazione evidenziata Labo, nonché caratteristiche di composizione e modalità di utilizzo caratteristiche delle campagne pubblicitarie di LI S.r.l. , nei confronti dei proprietari e di tutti coloro che ne abbiano la disponibilità e quindi la distruzione di tutti i prodotti e pubblicità ritirati, a spese di B”.


L’attrice ha introdotto il presente giudizio all’esito della fase cautelare. La parte convenuta è rimasta contumace.

La domanda dell’attrice è risultata parzialmente fondata, come già ritenuto in sede cautelare all’esito del reclamo, fase rispetto alla quale non è stata superata dall’attrice l’incertezza probatoria relativa alla sussistenza del diritto della LI (per effetto dell’acquisto dell’azienda dalla LE) ad agire in giudizio per far valere la privativa relativa al marchio di cui afferma essere tuttora licenziataria esclusiva. Invero risulta che
- G ha concesso il marchio “Cosprophar Labo”, marchio registrato dalla Società nel 1989,
a LE S.r.l. (doc. 12);

- il marchio contraddistingue una famiglia di preparati contro la caduta e la ricrescita fisiologica dei
capelli denominata C e una famiglia di prodotti cosmetici per il trattamento delle rughe (primi ad impiegare come ingrediente nei propri prodotti un complesso brevettato a base di cellule staminali vegetali); prodotti venduti da sempre tramite l’esclusivo canale delle farmacie;

- i prodotti a marchio “Labo” sono, dunque, sul mercato dal 1996, prima distribuiti da LE e, poi da LI, che, a seguito della messa in liquidazione di LE nel 2012, ne ha acquistato l’azienda comprensiva della licenza sul marchio in questione, con l’assenso della titolare(doc. 13);
- secondo l’attrice, in base a tale contratto, LE ha il diritto di utilizzare in via esclusiva il marchio Casprophar Labo, nonché ogni altro nome, marchio o denominazione che si ricolleghi al marchio Cosprophar Labo per la fabbricazione distribuzione e promozione dei prodotti cosmetici Cosprophar Labo; tuttavia in concreto ha prodotto, anche in sede di merito, un contratto di licenza tra titolare del marchio e LE di cui risulta oscurata la parte che definisce la durata e la possibilità di agire in contraffazione e la durata del contratto (cfr cl.6 e 7); detta scelta processuale impedisce la dimostrazione dei poteri di azione in relazione alla tutela del marchio in capo all’attrice che deve ritenersi priva, pertanto, di legittimazione attiva sostanziale in proposito. Detta conclusione impedisce al Collegio di entrare nel merito della questione della nullità del marchio Biolift LABO di B s.r.l. (stante l’uso del marchio anteriore Cosprophar Labo ed della frazione “LABO” dotata, in tesi, di valore distintivo del marchio complesso), così come della questione della contraffazione del marchio azionato.
Ciò detto resta tuttavia da esaminare la ulteriore questione della sussistenza di un illecito concorrenziale per imitazione servile in capo alla convenuta. Sul punto si osserva:
- tutte le predette linee di prodotti, così come le campagne pubblicitarie promosse dall’attrice, hanno sempre valorizzato il marchio “LABO”, elemento unificatore e distintivo della provenienza delle diverse linee e gamme dall’azienda responsabile della distribuzione; invero LI commercializza da anni i prodotti Cosprophar Labo utilizzando un packaging che evidenzia fortemente il lemma “LABO” con una particolare connotazione grafica;

- invero è proprio di questa parte del marchio che la convenuta ha fatto un uso illegittimo, utilizzando la sua denominazione sociale con modalità fortemente confusoria, separando ed evidenziando nelle confezioni dei suoi prodotti cosmetici il lemma “LABO” riprodotto con i medesimi connotati grafici della controparte, sia sul sito internet denominato www.biolift.it, nella sezione “shop”, ove era possibile visualizzare i prodotti contraddistinti dal marchio “Labo”, sia sul packaging degli stessi (docc. nn. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 );
- inoltre sulla rivista mensile “Vero Salute”n. 7 di luglio 2015 B aveva o pubblicato un messaggio pubblicitario relativo al prodotto Epura Supercritical CO2 mediante l’immagine del contenitore primario del cosmetico e cioè un serbatoio a stantuffo (simile ad una siringa) che termina con una punta arrotondata coperta da un cappuccio trasparente, sopra la quale era riportato lo script più evidente del messaggio “biolift LABO” (doc 40 atto cit.), del tutto simile a quello utilizzato da LI per la applicazione della Filerina sostanza base dei prodotti destinati al trattamento delle rughe del volto e peril riempimento delle labbra (doc. 17). Ebbene alla luce del fatto che:
- le due società operano in regime di concorrenza, sullo stesso mercato (quello della ricerca, formulazione, produzione e distribuzione di prodotti cosmetici) rivolgendo una particolare attenzione alla cura del corpo e, più precisamente, al problema della caduta e ricrescita del capello, nonché al trattamento delle rughe;

- B srl ha separato la sua denominazione commerciale in “biolift” e “LABO” per contraddistinguere i suoi prodotti, differenziando i due elementi del segno con caratteri grafici diversi, e soprattutto, lasciando il primo in minuscolo, ha evidenziato il secondo in maiuscolo, con modalità tali da rendere detta parte del segno del tutto confondibile con quello utilizzato dall’attrice. Si deve concludere che così operando la convenuta ha compiuto un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’ art. 2598 co. 1 n. 1 c.c. , poiché detto utilizzo da parte di B è certamente idoneo ad indurre in confusione i consumatori che bene potrebbero ritenere, acquistando i prodotti, in effetti, di B, di acquistare prodotti di una nuova linea proveniente da LI; effetto confusorio che risulta, peraltro, aggravato dal fatto che B ha ripreso una serie di elementi caratteristici dei prodotti distribuiti da LI, proponendo, nella comunicazione, strategie specifiche dell’attività pubblicitaria dell’attrice (per esempio dando particolare rilievo sul sito alle sostanze brevettate che sono poste a base della formulazione dei propri cosmetici; riportando sempre nei testi pubblicitari indicazione dei brevetti ottenuti per le sostanze contenute nei propri prodotti; ponendo particolare enfasi sulla presenza di prodotti di cellule staminali vegetali degli effetti riparatori che tale presenza in grado di produrre, così agganciandosi alla lunga nota campagna pubblicitaria con la quale lavo ha presentato al pubblico l’attivo cosmetico che per prima ha impiegato nei propri prodotti (doc. 25 26 27 28); spingendosi quanto a uno dei prodotti oggetto del messaggio pubblicitario sulla rivista “Vero Salute”, a pubblicizzare lo strumento stantuffo con cannula tronca del tutto analogo all’applicatore di precisione brevettato da LI.
La modalità di uso dell’espressine “LABO” nel contesto di comunicazione descritto, costituendo imitazione pedissequa dell’elemento distintivo in concreto utilizzato dall’attrice, tale da determinare il pubblico dei consumatori la possibilità di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti da L legittima l’attrice ad agire sotto il profilo concorrenziale articolo 2598 n 1c.c. , considerato che ogni turbamento del mercato italiano mediante mezzi confusori pregiudica la sua corretta collocazione nel confronto imprenditoriale del settore cosmetico; Per effetto della condotta illecita accertata LI avrebbe subito un danno che l’attrice ha chiesto di liquidare in via equitativa. Tuttavia, premesso che il ricorso all’equità costituisce un criterio di liquidazione del danno che non esime l’attore della prova del suo avveramento, si osserva che nella specie LI non ha assolto al relativo onere probatorio (chiedendo, del resto, di fissarsi udienza di p.c. alla prima udienza di comparizione) ed ha sottolineato che il principale ristoro di suo interesse riguarda il venir meno della situazione determinata dall’illecito comportamento di B attuato sia con la circolazione dei prodotti che con la divulgazione di messaggi pubblicitari sul sito e a mezzo stampa. Va pertanto senz’altro ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla medesima rivista sulla quale è apparso il messaggio pubblicitario di cui sopra come richiesto.
L’onere delle spese deve seguire il criterio della soccombenza; sicchè la convenuta va condannata a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, spese che in considerazione delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso si liquidano in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 1058,00 per spese documentate ( CU +marca da bollo) 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa-A, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) accerta e dichiara che B s.r.l. semplificata compie attività di concorrenza sleale a danno di LI s.r.l. ai sensi dell’ art. 2598 n. 1 c.c. usando il lemma “LABO” idoneo a produrre confusione con l’identica frazione del marchio Cosprophar Labo, che LI utilizza per contraddistinguere i suoi prodotti; per l’effetto
b) conferma il provvedimento cautelare emesso ante causam e dispone in via definitiva l’inibitoria ai sensi dell’ art. 2599 c.c. della fabbricazione, commercio e uso dei cosmetici riportanti il predetto lemma “LABO”;
c) ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista “Vero Salute” con caratteri doppi del normale, a cura dell’attrice e a spese della convenuta;
d) condanna B s.r.l. semplificata al pagamento di un importo di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza di quanto statuito con la presente sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
e) condanna B s.r.l. semplificata a rifondere in favore di LI S.r.l le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 1058,00 (CU +marca da bollo) per spese documentate , 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.
Int., comporta la conferma dei provvedimenti di inibitoria alla fabbricazione commercio e uso dei cosmetici riportanti l’espressione “LABO” emessi in sede cautelare. Così deciso nella camera di consiglio di Milano dell’8.2.2018 Il Giudice Relatore giu2 Il Presidente giu1