Ordinanza 836/2017 della Tribunale Ordinario Di Torinotribunale Delle Imprese

Accoglimento totale del 18/04/2017
RG n. 836/2017

N. R.G. 836/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Tribunale delle Imprese

Anche quale Tribunale dei Marchi Comunitari ex art. 95 Regolamento CE n.207/2009 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 836/2017 promossa da:
B SPA, C.F. XXX, con l’Avv. SD
BI SPA, C.F. XXX, con l’Avv. SD
PARTI RICORRENTI
contro
LSL, C.F. ,
NP SRL, C.F. XXX, GCM SRL, C.F. XXX,
PARTI RESISTENTI NON COSTITUITE
Il Giudice giu1;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del DD/MM/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CAUTELARE

IN FATTO
Con ricorso cautelare depositato il DD/MM/2017 B s.p.a. e BI s.p.a. (di seguito semplicemente B, ove non sia necessario differenziare le posizioni), attive nel settore della produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature e accessori per lo sport e tempo libero, quali titolari dei marchi registrati K- WAY, STRISCIA COLORATA (anche nella nuova versione, non ancora registrata) hanno adito il Tribunale delle Imprese di Torino, anche quale Tribunale per i marchi Europei, chiedendo l’inibitoria assistita da penale e il sequestro di capi ritenuti in contraffazione prodotti e commercializzati da LSL, NP s.r.l. con socio unico e GCM s.r.l.. Hanno infatti esposto di avere rinvenuto, nell’unità commerciale della G un giubbotto (denominato “Giacchetta”) recante ai lati della cerniera sulla parte anteriore un segno, costituito da “bande colorate dei seguenti colori: giallo, arancio, blu scuro” identico al segno STRISICA COLORATA e “molto simile e comunque confondibile” con il marchio STRISCIA COLORATA. Tale capo di abbigliamento recava un talloncino sul quale era riprodotto un segno praticamente identico al marchio K – WAY e un’etichetta che consentiva di ricondurlo all’attività produttiva di LL. Le ricorrenti hanno quindi lamentato la contraffazione dei propri segni distintivi (registrati e in corso di registrazione), utilizzati per prodotti della medesima classe, non esistendo tra le stesse e le parti resistenti alcun rapporto di licenza all’uso dei marchi.


Con decreto in data DD/MM/2017 è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti.
All’udienza del DD/MM/2017 la difesa della parte ricorrente ha dato atto di avere notificato ricorso e decreto (muniti di traduzione) a L con la quale, nelle more, avevano raggiunto un accordo transattivo sicché non hanno insistito nelle richieste cautelari proposte nei suoi confronti.
E’ stato quindi dichiarato non luogo a provvedere su tali richieste e si deve dare atto della estinzione del giudizio cautelare nei rapporti tra B e L.
Nonostante la regolarità della notifica, le altre resistenti non si sono costituite.
La parte ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle domande cautelari proposte nei confronti di G e NP.
Il Giudice si è riservato di provvedere.

IN DIRITTO
Le richieste cautelari di B sono fondate e devono essere accolte.
Sul fumus boni juris
B s.p.a. è titolare del marchio figurativo avente le caratteristiche che risultano dal doc.3 (certificato di registrazione presso EUIPO), per i prodotti delle classi 18 e 25 (per quanto qui di rilievo la categoria 25 ha ad oggetto: “clothing, footwear, headgear” ). Si tratta di un marchio (c.d. STRISCIA COLORATA) costituito da un sequenza di strisce verticali colorate di differenti dimensioni dei seguenti colori: “navy blue, orange, yellow, orange and navy blue”. B è inoltre titolare dei c.d. marchi K – WAY (quali risultano da do. 10 di p. ricorrente), concessi in licenza a BI s.p.a.. Le ricorrenti rivendicano l’esclusiva anche sull’ulteriore segno, ad oggi non ancora registrato, costituito da una sequenza di strisce verticali colorate che riprendono solo una parte dei colori oggetto del marchio registrato STRISICIA COLORATA precisamente: blu navy, arancione e giallo. L’utilizzo dei segni in questione da parte delle ricorrenti risulta dai documenti nn.4 e 11 (costituito dalle fotografie di svariati prodotti, anche di classi diverse dalla 25, che riproducono il marchio e il segno STRISCIA COLORATA e i marchi K-WAY). E’ stato inoltre documentato l’acquisto, presso il punto vendita di G di XXX, della giacca impermeabile prodotta sub 23. Tale prodotto è contraddistinto, per quanto qui interessa, dal supporto in stoffa della cerniera centrale caratterizzato da una sequenza di strisce verticali di colore che vanno dal blu (parzialmente coperto ma comunque visibile), all’arancio al giallo, sul cui cursore è rappresentato il logo del produttore L. All’interno del capo è visibile un talloncino (da asportare dopo l’acquisto e quindi non destinato ad essere visibile quando il capo viene indossato) nel quale, oltre al “bar code” è presente una dicitura descrittiva del prodotto, che utilizza, a questo scopo il marchio KWAY: “KWAY LONSDALE DONNA, oltre che il nome del distributore NP s.r.l. (si vedano in ogni caso i documenti 34 e 35 prodotti con la memoria integrativa datata DD/MM/2017). Il capo di abbigliamento prodotto quale doc. 23 è quindi da ricondurre certamente alla rete produttiva e distributiva delle parti convenute. La valutazione sommaria delle doglianze della parte ricorrente induce a ritenere senz’altro integrata la contraffazione, ad opera di GC e NP, dei segni distintivi “striscia colorata” e KWAY di cui le ricorrenti sono titolari. Il semplice esame visivo e di insieme della giacca distribuita dalle resistenti e quella prodotta da B e contraddistinta dai segni originali ne rende evidente la confondibilità dovuta alla forza distintiva attribuita, nel prodotto originale, al marchio “striscia colorata” apposto lungo la chiusura “zip” sul davanti del capo, all’abbinamento della striscia al colore azzurro, oltre che alla associazione del capo al marchio denominativo KWAY. Il marchio striscia colorata non è stato riprodotto integralmente nel capo non originale (nel quale è ridotta al minimo la visibilità della striscia azzurra più scura posta subito accanto alla zip bianca (il colore della zip è uguale nel capo originale e in quello commercializzato dalle resistenti), ma con modalità tali da ricondurre immediatamente al segno originale di cui sono state infatti riprodotte le caratteristiche salienti ed essenziali, ossia la sequenza di colori e il posizionamento sul capo. Ai sensi dell’ art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 il marchio comunitario conferisce al titolare il diritto di farne uso in modo esclusivo e di vietare a terzi l’adozione di “un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio comunitario e del segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio”. Tali requisiti di somiglianza che determinano il rischio di confusione sussistono nel presente caso, tenuto conto della quasi integrale riproduzione da parte delle resistenti del marchio comunitario registrato da B e dell’utilizzo di esso per contraddistinguere prodotti della stessa classe per la quale il marchio striscia colorata è stato registrato. Rafforza infine il rischio di associazione tra il prodotto non originale e il marchio registrato e quindi la riconduzione del primo all’azienda e alla catena produttiva delle ricorrenti l’adozione, sul medesimo capo, di un altro marchio (questa volta denominativo) di titolarità di B s.p.a. utilizzato dalle ricorrenti per caratterizzare i propri prodotti, anche in abbinamento con il marchio striscia colorata, ossia la denominazione K WAY (Per le cui multiple registrazioni v. doc.10, oltre che i documenti 31 e 32).
Sul periculum in mora
Si ritiene inoltre sussistente il pericolo nel ritardo. Infatti, come esposto dalle ricorrenti l’immissione sul mercato di prodotti non originali ma associabili ai marchi registrati espone le titolari del marchio al concreto rischio di subire un calo delle vendite, una conseguente riduzione della quota di mercato, oltre che un inevitabile fenomeno di “annacquamento” della capacità attrattiva del segno distintivo, tutte lesioni patrimonali di difficile quantificazione e soprattutto di difficile effettiva reintegrazione.
Ricorrono pertanto i presupposti per inibire (ex artt. 102 Regolamento n.* e 131 c.p.i.) alle resistenti l’utilizzo, in qualsiasi forma (e quindi, solo in via esemplificativa nelle produzione, commercializzazione, offerta in vendita, publicizzazione) , nelle rispettive attività commerciali dei marchi “striscia colorata” e del segno KWAY su prodotti della classe 25.
Deve essere inoltre ordinato il sequestro, presso le sedi delle resistenti e presso loro rivenditori, magazzini depositi sul territorio nazionale, dei prodotti che presentino i segni di cui sopra (sempre per la classe n. 25) e deve essere ordinato
alle resistenti di ritirare dal commercio i prodotti in questione; in caso di violazione accertata successivamente all’inibitoria che precede deve essere fissata una penale di €20 per ogni esemplare prodotto in violazione della precedente inibitoria, e inoltre di €500 per ogni singolo punto vendita nel quale siano reperiti prodotti contraffatti.
Come richiesto dalla parte attrice deve, infine, essere ordinata la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, per una volta a caratteri doppi sul quotidiano LA STAMPA e sul sito web delle resistenti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e con fissazione di una penale di €100 per ogni giorno di ritardo.
Tenuto conto della definizione della controversia, prima dell’udienza di discussione, tra le ricorrenti e L deve essere rimessa alle stesse ricorrenti la facoltà di omettere, in sede di pubblicazione, ogni riferimento al nominativo L.
Deve infine essere assegnato termine di cui all’ art. 132 II comma c.p. i. per l’instaurazione della causa di merito
Spese al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, visti gli artt.102 Regolamento CE n.207/2009 e 131 c.p.i.;
1 INIBISCE A NP s.r.l. con socio unico e GCM s.r.l. l’utilizzo - in Europa - in qualsiasi forma nelle rispettive attività commerciali dei segni “striscia colorata” e KWAY con le caratteristiche che risultano dal doc. 23 in quanto in contraffazione del marchio comunitario STRISCIA COLORATA n.3971561 registrato il 30 giugno 2006 e del segno KWAY n.854200 registrato il 19 gennaio 2005 per prodotti della classe 25;

2 ORDINA Il sequestro, a cura delle ricorrenti e a spese delle resistenti, in Italia, presso le resistenti e presso loro rivenditori, magazzini, depositi e spedizionieri di prodotti della classe 25 di prodotti aventi le caratteristiche di cui al doc. 23;
3 AUTORIZZA Fin d’ora le parti a partecipare alle operazioni di sequestro mediante propri delegati, assistenti legali e tecnici di fiducia;
4 FISSA Per ogni violazione dell’inibitoria di cui al punto 1 la somma di €20 per ogni esemplare commercializzato dalle convenute; €500 per ogni singolo punto vendita che offra in vendita prodotti in violazione dell’inibitoria di cui al punto 1;
5 ORDINA A NP s.r.l. con socio unico e GCM s.r.l. di pubblicare, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, per estratto (intestazione e dispositivo) il presente provvedimento sulla prima pagina dei rispettivi siti web in modo che esso sia visibile immediatamente all’apertura della home page;
6 FISSA Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine che precede una penale di €100;
7 ORDINA La pubblicazione, a cura delle ricorrenti e a spese delle resistenti (che dovranno rimborsarne il costo dietro semplice presentazione della documentazione attestante l’esborso) del presente provvedimento per estratto (intestazione e dispositivo) e a caratteri doppi per una volta sul quotidiano LA STAMPA;
FISSA
Per l’inizio della causa di merito il termine di cui all’ art. 132 II comma c.p.c. ;
SPESE
Al definitivo.
Si comunichi.
Torino, 14 aprile 2017
Il Giudice giu1