Sentenza 3560/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI XXX
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
giu1 pres.
giu2 giud.
giu3 giud. rel.

ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39954 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011

vertente
TRA
S s.p.a. – oggi I s.p.a. - in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, Piazza XXX, presso lo studio del procuratore avv. BMG che la rappresenta e difende;
- attrice -
E
D s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, Foro XXX, presso lo studio dei procuratori avv. AT e avv. MM che la rappresentano e difendono;
- convenuta –
OGGETTO: modello di utilità.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del DD.MM.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice:
“A. respingere le domande e le eccezioni tutte formulate dalla convenuta sia in via
preliminare, in rito, che nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto;

B. accogliere le seguenti domande:
B.1 nel merito
1. accertare e dichiarare la carenza nel brevetto per modello di utilità n. 255063, concesso il 20/4/2005,
su domanda n. MI2002U000460, depositata l’8/10/2002, di titolarità di D S.r.l., e di cui alla
narrativa dell’atto di citazione, dei requisiti dell’inventività
e/o della novità, e, conseguentemente,
dichiararne, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 86, 76, 46 e 48 Codice della
Proprietà Industriale, la nullità totale o, in via di estremo subordine, parziale, mandando la Cancelleria
a trasmettere copia della decisione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per gli adempimenti di cui
all’ art. 122, n. 5, Codice della Proprietà Industriale ;

2. accertare e dichiarare che i caschi S denominati modelli “CASTAR CL105M/2” e
“CASTAR CP221M/2RZ” o altrimenti denominati aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell’atto
di citazione, e in particolare i modelli elencati alle pagg. 55 e 56 della CTU 31/5/2013, non
costituiscono contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo n. EP 1.506.034 e del brevetto
italiano per modello di utilità n. 255063, entrambi di titolarità di D S.r.l.

Con vittoria di onorari e spese, anche di consulenza tecnica, oltre IVA, cpa e 15% spese generali ex art.
2 D.M. 10/3/2014, n. 55;
B.2 in via istruttoria
respinte le istanze istruttorie avversarie, occorrendo, ammettersi i capitoli di prova per testi dedotti
nella memoria in data 14/1/2012, con i testi ivi indicati.”
Per la convenuta: “In via preliminare in rito:
1. Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in corso di causa, la carenza dell'interesse ad agire e/o
della materia del contendere in capo all'attrice S con riferimento a tutte le domande da essa
svolte, e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dall'attrice S con sentenza in rito.

In via subordinata, nel merito:
2. Respingere tutte le domande svolte dall'attrice S nell'atto di citazione in quanto infondate
in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in corso di causa.

In ogni caso:
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli afferenti la consulenza tecnica
d'ufficio.
In via istruttoria:
4. Per le ragioni dedotte in corso di causa (Terza memoria ex art, 183, VI co. c.p.c. di parte Dimar), si
chiede l'ammissione a prova contraria dei seguenti capitoli di prova per testi:
I "Vero che nessun medico del mio staff ricopre il ruolo di "responsabile della Ventilazione-noninvasiva"
nei reparti sottoposti alla mia direzione";
II. "Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al doc. 18 di parte attrice che mi si rammostra,
all'epoca di tali fatti stavo soltanto esaminando in via informale la possibilità e l’iter procedurale per
effettuare una trattativa";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
IV. "Vero che Ia fornitura all'ospedale S. Martino di XXX di 100 caschi in 3 anni (prorogabile per un
altro anno) che la Starmed si è aggiudicata nel settembre 2009, di cui al documento 24 di parte attrice
che mi si rammostra, riguardava caschi privi di cerniera";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
V. “Vero che all'epoca dei fatti narrati nelle dichiarazioni di cui ai documenti 17, 18 2 14 di parte
attrice, solo D produceva, promuoveva e vendeva caschi per la ventilazione con cerniera, e che
pertanto i vari operatori conoscevano soltanto questo prodotto realizzato da D";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
VI "Vero che soltanto nel corso dell'anno 2011, la società S ha iniziato a proporre caschi per la
ventilazione con cerniera";
Si indicano quali testi:
- il Sig. CG, agente Covidien;
- il prof. PP, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale S. Martino
di XXX.“
FATTO E DIRITTO
1. S s.p.a. – oggi I s.p.a. – è azienda biomedicale specializzata nella
progettazione, produzione e distribuzione di presidi medico-chirurgici ed ha avviato la presente causa
in relazione al suo prodotto costituito da un casco per pazienti affetti da patologie respiratorie che
consente l’utilizzazione di terapie non invasive (NIV Non Invasive Ventilation; CPAP Continuous
Positive Airways Pressure) poste in essere mediante l’ausilio di ventilatori ed erogatori di ossigeno.
Dal 2011 essa aveva immesso in commercio due nuovi modelli di casco, rispettivamente denominati
CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ, caratterizzati dal fatto di avere una porzione floscia
trasparente accoppiata ad una porzione inferiore flessibile dotata di foro centrale ove passa la testa del
paziente, che si stringe a tenuta sul collo dello stesso. Due diffusori sono presenti sulla porzione floscia
(immissione/emissione aria dal casco) oltre ad una valvola antisoffocamento e ad una apertura chiusa
con una zip; inoltre vi è un anello rigido dotato di passacavi per i tubi collegati a macchinari diagnostici
o per la somministrazione delle terapie.
Ha lamentato parte attrice l’esistenza del brevetto europeo EP 1.506.034 e del brevetto nazionale per
modello di utilità n. 255.063 – costituente la priorità del titolo europeo, accolto in forma modificata -
entrambi di titolarità della convenuta D s.r.l., rispetto ai quali ha dedotto la nullità del modello
nazionale per difetto del requisito dell’altezza inventiva mentre ha affermato che i suoi modelli di casco
per la respirazione artificiale non risulterebbero interferenti con la porzione nazionale del menzionato
brevetto europeo, così come del modello di utilità ove ritenuto valido.
L’interesse dell’attrice alla declaratoria di nullità del brevetto nazionale per modello di utilità ed alla
declaratoria di non interferenza dei suoi caschi con l’ambito di protezione proprio del brevetto europeo
derivava dalle voci circolanti relative all’intenzione da parte di D s.r.l. di contestare la liceità
della commercializzazione dei caschi CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ.

Si è costituita nel giudizio la convenuta D s.r.l., rilevando che in realtà parte attrice non aveva
dato alcun elemento atto a sostenere la tesi che essa stesse effettivamente commercializzando i suoi due
modelli di casco,
non risultando essi nemmeno inseriti nel catalogo prodotto in atti o sul sito web della
stessa ed essendo stati illustrati in causa solo attraverso dei disegni;
inoltre nessuna diffida o
contestazione nemmeno verbale essa D s.r.l. aveva mai rivolto all’attrice al fine di contestare la
presunta interferenza dei prodotti di controparte – non conosciuti da essa D s.r.l. - rispetto alle
privative menzionate.

Ha dunque sostenuto in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell’attrice rispetto a tutte le
domande da essa svolte. In ogni caso ha sostenuto nel merito la validità del modello di utilità di cui
parte attrice ha contestato la validità.
2. In primo luogo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla declaratoria di nullità del brevetto nazionale per modello di utilità n. 255.063 depositato da D s.r.l. ed attinente ad un casco perfezionato per la respirazione artificiale. Esso infatti è scaduto in corso di causa (data di deposito 8.10.2002) e non sono state formulate dalle
parti ulteriori domande di condanna al risarcimento del danno né domande riconvenzionali di
contraffazione.
Deve dunque ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte attrice – che ha di fatto proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione paventando ostacoli futuri all’immissione in commercio degli stessi da parte della convenuta – e risultando
eliminato con la scadenza del titolo ogni eventuale ostacolo alla successiva commercializzazione dei
prodotti per cui è causa, l’interesse delle parti ad agire e contraddire rispetto alla validità del titolo
risulta venuta meno, senza che sia necessario l’intervento del giudice al fine di ottenere un risultato che
possa rivelarsi di qualsiasi utilità (v. Cass. 14194/04 ).

3. Quanto alla domanda di accertamento negativo di contraffazione, deve ritenersi che le censure svolte
dalla convenuta D s.r.l. rispetto alla carenza di interesse ad agire di parte attrice non possano
essere condivise.
Premesso che uno stato di incertezza può risultare rilevante anche qualora la parte non abbia ancora
immesso sul mercato il suo prodotto ma sia in procinto di entrare sullo specifico mercato nazionale –
circostanza quest’ultima che deve ritenersi quantomeno propria della concreta fattispecie, avendo
S s.p.a. depositato documentazione che dimostra l’inserimento dei prodotti in questione nel
proprio catalogo (doc. 19 S) e nella presentazione di offerte di gara (doc. 20 S) – deve
altresì rilevarsi che la stessa attrice ha allegato elementi di riscontro alla possibilità di contestazioni che,
sia pur provenienti dal distributore esclusivo della società convenuta, si riferivano all’esistenza di
privative brevettuali che insistevano su caschi per respirazione artificiale (docc. 17, 18, 23, 24
S).
Se logica poteva essere la deduzione del coinvolgimento della titolare dei brevetti nelle contestazioni
provenienti dalla distributrice esclusiva e dunque non arbitraria la scelta di convenire in giudizio la
titolare delle privative stesse per l’accertamento della non contraffazione delle stesse e di nullità di una
di esse, deve rilevarsi che il comportamento della società convenuta – che pure aveva contestato
formalmente la sussistenza del presupposto dell’interesse ad agire proprio in considerazione
dell’assenza di contestazioni da essa provenienti – è risultato sostanzialmente ambiguo, tanto da
legittimare la prosecuzione della causa con le relative attività istruttorie.
In effetti il giudice istruttore in corso di causa e prima di assumere decisioni in ordine all’attività istruttoria da svolgersi aveva posto più volte formalmente alle parti l’opportunità di considerare
un’eventuale soluzione transattiva della controversia fondata tra l’altro anche sulla manifestazione di
una chiara e definitiva presa di posizione della convenuta rispetto alla questione dell’interferenza dei
prodotti di parte attrice rispetto alle privative dedotte (v. verbale dell’udienza del 15.2.2012; ordinanza
interlocutoria del 30.4.2012 e verbale dell’udienza del 26.9.2012).
Tuttavia D s.r.l. non ha mai sciolto la riserva formulata nell’udienza del 26.9.2012 di valutare più
approfonditamente il testo della proposta formulata dalla controparte – contenuta nel foglio allegato al
verbale di causa – e di valutare altresì la corrispondenza dei prodotti di S s.p.a. con i titoli
contestati.
Inoltre deve essere aggiunto che parte convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio ha sempre
richiesto nelle sue conclusioni in via subordinata il rigetto nel merito di tutte le domande svolte da parte
attrice, senza distinzione alcuna tra di esse.
Di qui l’esistenza obbiettiva di uno stato di incertezza quanto all’atteggiamento della convenuta rispetto
alla questione della presenza o meno di contraffazione – che se non era stata oggetto di alcuna
domanda riconvenzionale nella presente causa registrava tuttavia in via subordinata da parte della
convenuta la domanda di rigetto dell’accertamento negativo di contraffazione richiesto dall’attrice e
dunque il positivo accertamento di tale contraffazione – mentre la preoccupazione manifestata da
D s.r.l. quanto alla possibilità che una eventuale rinuncia a tale contestazione o di
riconoscimento di assenza di interferenza avrebbe potuto essere strumentalmente utilizzata da
S s.p.a. per ottenere vantaggi commerciali sul mercato avrebbe potuto essere evitata
attraverso un obbligo di riservatezza circa il contenuto dell’eventuale accordo transattivo.

4. Deve dunque essere esaminata la domanda di accertamento di non contraffazione attinente al
brevetto europeo EP 1.506.034 rispetto al quale S s.p.a. non ha sollevato alcuna domanda o
eccezione di nullità.
Le conclusioni del CTU che ha esaminato anche tale specifica questione è stata nel senso che i prodotti
CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ non presentano interferenza alcuna con nessuna delle
rivendicazioni di EP 1.506.034.
Tale valutazione, in estrema sintesi, è fondata sul fatto che la riv. 1 di EP 1.506.034 considera un casco
per la respirazione artificiale senza l’ausilio di maschere che possiede un collare per l’applicazione a
tenuta al collo del paziente costituito da un anello rigido che viene descritto come “l’unica parte di
detto casco collegata verso l’esterno in esercizio” mentre “raccordi di connessione per la
somministrazione di gas e porta accessori sono radialmente sporgenti da detto anello rigido”.
Ha ritenuto il CTU – con motivazione del tutto condivisibile – che dette caratteristiche fossero da
ritenersi come limitazioni essenziali della rivendicazione, come peraltro confermato dal testo della
descrizione che argomentava proprio circa la migliore funzionalità che tale soluzione assicurava alle
apparecchiature di ventilazione in conseguenza del fatto che i raccordi erano posti su di un supporto
rigido (l’anello formante il collare) piuttosto che sulla superficie flessibile e morbida della parte
superiore del casco.
Il fatto che i caschi prodotti da S s.p.a. presentassero invece detti raccordi proprio sulla parte
superiore del contenitore formata dalla membrana morbida e floscia determina dunque senza dubbio
alcuno l’estraneità dei modelli di caschi CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ all’ambito di
protezione proprio di EP 1.506.034.
Tale conclusione non ha dato occasione ad alcuna contestazione delle parti e pertanto la domanda di
accertamento negativo avanzata da S s.p.a. in relazione al brevetto EP 1.506.034 deve essere
accolta.

5. Quanto alle spese del giudizio, stima equo il Collegio provvedere alla loro integrale compensazione
tra le parti.
Invero rispetto alla complessiva materia del contendere prospettata all’inizio della causa deve rilevarsi
che l’esame tecnico della domanda di nullità del modello di utilità poi cessato aveva confermato la sua
sostanziale validità, seppure in forma limitata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di nullità del brevetto per modello di
utilità n. 255.063 di cui è titolare la convenuta D s.r.l. formulata dall’attrice S s.p.a. –
oggi I s.p.a. – con atto di citazione dell’8.6.2011;

2) dichiara che i modelli di casco per respirazione artificiale rispettivamente denominati CASTAR
CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ prodotti dall’attrice S s.p.a. – oggi I
s.p.a. – non sono interferenti con alcuna delle rivendicazioni contenute nel brevetto europeo EP
1.506.034 di cui la convenuta D s.r.l. è titolare;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio e della CTU.
Così deciso in XXX, nella camera di consiglio del 20 novembre 2014.
Il Giudice estensore
giu3
Il Presidente
giu1