Sentenza 1799/2018 della Tribunale Ordinario Di Milano- Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17627/2017
SA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. FT e dell’avv. LJ(XXX) XXX;,
elettivamente domiciliat in XXX, presso
attore
dell’avv. FT e dell’avv. LJ (XXX) XXX; , elettivamente domiciliat in XXX,
presso
attore
SV SRL IN LIQ.NE
Convenuto contumace
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione conclusioni depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
esclusiva per l’Italia di alcuni modelli di bracciali, registrati in sede comunitaria in data 4.3.2016 con i
nn. 3013374-001, 3013374-002, 3013374-003 e 3013374-004 e offerti in vendita al pubblico con i
nomi commerciali Crystaldust e Crystaldust double hanno convenuto in giudizio SV s.r.l. e JC, titolare della impresa individuale F, deducendo che i convenuti avevano offerto in
vendita alcuni modelli di bracciali con le medesime caratteristiche delle predette registrazioni
chiedendo
degli artt. 10 e 19, regolamento CE n. 6/2002 ,
c.c
altresì il ritiro dal commercio dei prodotti imitativi,
10.000,00 oltre rivalutazione e interessi,
internet www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX.
I convenuti – che in sede cautelare avevano resistito all’emissione del provvedimento cautelare- sono
rimasti contumaci.
La domanda va accolta nei limiti in cui si dirà.
recanti le medesime caratteristiche delle privative di titolarità di S (cfr. pag. 7 – 13)
MM, presentano infatti forme identiche, realizzate con le stesse proporzioni e le medesime linee
dei modelli S, riproducendo così tutti i dettagli conferenti carattere individuale.
visualizzazione dei modelli azionati in questa sede dai ricorrenti.
dell’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1.c.c;
l’illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (rispetto alla quale le attrici non hanno peraltro
neppure allegato elementi costitutivi in fatto diversi da quelli che integrano l’imitazione servile del
prodotto) né la affermata contraffazione del marchio di forma di fatto poiché la “forma” del prodotto
nella specie attiene al suo valore sostanziale.
presso i locali commerciali dei resistenti di prodotti contraffattori.
Quanto alla documentazione commerciale e contabile, il c.t.u. nominato in sede di descrizione ne ha
rilevato l’assenza con riguardo a SV ed una limitata presenza con riguardo a C, nei termini
meglio specificati nella relazione depositata l’DD/MM/2017.
Il liquidatore di SV ha dichiarato di avere cessato ogni attività commerciale e quindi anche la
condotta in contestazione.
Tuttavia tale circostanza – come già ritenuto dal giudice della cautela - non è idonea ad escludere la
necessità dell’inibitoria, poiché non determina – da sola – l’oggettiva impossibilità di una eventuale
futura ripresa e/o ripetizione della stessa condotta illecita da parte della predetta società resistente.
È peraltro chiaro che la futura ulteriore disponibilità sul mercato di bracciali commercializzati da
C e SV potrebbe generare il rischio di una crescente diffusione dei prodotti contraffattori
presso il pubblico, con il correlato pericolo di sviamento della clientela di S e di un danno alla
sua immagine imprenditoriale, invero difficilmente reversibili e comunque di ardua risarcibilità.
una penale adeguata come da dispositivo
commercializzazione limitata all’ambito d’attività dell’impresa individuale - riconducibile a CJ– induce a non ritenere necessario ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori.
sentenza su due quotidiani, che invece va disposta per 30 giorni consecutivi sul sito internet
www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX, a caratteri doppi del normale, in italiano e cinese, a cura e
spese dei convenuti.
-in data DD/MM/2016 il sig. J aveva indicato all’investigatore privato inviato da S di avere
in magazzino 960 pezzi residui dei prodotti imitativi (doc. 7);
- alla data della descrizione, quindi dopo otto settimane, l’ufficiale giudiziario ha rinvenuto solo 9
pezzi;
considerato che i prodotti in questione sono stati lanciati nel luglio 2016 appare plausibile la vendita -
ipotizzata da parte attrice – di circa 2500 pezzi.
Considerato un prezzo unitario compreso tra 1,5 e 2 euro (doc.9) e quindi un danno da lucro cessante
di circa 5000,00 euro, il danno emergente derivante dal costo dell’attività investigativa necessaria
all’accertamento dell’illecito (euro 2993,00 oltre Iva; doc. 21) e il danno all’immagine connesso alla
commercializzazione di prodotti imitativi di scarsa qualità quantificabile in un 1/3 circa del danno
patrimoniale, appare congrua la liquidazione del danno proposta da parte attrice pari ad euro 10.000,00,
somma da considerarsi comprensiva della rivalutazione all’attualità e su cui vanno riconosciuti gli
interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza: quanto al procedimento cautelare si liquidano – in considerazione
delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso in euro 4.000,00 per compensi oltre 15% su
compensi per spese forfettarie CPA e Iva come per legge; le spese della CTU liquidate in euro 2987,00
vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, cui va posto anche l’onere delle spese del giudizio
di merito che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie
CPA e Iva come per legge.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa –A, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
descritti in motivazione costituiscono contraffazione dei Modelli C di titolarità delle
attrici;
detenzione, la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione, con
qualsiasi mezzo e modalità, di bracciali riproduttivi dei modelli comunitari registrati n. 3013374-
001, n. 3013374-002, n. 3013374-003 e n. 3013374-004 di titolarità di S a.g.;
internet www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX, a caratteri doppi del normale, in italiano e cinese, a
cura e spese dei convenuti;
d) fissa la penale di euro 100,00 per ogni violazione e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione degli ordini pronunciati con la presente sentenza;
e)
al pagamento in favore di S a.g. e SID s.p.a, a titolo di
risarcimento del danno, della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di mora nella misura legale
dalla data della domanda al saldo;
a rifondere a S a.g. e SID s.p.a le spese di lite liquidate in
euro complessive euro 7.500,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e
IVA come per legge, nonché le spese della CTU liquidate in euro 2987,00.