Sentenza 1799/2018 della Tribunale Ordinario Di Milano- Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A -

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. R.G. 17627/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17627/2017 promossa da:
SA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. FT e dell’avv. LJ(XXX) XXX;,
elettivamente domiciliat in XXX, presso

attore
SID SPA (C.F.XXX), con il patrocinio
dell’avv. FT e dell’avv. LJ (XXX) XXX; , elettivamente domiciliat in XXX,
presso
attore
contro
SV SRL IN LIQ.NE
Convenuto contumace
JC
Convenuto contumace

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione conclusioni depositati telematicamente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
S a.g. e SID s.p.a. quali, rispettivamente, titolare e licenziataria
esclusiva per l’Italia di alcuni modelli di bracciali, registrati in sede comunitaria in data 4.3.2016 con i
nn. 3013374-001, 3013374-002, 3013374-003 e 3013374-004 e offerti in vendita al pubblico con i
nomi commerciali Crystaldust e Crystaldust double hanno convenuto in giudizio SV s.r.l. e JC, titolare della impresa individuale F, deducendo che i convenuti avevano offerto in
vendita alcuni modelli di bracciali con le medesime caratteristiche delle predette registrazioni
e
chiedendo l’accertamento che la condotta predetta costiuisce contraffazione delle privative ai sensi
degli artt. 10 e 19, regolamento CE n. 6/2002 ,
nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1) e 2)
c.c
. e, quindi la conferma dell’inibitoria già ottenuta in sede cautelare assistita da penale. Hanno chiesto
altresì il ritiro dal commercio dei prodotti imitativi,
il risarcimento dei danni quantificati in euro
10.000,00 oltre rivalutazione e interessi,
la pubblicazione della sentenza su due quotidiani e sul sito
internet www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX.

I convenuti – che in sede cautelare avevano resistito all’emissione del provvedimento cautelare- sono
rimasti contumaci.
La domanda va accolta nei limiti in cui si dirà.
Vi è in atti la prova documentale dell’attività di vendita da parte di C e di SV di prodotti
recanti le medesime caratteristiche delle privative di titolarità di S (cfr. pag. 7 – 13)
I bracciali offerti in vendita da C e da SV, con e senza etichette recanti la denominazione
MM, presentano infatti forme identiche, realizzate con le stesse proporzioni e le medesime linee
dei modelli S, riproducendo così tutti i dettagli conferenti carattere individuale.
Ne consegue che l’utilizzatore informato di fronte a tali prodotti ricaverà un’impressione generale del tutto simile a quella derivante dalla
visualizzazione dei modelli azionati in questa sede dai ricorrenti.
Sussiste pertanto la condotta illecita di contraffazione il cui accertamento assorbe l’accertamento
dell’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1.c.c;
mentre non sussiste
l’illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (rispetto alla quale le attrici non hanno peraltro
neppure allegato elementi costitutivi in fatto diversi da quelli che integrano l’imitazione servile del
prodotto) né la affermata contraffazione del marchio di forma di fatto poiché la “forma” del prodotto
nella specie attiene al suo valore sostanziale.
Le operazioni di descrizione effettuate in sede cautelare (doc. 15-17) hanno confermato la disponibilità
presso i locali commerciali dei resistenti di prodotti contraffattori.
Quanto alla documentazione commerciale e contabile, il c.t.u. nominato in sede di descrizione ne ha
rilevato l’assenza con riguardo a SV ed una limitata presenza con riguardo a C, nei termini
meglio specificati nella relazione depositata l’DD/MM/2017.
Il liquidatore di SV ha dichiarato di avere cessato ogni attività commerciale e quindi anche la
condotta in contestazione.
Tuttavia tale circostanza – come già ritenuto dal giudice della cautela - non è idonea ad escludere la
necessità dell’inibitoria, poiché non determina – da sola – l’oggettiva impossibilità di una eventuale
futura ripresa e/o ripetizione della stessa condotta illecita da parte della predetta società resistente.
È peraltro chiaro che la futura ulteriore disponibilità sul mercato di bracciali commercializzati da
C e SV potrebbe generare il rischio di una crescente diffusione dei prodotti contraffattori
presso il pubblico, con il correlato pericolo di sviamento della clientela di S e di un danno alla
sua immagine imprenditoriale, invero difficilmente reversibili e comunque di ardua risarcibilità.
Pertanto va confermato il provvedimento anticipatorio adottato in sede cautelare con la fissazione di
una penale adeguata come da dispositivo
, mentre l’assenza di attività produttiva e la
commercializzazione limitata all’ambito d’attività dell’impresa individuale - riconducibile a CJ– induce a non ritenere necessario ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori.
La limitata dimensione del fenomeno rende sproporzionata la pubblicazione del dispositivo della
sentenza su due quotidiani, che invece va disposta per 30 giorni consecutivi sul sito internet
www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX, a caratteri doppi del normale, in italiano e cinese, a cura e
spese dei convenuti.
Venendo alla determinazione del danno cagionato dalla condotta illecita qui esaminata si osserva che :
-in data DD/MM/2016 il sig. J aveva indicato all’investigatore privato inviato da S di avere
in magazzino 960 pezzi residui dei prodotti imitativi (doc. 7);
- alla data della descrizione, quindi dopo otto settimane, l’ufficiale giudiziario ha rinvenuto solo 9
pezzi;
considerato che i prodotti in questione sono stati lanciati nel luglio 2016 appare plausibile la vendita -
ipotizzata da parte attrice – di circa 2500 pezzi.
Considerato un prezzo unitario compreso tra 1,5 e 2 euro (doc.9) e quindi un danno da lucro cessante
di circa 5000,00 euro, il danno emergente derivante dal costo dell’attività investigativa necessaria
all’accertamento dell’illecito (euro 2993,00 oltre Iva; doc. 21) e il danno all’immagine connesso alla
commercializzazione di prodotti imitativi di scarsa qualità quantificabile in un 1/3 circa del danno
patrimoniale, appare congrua la liquidazione del danno proposta da parte attrice pari ad euro 10.000,00,
somma da considerarsi comprensiva della rivalutazione all’attualità e su cui vanno riconosciuti gli
interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza: quanto al procedimento cautelare si liquidano – in considerazione
delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso in euro 4.000,00 per compensi oltre 15% su
compensi per spese forfettarie CPA e Iva come per legge; le spese della CTU liquidate in euro 2987,00
vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, cui va posto anche l’onere delle spese del giudizio
di merito che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie
CPA e Iva come per legge.
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa –A, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara che la commercializzazione dei prodotti imitativi oggetto di causa come meglio
descritti in motivazione costituiscono contraffazione dei Modelli C di titolarità delle
attrici;
b) inibisce a JC, titolare della impresa individuale F, e a SV s.r.l. l’uso, la
detenzione, la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione, con
qualsiasi mezzo e modalità, di bracciali riproduttivi dei modelli comunitari registrati n. 3013374-
001, n. 3013374-002, n. 3013374-003 e n. 3013374-004 di titolarità di S a.g.;
c) dispone la pubblicazione per 30 giorni consecutivi del dispositivo della presente sentenza sul sito
internet www.macmodeaccessori.it e sul profilo facebook di MM all’indirizzo
www.facebook.com/XXX, a caratteri doppi del normale, in italiano e cinese, a
cura e spese dei convenuti;

d) fissa la penale di euro 100,00 per ogni violazione e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione degli ordini pronunciati con la presente sentenza;
e) condanna JC, titolare della impresa individuale Fashion, e SV s.r.l. in solido tra loro
al pagamento in favore di S a.g. e SID s.p.a, a titolo di
risarcimento del danno, della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di mora nella misura legale
dalla data della domanda al saldo;
f) condanna JC, titolare della impresa individuale F, e SV s.r.l. in solido tra loro
a rifondere a S a.g. e SID s.p.a le spese di lite liquidate in
euro complessive euro 7.500,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e
IVA come per legge, nonché le spese della CTU liquidate in euro 2987,00.
Così deciso nella camera di consiglio di Milano, dell'8.2.2018 Il Giudice Relatore giu2 Il Presidente giu1