Ordinanza 57172/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A

RG N. 57172/2015 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il giudice designato, giu1, , nel procedimento cautelare recante il numero di
ruolo sopra indicato, promosso da
MS S.R.L., con l’avv. DR
- RICORRENTE -
CONTRO
Y S.R.L., con gli avv.ti MF e VP
- RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del DD/MM/2015 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA


1.

Con ricorso depositato in data DD/MM/2015 MS s.r.l. (di seguito M) esponeva di
essere titolare del marchio figurativo , denominato flirting e registrato in sede nazionale,
comunitaria e internazionale. Questo marchio aveva acquisito notorietà grazie alla
partnership tra MS e la nota fashion blogger e designer CF che lo aveva
utilizzato nelle sue collezioni. Aveva acquistato presso un esercizio commerciale ubicato a
XXX due magliette, vendute in coppia, sulle quali erano impresse – rispettivamente – le
immagini di un occhio chiuso e di un occhio aperto, con una grafica identica a quella del proprio
segno distintivo. I predetti capi di abbigliamento erano distribuiti da Y s.r.l..
Tale condotta costituiva contraffazione di marchio ai sensi e per gli effetti degli artt. 20, comma 1
lettera a), c.p. i. e 9, comma 1 lettera a), regolamento CE n. 207/2009 , ovvero concorrenza sleale
ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) c.c. .
Concludeva chiedendo in via d’urgenza di inibire la produzione, la promozione, la commercializzazione
e l’offerta in vendita, con qualsiasi mezzo, delle maglie in contestazione, nonché
di ordinarne il ritiro dal commercio, unitamente a tutto il correlato materiale informativo pubblicitario,
con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.

Y si costituiva con memoria difensiva depositata il DD/MM/2015.
Evidenziava il difetto di periculum in quanto aveva immediatamente interrotto, dopo la notifi-
ca del ricorso, la produzione e la commercializzazione delle t-shirt indicate.
Quanto al fumus,
eccepiva il difetto di capacità distintiva e di novità del segno flirting. In subordine, ove ritenuto
valido, si trattava di un marchio debole. Il nucleo ideologico ed espressivo dell’elemento
figurativo era rappresentato dalla presenza di entrambi gli occhi. Aveva realizzato due distinte
t-shirt, ciascuna delle quali raffigurava un solo occhio, senza alcun rischio di confusione e/o
associazione, poiché le due magliette non potevano essere indossate contemporaneamente.
Concludeva chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
All’esito della discussione tenutasi all’udienza del DD/MM/2015 il Tribunale si riservava la decisione.
2. In ordine all’eccezione sollevata da Y sulla mancanza di capacità distintiva del marchio
di M si osserva quanto segue.
Il c.d. “occhiolino” è una forma di comunicazione universalmente riconosciuta come gesto
d’intesa e, in quanto tale, non può essere monopolizzata.
È allo stesso tempo evidente che se
possono realizzare innumerevoli e assai variegate rappresentazioni.
È quindi possibile riconoscere
protezione come marchio registrato ad una ben precisa raffigurazione di tale espressione,
purché ne ricorrano i presupposti di legge, fermo restando che la tutela non potrà essere
mai estesa all’espressione in sé.
In aderenza a tale premessa, il marchio flirting appare dotato di un grado sufficiente di distintività
poiché consiste nel disegno di un occhio aperto e di un occhio chiuso, realizzato con una
particolare soluzione grafica, stilizzata e fantasiosa.
Quanto alle contestazioni in tema di difetto di novità, sembra trattarsi di difese riservate al
preteso titolare di diritti anteriori, in conformità alle previsioni dell’art. 122 cpi.
Pertanto
l’eccezione sollevata dalla resistente appare inammissibile.
3. Attraverso un semplice raffronto visivo è agevole constatare come la raffigurazione
dell’occhio aperto e dell’occhio chiuso stampata, rispettivamente, su ciascuna delle t-shirt distribuite
da Y sia identica a quella del marchio registrato di a.
Le differenze sono
davvero minime e sostanzialmente impercettibili.
Il disegno è accompagnato da una scritta stampata in due parti divise, an eye / for an eye (corrispondente
al modo di dire italiano “occhio per occhio”), leggibile per intero posizionando le
magliette in modo affiancato.
La circostanza che Y abbia realizzato due distinte t-shirt, ciascuna raffigurante solo un
occhio, non esclude il carattere contraffattorio della riproduzione del segno flirting.
La ricorrente
ha infatti comprovato che le magliette della resistente sono offerte in vendita in maniera
abbinata e in un’unica confezione, in modo da essere acquistate simultaneamente.
In questo
modo si suggerisce all’acquirente la possibilità di fare indossare le magliette in contemporanea,
ovviamente a due persone diverse, in modo che una volta accostate si possano vedere sia
l’espressione dell’occhiolino sia la frase intera an eye for an eye.
Ne consegue che al momento della commercializzazione la coppia di t-shirt riproduce nella
sua interezza la grafica del marchio di titolarità di M.

4. Quanto al periculum in mora, occorre sottolineare che la spontanea cessazione delle vendite,
successiva alla notificazione del ricorso cautelare, non fa venir meno automaticamente
l’urgenza di provvedere.
La scelta unilaterale di Y di sospendere la commercializzazione
dei prodotti in contraffazione non consente di escludere che in futuro tale condotta possa comunque
riprendere.
Allo stato degli atti non vi sono peraltro evidenze di un’effettiva irreversibilità
della situazione di fatto conseguente alla predetta libera determinazione di Y.
Occorre pertanto intervenire in via d’urgenza per limitare il grave pregiudizio sofferto da M,
derivante dal rischio di sviamento della clientela e di diluizione del marchio contraffatto,
con possibili profili di danno di problematica quantificazione e di ardua risarcibilità.

5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto da M appare fondato,
con conseguente accoglimento delle domande di inibitoria e di sequestro, con l’imposizione
di una penale nella misura indicata in dispositivo.
Ogni valutazione in tema di concorrenza sleale allo stato rimane assorbita.
Quanto alle ulteriori richieste cautelari il Tribunale osserva quanto segue.
In ordine al sequestro delle scritture contabili si rileva il difetto di periculum. Sul punto peraltro
non vi è agli atti alcuna puntuale allegazione da parte di M.
Infine, vista la limitata dimensione della vicenda, ogni valutazione sulla pubblicazione del
provvedimento può essere differita all’esito dell’instaurando giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, anche in funzione di Tribunale dei
marchi comunitari, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- autorizza il sequestro delle maglie distribuite in modo abbinato da Y s.r.l. e recanti
la stampa del marchio contraffatto di MS s.r.l., come visibili sub doc. n. 13a e
n. 13b di parte ricorrente, da eseguirsi presso sedi o magazzini della resistente, autorizzando
MS s.r.l. o suoi rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo
di individuazione del materiale;

- inibisce a Y s.r.l. l’ulteriore produzione, promozione, offerta in vendita e commercializzazione,
con qualsiasi mezzo, dei predetti capi di abbigliamento;

- fissa la penale di € 100,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata
successivamente alla sua avvenuta notifica;

- assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora
questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza
per l’inizio del giudizio di merito;
- spese al merito. Milano, 28 dicembre 2015. Il giudice designato giu1