Ordinanza 57172/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
ruolo sopra indicato,
MS S.R.L., con l’avv. DR
- RICORRENTE -
Y S.R.L., con gli avv.ti MF e VP
- RESISTENTE -
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del DD/MM/2015 ha pronunciato la seguente
1.
essere titolare del marchio figurativo , denominato flirting e registrato in sede nazionale,
comunitaria e internazionale. Questo marchio aveva acquisito notorietà grazie alla
partnership tra MS e la nota fashion blogger e designer CF che lo aveva
utilizzato nelle sue collezioni. Aveva acquistato presso un esercizio commerciale ubicato a
XXX due magliette, vendute in coppia, sulle quali erano impresse – rispettivamente – le
immagini di un occhio chiuso e di un occhio aperto, con una grafica identica a quella del proprio
segno distintivo. I predetti capi di abbigliamento erano distribuiti da Y s.r.l..
lettera a), c.p. i. e 9, comma 1 lettera a), regolamento CE n. 207/2009 , ovvero concorrenza sleale
ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) c.c. .
e l’offerta in vendita, con qualsiasi mezzo, delle maglie in contestazione, nonché
di ordinarne il ritiro dal commercio, unitamente a tutto il correlato materiale informativo pubblicitario,
con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.
Y si costituiva con memoria difensiva depositata il DD/MM/2015.
ca del ricorso, la produzione e la commercializzazione delle t-shirt indicate.
eccepiva il difetto di capacità distintiva e di novità del segno flirting. In subordine, ove ritenuto
valido, si trattava di un marchio debole. Il nucleo ideologico ed espressivo dell’elemento
figurativo era rappresentato dalla presenza di entrambi gli occhi. Aveva realizzato due distinte
t-shirt, ciascuna delle quali raffigurava un solo occhio, senza alcun rischio di confusione e/o
associazione, poiché le due magliette non potevano essere indossate contemporaneamente.
All’esito della discussione tenutasi all’udienza del DD/MM/2015 il Tribunale si riservava la decisione.
di M si osserva quanto segue.
d’intesa e, in quanto tale, non può essere monopolizzata.
possono realizzare innumerevoli e assai variegate rappresentazioni.
protezione come marchio registrato ad una ben precisa raffigurazione di tale espressione,
purché ne ricorrano i presupposti di legge, fermo restando che la tutela non potrà essere
mai estesa all’espressione in sé.
poiché consiste nel disegno di un occhio aperto e di un occhio chiuso, realizzato con una
particolare soluzione grafica, stilizzata e fantasiosa.
preteso titolare di diritti anteriori, in conformità alle previsioni dell’art. 122 cpi.
l’eccezione sollevata dalla resistente appare inammissibile.
dell’occhio aperto e dell’occhio chiuso stampata, rispettivamente, su ciascuna delle t-shirt distribuite
da Y sia identica a quella del marchio registrato di a.
davvero minime e sostanzialmente impercettibili.
al modo di dire italiano “occhio per occhio”), leggibile per intero posizionando le
magliette in modo affiancato.
occhio, non esclude il carattere contraffattorio della riproduzione del segno flirting.
ha infatti comprovato che le magliette della resistente sono offerte in vendita in maniera
abbinata e in un’unica confezione, in modo da essere acquistate simultaneamente.
modo si suggerisce all’acquirente la possibilità di fare indossare le magliette in contemporanea,
ovviamente a due persone diverse, in modo che una volta accostate si possano vedere sia
l’espressione dell’occhiolino sia la frase intera an eye for an eye.
sua interezza la grafica del marchio di titolarità di M.
4.
successiva alla notificazione del ricorso cautelare, non fa venir meno automaticamente
l’urgenza di provvedere.
dei prodotti in contraffazione non consente di escludere che in futuro tale condotta possa comunque
riprendere.
della situazione di fatto conseguente alla predetta libera determinazione di Y.
derivante dal rischio di sviamento della clientela e di diluizione del marchio contraffatto,
con possibili profili di danno di problematica quantificazione e di ardua risarcibilità.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto da M appare fondato,
con conseguente accoglimento delle domande di inibitoria e di sequestro, con l’imposizione
di una penale nella misura indicata in dispositivo.
Ogni valutazione in tema di concorrenza sleale allo stato rimane assorbita.
Quanto alle ulteriori richieste cautelari il Tribunale osserva quanto segue.
In ordine al sequestro delle scritture contabili si rileva il difetto di periculum. Sul punto peraltro
non vi è agli atti alcuna puntuale allegazione da parte di M.
Infine, vista la limitata dimensione della vicenda, ogni valutazione sulla pubblicazione del
provvedimento può essere differita all’esito dell’instaurando giudizio di merito.
Il Tribunale, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, anche in funzione di Tribunale dei
marchi comunitari, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
la stampa del marchio contraffatto di MS s.r.l., come visibili sub doc. n. 13a e
n. 13b di parte ricorrente, da eseguirsi presso sedi o magazzini della resistente, autorizzando
MS s.r.l. o suoi rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo
di individuazione del materiale;
-
con qualsiasi mezzo, dei predetti capi di abbigliamento;
-
successivamente alla sua avvenuta notifica;
- assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora
questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza
per l’inizio del giudizio di merito;
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