Sentenza 1154/2019 della Corte Dappello Di Milano Sezione Specializzata Impresa

Sentenza n. 1154/2019 pubbl. Il 15/00/2019
RG n. 4718/2017
Repert. n. 1312/2019 del 15/03/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Consigliere giu3 Consigliere rel

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4718/2017 promossa in grado d’appello
DAS SRL (C.F. XXX), elettivamente domiciliato in XXX presso lo studio dell’avv. FMFA (XXX), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv. SM XXX)
XXX; TA (XXX) XXX; FV (XXX) XXX;
APPELLANTE
CONTRO
AT SPA (C.F. XXX), elettivamente domiciliato in XXX presso lo studio dell’avv. ME (XXX), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv. CA {(XXX) XXX; LM (XXX) XXX; GI (XXX) XXX;
APPELLATO
avente ad oggetto: Marchio

\


CONCLUSIONI
Per AS SRL
In via principale:
- accertare e dichiarare che l’uso del segno ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES da parte della AT S.p.A. a titolo di marchio e/o denominazione sociale, nonché l’uso e la registrazione del nome a dominio ATLANTIC.IT, oltre che del nome a dominio ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, da parte della medesima AT S.p.A. costituisce contraffazione del marchio registrato dall’ Appellante, nonché della denominazione sociale e del nome a dominio ATLANTICA.IT della medesima Appellante; - accertare e dichiarare che l’uso del segno ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES e/o ATLANTIC.IT da parte della AT S.p.A. costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’ Appellante per tutti o, in subordine, alcuni dei profili esposti in narrativa; - ordinare alla AT S.p.A. di modificare la propria denominazione sociale, ex artt. 2564 e 2567 c.c. , eliminando dalla medesima il termine ATLANTIC; - disporre il trasferimento all’Appellante dei nomi a dominio ATLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, registrati dalla AT S.p.A., 0, in subordine, ordinare la revoca dei medesimi nomi a dominio, ex art. 118, comma 6, CPI; - inibire con effetto immediato, ex art. 124, comma 1, CPI, ed ex art. 2599 c.c. alla AT S.p.A. di utilizzare in qualunque modo i segni ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES (da soli o con altre espressioni), e/o segni confondibili con ATLANTICA, a titolo di marchio, denominazione sociale, nome a dominio o a qualsivoglia altro titolo; - ordinare, ex art. 124, comma 1, CPI, l immediato ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali promozionali della parte AT S.p.A. recanti il marchio ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES, nonché ordinare, ex artt. 129 e 124, comma 3, CPI, il sequestro e la successiva distruzione di siffatti prodotti e materiali pubblicitari, estendendo il medesimo provvedimento anche ai prodotti e/o materiali promozionali eventualmente detenuti da terzi rivenditori; - disporre a carico della AT S.p.A., ex art. 124, comma 2, CPI, una penale non inferiore a 5.000,00 Euro o ad altra cifra che codesto Ill.mo Tribunale riterrà congrua, per ogni violazione e/o giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento di inibitoria e ritiro dal commercio; - condannare la AT S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’ Appellante, ex artt. 125 CPI e 2600 c.c., nella misura che verrà quantificata nel prosieguo del presente giudizio o, comunque, che verrà stabilita in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale; - ordinare, ex artt. 126 CPI e 2600 c.c., la pubblicazione dell’emananda sentenza su tre
quotidiani a tiratura nazionale e due riviste di settore relative al settore dell’IT e
dell’informatica, a cura dell’ Appellante ed a spese della AT S.p.A.;
- in ogni caso, condannare la AT S.p.A. al pagamento in favore dell’Appellante delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA, come
per legge, relative tanto al giudizio di primo grado quanto alla presente fase di appello:

In via istruttoria:
- ordinare l’esibizione delle scritture contabili, nonché della documentazione bancaria,
finanziaria e commerciale della AT S.p.A., ex artt. 121 CPI e 210
c.p.c.;
- ordinare alla AT S.p.A., ex art. 121bis CPI, di fornire informazioni
sull origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti/servizi recanti i marchi in
contestazione;
- disporre l’escussione testimoniale del Sig. MP, sui seguenti capitoli di
prova:
(1) “Vero che Lei, pensando di contattare AT S.p.A., ha telefonato ad AS s.r.l. chiedendo quale dei dipendenti di tale società si occupasse della società Bracco S.p.A)”;
(11) “Vero che Lei richiamò AS s.r.l. per informare che durante la telefonata precedente desiderava contattare AT S.p.A. e non AS s.r.l. e che si era confuso tra le due società”.
Per AT SPA
In via principale:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell art. 348-bis c.p.c. e/o degli artt. 342 e 345 c.p.c. , o in subordine respingere nel merito l’appello avversario e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 8287/2017 nella parte in cui essa ha parzialmente accolto le domande e le eccezioni di AT S.p.a. ed ha rigettato le domande avversarie, con le sole modifiche di cui ai nostri motivi di appello incidentale;
In via di appello incidentale, sotto il profilo rescindente:
- Accertare che la sentenza di prime cure ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione incidentale;
In via di appello incidentale, sotto il profilo rescissorio:
- Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni agli accertamenti di fatto
compiuti dalla sentenza impugnata indicate in relazione ai singoli motivi di appello
incidentale ed accogliere, ove non accolte o accolte solo parzialmente dalla sentenza
impugnata, le eccezioni proposte dalla AT s.p.a. in prime cure e in
particolare:
1) l’intervenuta convalida di tutti i segni di titolarità della dalla AT
S.p.a. o, in subordine, della denominazione sociale e del nome a dominio per i motivi di
cui alla narrativa;
2) l'assenza di affinità tra i prodotti e servizi offerti dalle parti e l assenza di ogni
somiglianza, anche solo fonetica, tra i segni oggetto di causa;

In via istruttoria;
- Confermare le ordinanze rese in sede istruttoria dalla G.I. del giudizio di primo grado e
richiamata nella sentenza, nella parte in cui hanno rigettato le istanze istruttorie e di
integrazione istruttoria avversarie, per i motivi tutti già esposti nelle memorie difensive
dell’esponente;
- nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte AS
S.r.l, accogliere le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria di parte AT S.p.a. e ammettere a prova contraria diretta e indiretta i seguenti capitoli:
i) “Vero che il teste svolge da almeno cinque anni l'attività di agente commerciale di
prodotti software nel settore CRM e Cloud. Vero altresì che nello svolgimento di tale
attività ha avuto modo di conoscere tutti i competitor diretti della AT S.r.l. e che tra questi figurano unicamente soggetti diversi dalla AS S.r.l. quali ad esempio DC, P e A”.
Si indica in qualità di teste il Sig. FA XXX.
Lo stesso teste viene altresì indicato a prova contraria diretta sul capitolo di prova
i) di parte AS S.r.l..
ii) Vero che a partire quanto meno dal dicembre 2007 e sino ad oggi nella mia attività
di direttore vendite della AT S.r.l. ho avuto contatti diretti con i
responsabili acquisti della clientela della AT S.r.l. tra le quali in
particolare le società DC, P e A. Vero altresì che in tali
occasioni i soggetti con cui ho avuto modo di interagire hanno sempre avuto coscienza
delle prestazioni e dei servizi offerti dalla AT S.r.l. al mercato e che
gli stessi si sono sempre mostrati interessati ad acquistare o comunque avere
informazioni specifiche riferite esclusivamente a tali prodotti o servizi”,
Si indica in qualità di teste il Sig. AP c/o AT S.r.l. XXX.
ti) “Vero che a partire quanto meno dal dicembre 2007 e sino ad oggi, nella mia
attività di centralinista presso la AT S.r.l. ho provveduto a ricevere e
smistare ai vari responsabili della AT S.r.l. le telefonate in ingresso
da parte della clientela della stessa. Vero altresì che nell'esercizio di tale attività ho
sempre chiarito che a rispondere alla telefonata era la AT S.r.l.. Vero
altresì che nell'esercizio di tale attività tutta la clientela ha mostrato la propria volontà
di contattare esattamente la società AT S.r.l.”
Si indica in qualità di teste la Sig.ra LLF c/o AT S.r.l. XXX. Gli stessi testi vengono altresì indicati a prova contraria diretta sul capitolo di prova ii) di parte AS S.r.l..
In ogni caso:
- Condannare l’appellante AS S.r.l. a rifondere integralmente alla AT S.p.a. compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.

\


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società AS S.r.l., costituita nel 1987 con sede legale a Roma e
esercente l’attività di “commercio all’ingrosso, installazione e assistenza elaboratori
elettronici e sistemi per l'informatica” (cfr. doc. 1 A) è titolare del marchio
italiano ATLANTICA SISTEMI, depositato per la prima volta il 13.4.1989 e registrato
il 7.10.1993 con il n. 579.573, con riferimento alla classe 42, concernente
“l'elaborazione (elaborazione), aggiornamento e locazione di software informatici;
consulenza in materia di computer; affitti e programmazione per computer", da ultimo
rinnovato con il n. 1.354.995 depositato il 12.1.2009 e registrato 1°8.10.2010 (cfr. doc. 3
A), e altresì del nome a dominio ATLANTICA.IT, registrato in data 5.2.1996
(cfr. doc. 4 A).
La suddetta società conveniva avanti al Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di impresa, la società AT S.p.a., fondata nel 1997 e svolgente l’attività di “servizi connessi ad apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici di sistemi informativi (hardware) e alle loro componenti software” (doc. 5 A), chiedendo che fosse accertato e dichiarato che l’uso da parte di quest’ultima del segno ATLANTIC, da solo o associato al termine Technologies, a titolo di marchio di fatto, denominazione sociale e nomi a dominio (ATLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, registrati rispettivamente in data 4 dicembre 1997 e in data 27 gennaio 2011) costituiva contraffazione dei segni distintivi della società AS S.r.l, nonché atto di concorrenza sleale a danno dell’attrice. ai sensi del combinato disposto dall’ art. 2598, comma 3, c.c. e art. 13, comma 2, cod. autodisc. pubb. La AS S.r.l. chiedeva altresi l'emissione delle tipiche misure accessorie di inibitoria e di ritiro dal commercio, con successivo sequestro e distruzione dei prodotti in contraffazione e dei relativi materiali promozionali della convenuta, e la condanna della AT S.p.a. al risarcimento dei danni da essa subiti e subendi, ai sensi degli artt. 125 CPI e 2600 c.c. La AT S.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo l’integrale rigetto delle domande avversarie, evidenziando in particolare che i segni oggetto di contestazione erano utilizzati sul mercato dalla società convenuta da circa 20 anni, conseguentemente negava la sussistenza di ogni possibile rischio di confusione fra i rispettivi segni distintivi. La convenuta deduceva altresì la diversità dei settori merceologici nei quali le parti si trovano ad offrire i propri prodotti e servizi, nonché del mercato geografico di riferimento, operando la parte attrice sul mercato nazionale e la parte convenuta su quello internazionale, e rilevava infine come il marchio denominativo utilizzato dall’attrice, “Atlantica Sistemi”, fosse un marchio debole, dotato cioè di una limitata capacità distintiva, evocando la parola “Atlantica” quel nuovo mondo separato dal vecchio continente dall’oceano Atlantico e patria dell'informatica, dell'hardware e del software. Con sentenza n. 8287 del 2017 , resa il 26 gennaio 2017 e pubblicata in data 25.07.2017, il Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di impresa sez. A, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Respinge le domande dell'attrice; - Respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell' art. 96 c.p.c dalla convenuta; - Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in E. 500,00 per spese ed E. 8.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri accessori.

La AS S.r.l ha proposto appello avverso detta sentenza, sollevando le medesime doglianze già avanzate in primo grado.
In particolare, l’appellante ribadisce l'avvenuta violazione, da parte della convenuta, dei
diritti prioritari di esclusiva che l’art. 20 CPI attribuisce al titolare del marchio di impresa registrato, evidenziando una somiglianza fra i segni utilizzati dalle parti sia sul piano fonetico che sul piano visivo, laddove le parole “Sistemi” e “Technologies/Technologies for business”risultano essere solo secondarie e marginali rispetto al “cuore” dei marchio e dei nomi a dominio, costituiti invero dalla parte denominativa “ATLANTICA”, e ribadendo inoltre l'affinità del settore merceologico e del mercato di riferimento.

L’appellante si duole altresi dell’applicazione alla fattispecie da parte del giudice di prime cure del principio giurisprudenziale della preclusione per prolungata coesistenza in concreto dei due marchi sul mercato, quale criterio dirimente per valutare ed infine escludere il rischio di confusione e/o associazione integrante il terzo requisito richiesto dall’art. 20, co. 1, lett. b) al fine di valutare la sussistenza della contraffazione.
La società AT S.p.a. si è costituita, ribadendo la liceità della condotta
contestatagli e proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella
parte in cui il giudice ha ritenuto simili, anche solo sul piano fonetico, i segni delle
parti, asserendo una assoluta e totale diversità fra gli stessi,
e nella parte in cui il giudice
ha escluso l’applicazione, nel caso di specie, dell’istituto della convalida a favore del
marchio di fatto della convenuta ai sensi dell’art. 28 CPI, in quanto non oggetto di registrazione, e nulla ha statuito in ordine alla convalida a favore degli altri segni registrati (denominazione sociale e nomi a dominio), in relazione ai quali, assume, non dovrebbe dubitarsi dell’operatività dell'art. 28 CPI.
Concessi i termini per le memorie conclusionali e repliche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello AS S.r.l. lamenta l’errata individuazione da parte del giudice di prime cure dei presupposti di diritto concernenti il rischio di confondibilità tra marchi e l’errata applicazione delle disposizioni di legge alle circostanze di fatto, Rileva la Corte che la valutazione della censura consiglia di effettuare un rapido
richiamo alla consolidata giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n.28818/2017, Cass.
civ., sez. I, n. 13170/2016; Cass. civ., sez I, n.1267/2016) secondo cui l’intensità della
tutela fornita al marchio, quale segno d’impresa, varia in funzione del suo maggiore o
minor grado di capacità distintiva, la quale deriva dalla qualificazione della natura del
marchio come “debole” o “forte”,
I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto “risultano concettualmente legati al
prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un
carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione
che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”. (Cass. civ., sez. I,
17/05/2016, n. 10078)
Un marchio, benché "debole", può tuttavia essere valido poiché dotato di un limitato grado di capacità distintiva, ma la sua debolezza incide sull'intensità della tutela che ne deriva, “atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le codificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.” ( Cass. civ., sez. I, 17/05/2016, n. 10078 ). Tali marchi “deboli”, caratterizzati da minore originalità, sono dunque tutelabili soltanto
se riprodotti integralmente o imitati in modo molto prossimo.
I marchi definiti “forti”, invece, sono quelli rappresentati da segni arbitrari o di fantasia,
privi di qualsiasi contenuto significativo o anche solo evocativo, e sono dunque tutelati
nel loro nucleo ideologico, cosicché (tanto nel giudizio di validità quanto nel giudizio di
contraffazione) debbono ritenersi interferenti tutte le variazioni o modificazioni che
lascino persistere l'identità concettuale di essi. (Corte app., Milano, Sez. Prop. Ind. e
Intell. 11/06/2013, n. 2407)
Nel caso di specie, ritiene innanzitutto la Corte, che il marchio dell’appellante principale
“Atlantica Sistemi” debba qualificarsi come marchio “debole”: l’espressione Atlantica
rimanda infatti concettualmente ad aree territoriali oltre oceano, verosimilmente
all'America, comunemente riconosciuta come la patria dell’informatica; tale
espressione denominativa, affiancata alla parola Sistemi, ha dunque l’effetto di creare
un legame concettuale tra i servizi informatici offerti dalla società stessa ed il paese nel
quale le scienze digitali si sono sviluppate.
Quanto detto è confermato dalla produzione documentale dell’ appellato (docc. 12, 13,
14, fasc. parte appellata) che dimostra l'elevato numero di registrazioni di marchio, sia
a livello nazionale che comunitario e internazionale, che contengono la parola
“atlantico” per contraddistinguere prodotti e servizi inclusi anche nella classe 42, per la
quale il marchio di parte appellante è stato registrato.
Dunque, la qualificazione del marchio registrato di titolarità della AS S.r.l
come marchio “debole” comporta, conseguentemente, che la valutazione circa la pretesa
contraffazione del segno andrà condotta con criteri meno rigorosi di quelli applicabili
nel caso di marchio “forte”, dotato di capacità distintiva piena, stante la tutela ridotta
che è riconosciuta ai marchi “deboli”, con la conseguenza che basterà, per escludere la contraffazione, anche una minima differenza fra i due segni. ( cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 13170 del 24/06/2016 : in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte").
Ritiene la Corte che il marchio “Atlantic Technologies for business”, così come utilizzato e rappresentato dall’appellata, risulta sufficientemente differenziato rispetto al marchio attoreo “ Atlantica Sistemi”, poiché è accompagnato da caratterizzazioni grafiche e figurative che, anche da un punto di vista visivo, lo contraddistinguono e diversificano rispetto al marchio registrato e che sono sufficienti ad escludere un concreto rischio di confusione. Invero, la funzione distintiva del marchio, a cui corrisponde un diritto di esclusiva in
capo al titolare del segno, comporta che la tutela del marchio operi principalmente
quando l’adozione di esso, o di un segno ad esso simile, da parte di un terzo, possa
provocare un rischio di confusione o associazione per il pubblico, che produca appunto
un pregiudizio per la sua funzione distintiva.
L'art. 20, comma 1, lett. b, CPI prevede il diritto, in capo al titolare del marchio
registrato, di “vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
OMISSIS...
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici 0
affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra î due segni.’
Dunque il marchio è fatto oggetto di tutela, coerentemente alla sua funzione distintiva, solo qualora l’uso da parte di un segno uguale o simile, per prodotti uguali o affini, possa indurre il pubblico in confusione, anche, eventualmente, suggerendo indebite associazioni. Ebbene, da un esame comparativo fra i marchi in conflitto, effettuato in via globale e sintetica e mediante un apprezzamento complessivo dei segni (Cfr. Cass. civ., sez. I , 06/04/2018, n. 8577; Cass. civ., sez. I, 02/02/2015, n. 1861 ), emergono elementi di differenziazione tali da escludere l’ipotesi di contraffazione. Innanzitutto il marchio della società appellante è costituito da un elemento descrittivo e generico, pertanto inidoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzano la medesima radice. Rileva poi la Corte come la valutazione circa la sussistenza o meno di un rischio di confusione vada condotta avendo riguardo all’attenzione e alla cultura del pubblico cui i
prodotti e servizi contraddistinti sono destinati; nel caso di specie, in virtù delle
caratteristiche tecniche dei prodotti e servizi coinvolti, i consumatori cui fare riferimento
sono gli operatori qualificati ed esperti, i c.d. “addetti al settore”, i quali, verosimilmente, sono perfettamente in grado di percepire la diversa origine imprenditoriale dei prodotti e servizi offerti dalle due società.
Ancora, rileva la Corte - come già evidenziato dal Tribunale - che la società AT S.p.a. opera sul mercato, utilizzando i propri segni distintivi, sin dal 1997,
senza che l’attrice abbia mai proceduto a contestare alcun uso contraffattorio del proprio
marchio registrato (è la stessa attrice che ammette di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della società convenuta solo nel 2012, in occasione di un evento commerciale organizzato da O; cfr. pag. 4 atto d’app. AS).
Ed è proprio su questo aspetto che si incentra la censura dell’ appellante, la quale lamenta che il primo giudice avrebbe desunto la coesistenza dei segni in conflitto dalla mera data di registrazione della denominazione sociale della società appellata, mentre, in realtà, non sussisterebbe alcuna prova del momento cronologico in cui ha avuto inizio l’utilizzo del segno. Rileva la Corte come, a differenza dei marchi di prodotto, i marchi di servizio non hanno il supporto di un prodotto o di una confezione che consente ivi l'apposizione del segno; dunque, per le società di servizi appunto, la denominazione sociale equivale al marchio, cosicché in esso la funzione distintiva di provenienza del servizio da una certa impresa è particolarmente evidente. Dunque, la registrazione della denominazione sociale da parte della AT S.p.a., sin dal 1997 ( come attestata dalla certificazione della Camera di commercio doc.5 fasc. appellante), induce a ritenere che anche il marchio di fatto comprendente tale denominazione risalga a quell’ epoca. La circostanza poi che l’appellante ne sia venuta a conoscenza solo nel 2012 dimostra che i due soggetti hanno continuato ad operare sul mercato dei prodotti informatici senza interferenze reciproche. Invero del tutto insignificante l’ unico episodio verificatosi in vent'anni riferito dall’appellante in base al quale un incaricato della società I avrebbe telefonato agli
uffici della AS srl chiedendo il nome del dipendente addetto ai rapporti
con B spa, società che l’ appellante sostiene essere invece cliente dell’ appellata.
La constatazione che le due società abbiano pacificamente convissuto sul mercato per circa 20 anni, fornendo inoltre i propri prodotti e servizi alla medesima clientela tecnica, senza che si sia mai verificato nessun episodio confusorio, fa ritenere che la specificità dei prodotti tecnologici offerti al pubblico e la prolungata coesistenza dei due marchi hanno generato nei consumatori la capacità di distinguere perfettamente le rispettive aree di operatività, con ciò facendo venir meno qualunque concreto e attuale rischio di confusione.
Il primo motivo di appello deve ritenersi dunque infondato. Priva di pregio, stante quanto fin qui esposto, deve ritenersi la doglianza relativa al
ritenuto erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda di accertamento di concorrenza sleale.
Rileva la Corte che, in applicazione della regola generale dell’unitarietà dei segni
distintivi di cui all’art. 22 CPI (cfr. Cass. civ. n. 20189/2017 ), l’insussistenza del rischio
di confondibilità del marchio si riverbera altresì sugli altri segni distintivi di cui la
società AT S.p.a. si è avvalsa, cioè la denominazione sociale e i nomi
a dominio, salvo quanto di seguito precisato.
I nomi a dominio utilizzati da AT sono due : “Atlantic.it “ e “Atlantic
technologies.com”.
Con riferimento al primo, registrato dalla società appellata nel 1997, ritiene la Corte che
la denominazione del sito internet risulta essere pressoché identica, dal punto di vista
fonetico, concettuale e visivo, a quella del nome a dominio dell’appellante (Atlantica.it,
registrato nel 1996), così che, per essa, il rischio di confondibilità nel web si manifesta
concretamente e in grado particolarmente elevato.
Al fine di eliminare tale rischio e
ricondurre il rapporto tra le parti all'ambito della tranquilla coesistenza ventennale già
sopra evidenziata, sembra quindi opportuno accogliere le doglianze dell’appellante con
esclusivo riferimento all’utilizzo del nome a dominio ATLANTIC.IT, di cui va disposto,
ex art. 118 comma 6 CPI, il trasferimento della registrazione in favore dell’avente
diritto, AS.
Non così per il nome a dominio “ Atlantic Technologies.com” in quanto, come già detto
per il marchio di fatto, la specificazione “Technologies” esclude il rischio di
confondibilità fra il pubblico dei visitatori dei siti internet.
La sentenza di primo grado va conseguentemente in tal senso riformata. Le ulteriori doglianze riproposte in grado d’appello circa il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, delle domande concernenti le misure accessorie e circa la mancata ammissione delle prove dedotte, devono ritenersi implicitamente respinte a seguito del rigetto del motivo d’appello principale. Passando ad esaminare l’appello incidentale proposto dalla AT spa avverso la sentenza di primo grado, la Corte rileva che i motivi risultano assorbiti o superati dalle conclusioni raggiunte in relazione all’ appello principale. In particolare il richiamo all’ istituto della convalidazione dei segni non trova applicazione nella fattispecie, avendo accertato la Corte che i rispettivi segni — con l'eccezione di cui si è detto - sono sufficientemente differenziati, e quindi non confondibili. Va invece rigettato il secondo motivo d'appello incidentale con il quale AT S.p.a. chiede che venga accertata e dichiarata l’assenza di ogni somiglianza tra i segni di cui è causa, e di ogni affinità tra i prodotti e servizi offerti dalle parti. Su tale questione infatti, la Corte ha espresso le valutazioni in precedenza riportate. In relazione alle spese va considerato l’esito complessivo del giudizio: il parziale accoglimento dell’appello, sebbene su un aspetto di marginale rilevanza (è la stessa appellante che riconosce che il sito internet “ATLANTIC .it” non è di fatto utilizzato e rimanda ad altro nome a dominio) e il rigetto dell’ appello incidentale, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per dichiarare la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d’ Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
parti, sull’appello proposto dalla AS avverso la impugnata sentenza, così
provvede :
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8287/2017 accerta l’illiceità dell'uso del nome a dominio “ATLANTIC.it” da parte di AT e dispone il trasferimento di detto nome a dominio in favore di AS; conferma per il resto. rigetta l'appello incidentale. Spese compensate Così deciso in Milano il 19 febbraio 2019. Il Consigliere est giu3 Il Presidente giu1