Sentenza 8711/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 72197/2011 R.G.
C SRL (c.f. XXX), con il patrocinio degli avv. LB e
ATTRICE
A SRL (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. RC e ML (XXX) XXX;
CONVENUTA
per l’attrice:
Nel merito:
1)
2)
3)
4)
5) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi al procuratore antistatario, anche con riferimento a quelli di cui alla fase cautelare (ricorso e reclamo) che si chiede che vengano liquidati in sede di merito.
In via istruttoria
1) ordinare, ai sensi dell’ art. 210 Cod. Proc. Civ. , ad A S.r.l l’esibizione e la produzione delle proprie scritture contabili, documenti e registri contabili (fatture di acquisto e di vendita, documenti di trasporto, bolle doganali, ricevute, ordinativi e qualsiasi altro documenti utile), i propri documenti commerciali (listini prezzo, scambio di corrispondenza commerciale con fornitori e clienti) e promo - pubblicitari relativi ai prodotti in questione alla data del provvedimento di esibizione del Giudice al fine anche di individuare e quantificare il numero di camicie non marchiate Andrew’s Ties (di produttori terzi) acquistate e commercializzate da A presso il punto vendita di XXX e determinare l’importo dovuto a C S.r.l a titolo di risarcimento dei danni per la violazione del proprio diritto di privativa industriale e per la concorrenza sleale posta in essere a suo danno;
2) ordinare ad A S.r.l di comunicare le informazioni relative all’identità di terzi coinvolti nella contraffazione e nella concorrenza sleale, circa le quantità acquistate e commercializzate, ordinate, nonché il prezzo dei prodotti, ai sensi dell’art. 121 bis CPI;
3) disporsi CTU contabile sulle scritture contabili, documenti e registri, sui documenti commerciali e promo - pubblicitari al fine di individuare il numero di camicie non originali (articoli non marchiati Zadi Andrew’s Ties) acquistate, e commercializzate da A e quantificare il risarcimento dei danni dovuto a C S.r.l. per la violazione del proprio diritto di privativa industriale.
4) disporsi ex art 121 bis Codice della Proprietà Industriale l’interrogatorio formale del legale rappresentante della A S.r.l. sui seguenti capitoli per interrogatorio:
a) “riferisca l’interrogato il nome e l’indirizzo dei venditori (grossisti e produttori) ed di ogni altro soggetto coinvolto nella produzione e commercializzazione delle camicie contestate e di camicie di produttori diversi da C presso il punto vendita XXX;
b) “riferisca l’interrogato per ciascuno dei soggetti indicati alla sub lett. a) la quantità di camicie di cui in narrativa acquistate e commercializzate presso il punto vendita XXX ed il prezzo praticato”;
c) “riferisca l’interrogato, rispetto alle camicie contestate di cui in narrativa le seguenti informazioni:
- data della prima commercializzazione presso il punto vendita XXX;
- quantità vendute a partire dalla data indicata al punto che precede fino ad oggi;
- prezzo unitario praticato indicando le variazioni di prezzo occorse nel tempo e le differenze di prezzo”.
Inoltre, si formulano i seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che le camicie M e B che si rammostrano al teste sub doc. n. 8 sono state acquistate presso il negozio XXX, gestito da A, XXX;
2. Vero che le camicie sub punto 1) le venivano consegnate all’interno del sacchetto originale Zadi Andrew’s ties, unitamente al materiale promozionale originale Zadi Andrew’s ties che si rammostrano al teste sub docc. nn. 8 e 9;
3. Vero che - in relazione alle camicie sub punto 1) e 2) le veniva rilasciato lo scontrino fiscale che si rammostra al teste sub doc. n. 8, con impresso il marchio Zadi Andrew’s ties e l’indicazione della società A S.r.l.;
4. Vero che la camicia M.K.S. che si rammostra al teste sub doc. n. 11 é stata acquistata presso il negozio XXX, gestito da A S.R.L., XXX;
5. Vero che la camicia sub punto 4) le veniva consegnata all’interno del sacchetto originale Zadi Andrew’s ties, che si rammostra al teste sub doc. n. 11;
6. Vero che in relazione all’acquisto delle camicie sub punto 4) e 5) A S.r.l.le rilasciava lo scontrino fiscale che si rammostra al teste sub doc. n. 11, con impresso il marchio Zadi Andrew’s ties e l’indicazione della società A S.r.l.;
7. Vero che presso il punto vendita XXX, gestito da A S.r.l., XXX, in data 28.10.11, erano esposte e commercializzate camicie con marchio “BONINI”, “M.K.S” e “GARUFFO”;
8. Vero che sulla scaffalatura su cui erano esposte e collocate le camicie a marchio “BONINI” e “M.K.S.” era presente, al suo centro, un cartellino prezzi con impresso il marchio ZADI ANDREW’S TIES e la dicitura “camicie 20,00”, come risulta dalla fotografia sub doc. n. 5;
9. Vero che le fotografie sub doc. n. 5 riproducono la vetrina e l’insegna del punto vendita XXX gestito da A S.R.L., gli espositori ivi presenti, lo zerbino presente all’ingresso del punto vendita e le scaffalature presenti al suo interno alla data del 28.10.11;
10. Vero che il video sub doc. n. 6 riproduce le caratteristiche interne ed esterne del punto vendita XXX al 28.10.11;
11. Vero che la dichiarazione sub doc. n. 7 (o nel caso del teste Z, sub doc. n. 10) è stata da Lei resa;
12. Vero che nel novembre 2010 Lei verificava che presso il punto vendita XXX venivano commercializzate camicie contraddistinte con marchi diversi da ZADI ANDREW’S TIES di società concorrenti di C;
13. Vero che le camicie sub doc. n. 12) venivano commercializzate nel corso della sua verifica (cap. sub 12) in abbinamento a buste e materiale promozionale ZADI ANDREW’S TIES;
14. Vero che il punto vendita XXX all’epoca della sua verifica sub cap. 12) presentava le caratteristiche di cui alle fotografie sub doc. n. 5);
15. Vero che all’interno del negozio le vetrine e gli allestimenti erano tutti contraddistinti dal marchio dell’attrice;
16. Vero che le camicie vendute, nell’esercizio commerciale della convenuta, venivano riposte in confezioni riportanti il marchio Andrew’s ties;
17. Vero che le camicie nell’esercizio commerciale della convenuta erano contraddistinte dal cartellino prezzi Zadi Andrew’s ties;
18. Vero che ogni scontrino battuto dalla cassa riportava il marchio Andrew’s ties;
19. Vero che la convenuta abbinava il marchio Zadi Andrew’s ties a prodotti di concorrenti;
Si indicato a teste:
- sui capitoli nn. 1-2-3-7-8–9-10-11 il signor LS, XXX
- sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Sig. CZ, XXX;
- sui capitoli nn. 12, 13, 14 il sig. SM, XXX;
- su tutti i capitoli dedotti (da n. 1 a 19)la sig.ra CM c/o CED snc, con sede in XXX
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova della controparte, si chiede di
essere ammessi alla prova diretta e contraria sui capitoli avversi ed a quella indiretta sui
cap. 15, 16, 17, 18, 18, 19 con i propri testi.
Per la convenuta, v. verbale dell’udienza del DD/MM/15
Con atto di citazione DD/MM/11 C s.r.l. chiamava in giudizio A s.r.l. per sentire accertare che la vendita da parte della convenuta, presso il punto vendita “XXX”, di camicie a marchi di terzi produttori costituisce uso indebito del marchio di cui è titolare l’attrice.
L’atto veniva notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della convenuta e non ritirato nel termine di dieci giorni.
Effettuata l’ammissione delle prove richieste dall’attrice, all’atto della notifica dell’interrogatorio, si costituiva la convenuta, rilevando la nullità della notifica nei suoi confronti.
All’udienza del DD/MM/13 il G.I., rilevato che la notifica ex art. 8 L. 890/82 va considerata equivalente a quella ex art. 140 c.p.c. -non prevista dall’ art. 145 c.p.c. - rimetteva la convenuta in termini ed autorizzava lo scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c. Ammesse ed esperite le prove dedotte, all’udienza del DD/MM/15 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va condiviso il provvedimento di rimessione in termini della parte contumace, per la nullità della notifica effettuata il DD/MM/11 presso la sua sede, nelle forme di cui all’ art. 8 L. 890/82 , parificabili a quelle di cui all’ art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. 18762/11 ord. )
Infatti la notifica alla persona giuridica presso la sua sede ex art. 145 c.p.c. è valida purchè effettuata mediante consegna di copia al legale rappresentante o a persona abilitata a ricevere il piego. In assenza di tali soggetti, l’ art. 145 c.p.c. non autorizza la notifica nelle forme di cui all’art. 140 o 143 c.p.c., imponendo la notifica alla persona
che abbia la rappresentanza legale, nelle forme di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
esclusivamente prodotti provenienti dall’organizzazione imprenditoriale dell’attrice.
esclusivista dei capi “Zadi Andrew’s Ties”, alla cui organizzazione produttiva andavano ricondotte anche le camicie con marchi differenti (che ben potevano contrassegnare altre linee della medesima provenienza imprenditoriale).
contrassegnare altre camicie del medesimo produttore.
un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato).
Ai fini liquidativi va considerato che non risulta provata la durata della condotta illecita, posto che l’accertamento da parte dell’attrice è avvenuto nell’ottobre del 2011 e che l’esercizio è stato ceduto il 11/11/11 alla società della teste C (nè, al di là della legittimazione passiva, risulta contestato che, di conseguenza, la commercializzazione
abbia mutato modalità).
Tuttavia la stessa teste C, nel riferire le modalità di vendita sembra dare per implicito un uso di una qualche durata nel tempo, sicchè il Tribunale ritiene di poter liquidare, ex art. 1226 e 125,II CPI il danno in euro 10.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi al tasso legale dalla comunicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Considerata la natura dell’illecito e la sua ridotta diffusione, non pare al Tribunale che debba essere riconosciuta anche il risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere all’attrice l’importo qui liquidato (tenuto conto anche dell’effettivo valore della controversia) in euro 4.835,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. BL, anticipataria.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte C s.r.l. nei confronti di A s.r.l. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, A)
B)
C)