Sentenza 12950/2017 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Sezione A Civile

Sentenza n. 12950/2017 pubbl. il 21/12/2017
RG n. 15326/2015
N.R.G. 32236/2014 Repert. n. 10443/2017 del 21/12/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice a latere giu3 Giudice estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15236/015 promossa da:
EAPI S.R.L. con l’avv. RS
ATTRICE
contro
B S.R.L. con l’avv.to SG e AG
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale, violazione dei diritti
distintivi quali l’insegna; violazione di Know How e di segreti industriali, domanda di
risarcimento del danno ed inibitoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni del DD/MM/2017 che si riportano qui integralmente.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL’INTERESSE DI EAPI SRL
UNIPERSONALE
CAUSA R.G. 15326/2015
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
Nel merito
a) Accertare e dichiarare il diritto di EAPI Srl Unipersonale ad utilizzare in
via esclusiva: marchio, l’insegna “E’ arrivato Paolino” e soprattutto il “Sistema Paolino”,
costituito dal know-how, in parte brevettato ed in parte confidenziale, dall’insieme di
particolari attrezzature (forno a legna “FornoPiù”,vetrina termo uniforme, etc.), da processi e
informazioni, da segreti industriali e commerciali concernenti la preparazione degli alimenti,
dall’uso di esclusive miscele aromatizzanti prima (“Aromix”) e durante (“Sapormix”) la
cottura, dalla selezione della legna utilizzata, nonché dalla durata della cottura e dal lay-out
dei punti vendita per le ragioni meglio descritte in parte narrativa;

b) Accertare e dichiarare la realizzazione da parte di B Srl e in danno di EAPI Srl uni personale degli atti di concorrenza sleale meglio descritti in parte narrativa e da
intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;

c) Per l’effetto condannare B srl alla cessazione immediata delle condotte lesive della
concorrenza così come accertate in corso di causa dettando i rimedi ritenuti più opportuni;

d) Condannare BB Srl alla risarcimento di tutti i danni patiti da EAPI Srl
Unipersonale in conseguenza delle condotte lesive della concorrenza, nella misura che verrà
accertata in corso di causa anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
- FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLA CONCLUSIONI -
per la convenuta B s.r.l.
Voglia l’Ill.mo Tribunale Adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, domanda o eccezione,
così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
convenuta B s.r.l e, per l’effetto, considerare cessata la materia del contendere;

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare che la EAPI s.r.l. non è
titolare di alcun diritto di esclusiva sul marchio, sull’insegna e soprattutto sul “Sistema Paolino” o know-
how, sul Forno più, sulla vetrina termo-uniforme e, per l’effetto, respingere tutte le domande formulate nel
merito da parte attrice per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati, in quanto infondate in
fatto e in diritto.
Accertare, altresì, che alcun atto di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2598 Cod. Civ., è stato posto in essere dalla B s.r.l. e, per l’effetto, respingere ogni domanda ex
adverso formulata per tutti i motivi ampiamente esposti e argomentati in atti;

IN VIA GRADATA E SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
della domanda in via principale nel merito, limitare ogni provvedimento volto a eliminare eventuali atti di
concorrenza sleale che dovessero essere ravvisati con rimedi compatibili con l’esercizio dell’attività
commerciali oggi regolarmente svolta dalla B s.r.l
e, in ogni caso, respingere le domande risarcitorie ex
adverso formulate stante l’assenza di quantificazione;

IN VIA ISTRUTTORIA: autorizzarsi la convenuta B s.r.l. all’esibizione e produzione in giudizio della
sentenza n. 223/2017 emessa dal Tribunale di Como in data DD/MM/2017 all’esito del giudizio promosso dalla
EAPI s.r.l. nei confronti della società P Sas di RP nonché
di copia dell’ ordinanza n. 2985/2017 con la quale la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dalla EAPI s.r.l. avverso la summenzionata sentenza. Ammettersi,
eventualmente occorrendo, i capitoli di prova come esposti nella memoria istruttoria:

1. “Vero che il Forno è stato da Lei acquistato, in nome eRpe onrtto.
P, direttamente dalla EAP Snc (Società oggi cessata), ai tempi dell’acquisto
amministrata dal Signor MP, con regolare fattura?”;
2. “Vero che il forno, in seguito all’acquisto, fu dalla Sua società installato presso i locali del punto vendita
di XXX, oggi condotti dalla B s.r.l. sotto la denominazione “Solo Brace Griglieria”?”;
3. “Vero che con la sottoscrizione della scrittura privata del 20.12.2007 la EAP concedeva
alla P Sas di RPi l’utilizzo di ogni diritto relativo all’azienda
ceduta?”;
4. “Vero che il punto vendita di XXX svolge attività di vendita al pubblico di alimenti quali, oltre al
pollame: le carni alla brace, panini, piadine e insalate?”;
5. “Vero che nella preparazione degli alimenti il negozio “Solo Brace Griglieria” utilizza i prodotti di cui
all’allegato documento che si esibisce (cfr docc. 16, 17, 18 e 19)?”;
6. “Vero che la B s.r.l ha provveduto alla realizzazione del dehor con copertura oggi presente e qui
identificato dal doc. 20?”;
7. “Vero che alcuna dotazione di colore rosso è stata Lei conferita dalla proprietà del locale, quali a titolo
esemplificativo cappelli e/o grembiuli riportanti la scritta “E’ Arrivato Paolino il mago
dello spiedo a legn”?”;
8. “Vero che i clienti di “Solo Brace Griglieria” possono ogni giorno scegliere tra i piatti a disposizione e un
menu’ di giornata?”;
9. “Vero che nel punto vendita di XXX vengono regolarmente emessi e rilasciati ai clienti, all’atto
dell’acquisto di alimenti, scontrini fiscali riportanti la denominazione B s.r.l.?”;
10. “Vero che il negozio è dotato di Pos per gli acquisti mediante carte di debito e/o credito?”;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze della presente causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Le vicende processuali
La controversia è stata introdotta da “EAPI s.r.l.” – società
operante, tramite rapporti di franchising, nel settore della produzione e somministrazione
di prodotti di rosticceria e ristorazione, titolare dell’omonimo marchio e della relativa
insegna, di seguito P- ha convenuto in giudizio B s.r.l., acquirente di un ramo
d’azienda in precedenza attiva sotto l’insegna di titolarità dell’attrice, nel centro
commerciale XXX.

Parte attrice ha rammentato che tale esercizio apparteneva in precedenza a RP - membro dell’omonima famiglia il cui capostipite aveva fondato il c.d. sistema
“Paolino” - autorizzato gratuitamente ad utilizzare marchio, l’insegna e il relativo Know
How familiare ma con divieto di cedere tali beni immateriali a terzi, se non previa
affiliazione dell’acquirente al franchising dell’attrice. La convenuta tuttavia, a seguito
dell’acquisto del punto vendita citato, pur non essendosi affiliata all’attrice, aveva
continuato ad utilizzare senza il consenso dell’attrice i suoi beni immateriali.

P ha dunque invocato l’accertamento da parte della convenuta di atti di concorrenza
sleale, per avere indebitamente utilizzato senza il consenso della titolare tali
prerogative. E ciò oltre all’inibitoria ed al risarcimento del danno.
Si è costituita B, contestando in primo luogo la propria legittimazione passiva, giacché
la lite avrebbe riguardo al rapporto contrattuale tra P ed il dante causa della
convenuta -P s.a.s. di RP-
convenuto in un altro giudizio dalla
stessa P per responsabilità negoziale.
Ha negato nel merito ogni addebito, precisando di avere acquistato il ramo d’azienda, prima
gestito in affitto, con tutti i beni ad essa strumentali, provvedendo immediatamente a
rimuovere l’insegna ed ogni riferimento ai segni dell’attrice.
Ha negato ogni diritto di
esclusiva sul c.d. sistema P, sul Know How e sul forno.
Dato ingresso all’attività istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate
all’udienza del DD/MM/2017 il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa
assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Quanto al difetto di legittimazione attiva dell’attrice
In via preliminare, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,
avendo la lite riguardo al rapporto contrattuale tra l'attore e
P s.a.s., citato da controparte in un autonomo contenzioso, a tutela medesimi
beni della vita qui oggetto di lite e nel quale P è risultata soccombente con sentenza
definitiva.
L’eccezione va disattesa, giacché la legittimatio ad causam passiva, quale condizione
dell’azione, richiede la corrispondenza tra chi è citato in giudizio e colui che nella
domanda è indicato autore della lesione, prescindendo dall’effettivo riscontro di tale
violazione in capo al soggetto convenuto.
Tale coincidenza qui è riscontrata, con conseguente rigetto della relativa doglianza.
3. Le condotte censurate: loro qualificazione e conseguenze
Le condotte censurate dall’attrice sono tutte di natura extracontrattuale.
In particolare, alcune di esse sono da ricondurre ai diritti di proprietà industriale, avuto
riguardo in particolare ai segreti industriali ed alla violazione dei segni distintivi
azionati da P, quali debbono ritenersi l’insegna ed il marchio.
Le restanti pretese – d’indebita ripetizione del layout e di altri elementi dell’arredo-
sono invece da ricondurre all’alveo della concorrenza sleale confusoria e per appropriazione
di pregi.
Con la conseguenza, in primo luogo, che la controversia è attratta nella competenza della
Sezione Specializzata, in composizione collegiale.
In secondo luogo, la sentenza, passata in giudicato, resa tra l’attrice e la diretta dante
causa della convenuta -P s.a.s.- fa stato per gli accertamenti ivi compiuti nel
presente giudizio secondo il dettato di cui all’art, 2909 c.c., sussistendo identità
soggettiva non solo dal lato attivo, anche sotto il lato passivo, essendo il convenuto in
questa sede l’avente causa del soggetto convenuto nel primo contenzioso.
Il primo giudizio tuttavia, di natura prevalentemente contrattuale, non preclude un nuovo
accertamento in questa sede sotto il profilo aquiliano: e ciò salvi gli effetti degli
accertamenti, come a breve, sull’insussistenza di diritti assoluti, di natura brevettuale,
in capo a P.
4. Nel merito
Le domande dell’attrice vanno respinte sotto tutti i profili.
Per una ricostruzione più completa della lite, occorre rammentate alcune circostanze di
fatto.
La convenuta è un operatore subentrato al terzo P s.a.s.
per acquisto di ramo d’azienda- nell’esercizio commerciale sito in XXX, presso il
centro commerciale XXX adibito a rosticceria. Il locale ove è gestita l’attività
d’impresa prima della cessione era contraddistinto dall’insegna “E’ arrivato Paolino il mago
dello Spiedo a legna”, appartenendo ad un membro della famiglia P (RP appunto) autorizzato a titolo gratuito ad impiegare tutti i beni immateriali
del c.d. Sistema Paolino ma non a cederli a terzi, salva affiliazione del nuovo acquirente
alla titolare di tali prerogative.
In data 17.7.2014 RP (rectius: l’omonima società a lui riferibile) ha
ceduto il ramo d’azienda litigioso a B.
Parte attrice ha dapprima convenuto in giudizio la cedente, lamentando la violazione dei
propri obblighi contrattuali.
La lite si è conclusa con sentenza (n. 223/2017 ) il cui
appello è stato dichiarato inammissibile, di rigetto delle pretese attoree, essendo state
ritenute infondate le violazioni contrattuali e per quel che qui rileva, essendo
insussistenti valide privative industriali (sul forno, sulle vetrine termo-uniformi, in
generale sul sistema c.d. Paolino e sul relativo Know How), ritenuti dal primo giudice
“termini evanescenti ed inconsistenti”.
Ciò premesso, e passando alle specifiche doglianze dell’attrice. a. quanto alla violazione dei segreti industriali ed al Know How relativo al c.d.
“Sistema Paolino”, premessi gli accertamenti già compiuti nel primo giudizio, anche
sotto il piano extracontrattuale sono mancate la specifica allegazione e la relativa
prova degli elementi costitutivi della pretesa.
Invero:
-il richiamo ad altri segreti industriali non specificamente dedotti nel primo
giudizio -concernenti la preparazione degli alimenti, l’uso di esclusive miscele
aromatizzanti prima (c.d. “Aromix”) e durante (“Sapormix”) la cottura e la
selezione della legna utilizzata- si è arrestato alla generica doglianza, senza la
specificazione delle informazioni riservate ritenute proprio patrimonio riservato
(ad esempio singoli ingredienti, temperatura di cottura ecc.);
- non sono state allegate o provate le misure adottate per mantenere tali
informazioni segrete;
- non è stato allegato e provato, anche solo in via indiziaria, il loro valore
economico;
b. quanto all’insegna, la convenuta ha provato di averla mutata successivamente alla
cessione (doc. 10 di parte convenuta).
Il locale sotto la nuova gestione è
contraddistinto dall’insegna “Solo Brace e Griglieria”.
L’oscuramento della prima insegna -per quanto compiuto con modalità “artigianale”,
ossia per verniciatura- non consente più di al pubblico di identificare la precedente
insegna; e se ad un esame molto attento dell’ingresso del locale si potevano
intravedere l’”ombra” del primo logo (doc. 8 di parte attrice), era del tutto
evidente al consumatore che l’intento del proprietario era di cancellare la
precedente insegna, così da recidere ogni collegamento con “Paolino” ed impedire ogni
inganno al pubblico;
c. quanto alle attrezzature (forno a legna) e alla vetrina, si tratta di beni sui quali
parte attrice non vanta in sé alcuna privativa brevettuale, essendo scaduti i
brevetti ottenuti a loro tutela: si tratta dunque di beni liberamente circolabili.
Tale circostanza è stata accertata con efficacia di giudicato nel primo giudizio, i
cui effetti come già accennato si dispiegano nella presente lite per le
considerazioni sopra esposte;
d. quanto al layout dei locali, è mancata qui la prova da parte dell’attrice di quali
sarebbero i propri elementi caratterizzanti degli arredi- per colori, linee e forme-
nuovi rispetto a quelli abitualmente impiegati sul mercato e voluttuari, idonei cioè
a differenziali rispetto al panorama esistente e che controparte avrebbe
indebitamente ripreso, integrando in tale guisa un’ipotesi di concorrenza confusoria.
Quest’ultima ha provato di avere eliminato nel proprio locale dal bancone la lettera
“P” dai banconi; inoltre l’esame fotografico non mostra alcuna particolarità della
linea del bancone o del forno che possa essere oggetto di monopolio.
I colori rosso
vivo e rame sono stati sostituiti da colore legno.
E se è vero che “sono rimasti
uguali i colori dei banconi, il forno, la vetrina termica, il segna-prezzi” (cfr.
teste di parte convenuta GS), tale sovrapposizione, in mancanza di
prova dell’originalità di tale soluzione rispetto al panorama esistente, non è da
sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né sotto il profilo confusorio né
sotto il profilo dell’appropriazione di pregi.
Inoltre, la nuova proprietà ha personalizzato il locale, aggiungendo “all’esterno
tavolini, ombrelloni, fioriere, un televisore e delle lavagne con il menù” (cfr.
deposizione resa da GS) e introdotto una nuova cartellonistica da terra
all’interno dei locali con indicazione figurativa della nuova insegna (cfr. doc. 12 di parte convenuta).
Insomma, il locale della convenuta non mutua da quelli di titolarità dell’attrice o
gestiti dalla stessa in franchising elementi distintivi tutelabili e la cui illecita
riproduzione possa trarre in inganno il consumatore, sviando la clientela.
Tutte le doglianze dell’attrice sono dunque infondate, con conseguente rigetto delle
relative pretese.

Il comando giudiziale
Tutte le domande attoree sono rigettate per i motivi indicati in narrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del
valore della controversia e della scansione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da EAPI s.r.l. con atto di citazione nei confronti di
B s.r.l. ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande di parte attrice per i motivi di cui in narrativa;
2. condanna la parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si
liquidano in € 10.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi,
oltre 15,00 per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, 14.12.2017. Il Presidente
giu1
Il Giudice Estensore
giu3