Sentenza 14036/2016 della Tribunale Ordinario Di Milano- Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A -
Sentenza n. 14036/2016
pubbl. il 22/12/2016
RG n. 4848/2015
Repert. n. 11643/2016 del 22/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4848/2015 promossa da: GA S.P.A. (C.F.XXX), con il patrocinio dell’avv. SRF e dell’avv. , elettivamente domiciliat in XXX,
attore AR S.R.L. (C.F.XXX), con il patrocinio dell’avv. SRF e dell’avv. , elettivamente domiciliat in XXX
attore contro
A SRL(C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. AD e dell’avv. MM (XXX) XXX; , elettivamente domiciliat in XXX, presso
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società Grafiche A S.p.A. e la società AR s.r.l. hanno convenuto in giudizio la società A s.r.l. oggi EM full communication s.r.l., chiedendo al Tribunale di inibire alla società convenuta di compiere concorrenza sleale con utilizzo di nome e marchio “Aema” o con altro atto a creare confusione con le società attrici e i loro prodotti e servizi e la condanna della società A s.r.l./EM full comunication al risarcimento dei danni. Le società attrici hanno sostenuto che la società A s.r.l. avrebbe emesso fatture e ricevuto pagamenti per lavori svolti in realtà dalle stesse mediante risorse interne e terzi fornitori da loro retribuiti. In particolare le attrici hanno indicato:
Sviluppo del marchio WIDIBA per il committente MPS
Impaginazione bilanci CSE (CSB Soc. Cons. a r.l.)
Commesse del GBPM (BPM): prodotto BBE, Club soci BPM, integrazione del canale DM (acronimo di Direct Marketing) per la BPM;
Apertura account invio DEM (acronimo di Direct Electronic Mail) per BPM;
Un anno di comunicazione 2013;
Bilancio sociale Gruppo BPM;
parte attrice reputa che dette commesse sarebbero state sottratte da A, essendo BPM un proprio cliente storico; parte convenuta ha contestato l’assunto sostenendo che il rapporto con BPM, ha riguardato attività creative nell’ambito della
comunicazione, frutto dell’abilità imprenditoriale e della creatività della sig.ra P (a.u. della società), mentre le attrici avrebbero svolto per BPM attività di natura diversa, fatturandole autonomamente. La società convenuta, che ha cambiato nome a far data dal 20.1.2015 da “A s.r.l” a “EMFC s.r.l.” (doc.1), ha chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate.
Ha in particolare depositato un accordo transattivo del 12.2.2015 ( doc. 11) che concerne, tra l’altro anche i fatti oggetto della presente controversia. Tanto che con la prima memoria ex art.183, co.VI c.p.c. le attrici hanno proposto un’eccezione riconvenzionale (ritenuta da parte convenuta inammissibile in quanto tardiva) volta all’accertamento degli “inadempimenti della convenuta A s.r.l. odierna EMFC s.r.l., ex art.1460 c.c. all’accordo transattivo del 12
febbraio prodotto ex adverso”.
Il giudice istruttore ha ammesso alcune prove testimoniali con ordinanza 30.10.2015 con la quale ha tuttavia posto alle parti la questione dell’effetto estintivo della lite prodotto della transazione intervenuta medio tempore tra le parti.
Ciò premesso si osserva:
Il presente contenzioso si inserisce nel quadro di un aspro conflitto familiare e imprenditoriale che coinvolge gli eredi di EM, fondatore delle società attrici (oltre che delle società AO s.r.l., AB s.r.l., AV s.r.l., tutte impegnate in attività stampa), e della II s.a.s, titolare dei 54 immobili ove venivano investiti i proventi dell’attività, nonché della maggioranza del capitale di GA e dell’intero capitale di AR; i quali eredi, alla morte del sig. M hanno costitiuto un trust denominato L, in cui confluivano quasi tutte le loro partecipazioni nella società immobiliare (il 99,6%); con provvediemnto 1.2.2016 la I s.a.s è stata posta in liquidazione; si tratta di un contenzioso che vede contrapposti i membri della famiglia su diversi fronti e per cui si rimanda alla narrativa della conclusionale della convenuta (pag. 1-15).
Rispetto a detto quadro d’insieme, per quel che qui viene contestato dalle due società attrici alla convenuta, rilevano due fatti: il cambiamento del nome della società convenuta e l’accordo transattivo intervento medio tempore.
1. La società convenuta ha cambiato nome sin dal DD/MM/2015, un giorno prima di ricevere la notifica dell’atto di citazione nel presente giudizio; onde, a prescindere dalla valutazione della idoneità a creare confusione del nome precedente che parte convenuta assume fosse ‘aEma’ e non ‘Aema’, è venuto meno l’interesse ad ottenere un’inibitoria nei termini richiesti dalle
società attrici poiché il nuovo nome della società è del tutto diverso da quello delle due attrici, individua chiaramente la diversa titolarità dell’impresa, e non è idoneo a confondere la clientela; del resto l’attuale giudizio di cognizione è stato preceduto da una fase cautelare introdotta ex art. 700 c.p.c. , dalle società GA s.p.a., AR s.r.l., AO s.r.l., AB s.r.l. e AV s.r.l., contro la società A s.r.l. ed EM, tesa ad ottenere l’inibitoria di attività in concorrenza sleale e il sequestro conservativo, conclusasi con ordinanza del DD/MM/2015 con cui il Tribunale aveva già respinto la cautela ritenendo che, pur sussistente il profilo del fumus boni iuris, la modifica della denominazione sociale della società A s.r.l. in EM full communication s.r.l. avesse fatto venir meno il presupposto del periculum in mora. Resta, quindi, da valutare la sussistenza del fondamento della domanda di risarcimento dei danni per i fatti allegati, che, a ben vedere, proprio per come allegati non costituiscono neppure atti di sviamento di clientela frutto della confusione artatamente creata mediante l’uso di un nome dell’impresa simile a quello delle attrici, bensì atti di indebita fatturazione di commesse in tesi ricevute e portate a termine dalle attrici. In ogni caso il tema risulta irrilevante – così come superflua appare l’istruttoria svolta in proposito - alla luce dell’accordo transattivo prodotto in atti.
2. L’accordo transattivo del 2.2.2015 è stato sottoscritto da tutte le società del gruppo A (GA s.p.a., AAR s.r.l., AO s.r.l., AB s.r.l. e AV s.r.l., attraverso EM), da I s.a.s ( tramite LT, socio accomandatario e madre di EM, la quale ha firmato anche in proprio per gli obblighi assunti personalmente), da EM s.r.l. (tramite EM che ha firmato anche in proprio per gli obblighi assunti personalmente). Esso riguarda tutti gli aspetti che in quel momento contrapponevano EM e le società del GA. In particolare i punti da 1-10 riguardano la disciplina dei rapporti interni tra E e i fratelli E e M (cui cede le sue quote di GA), la sua uscita da GA con definizione dei rapporti aperti (acquisto vettura, subentro nel contratto di locazione dell’appartamento da lui utilizzato come abitazione di proprietà di IME, cessione alla madre della quota del credito per il trattamento di fine mandato del padre), lo scioglimento del trust lorymar, la rinuncia di tutti i soci I ad eventuali utili pregressi. I punti 11 e 12 riguardano espressamente i fatti oggetto del presente contenzioso: “GA s.p.a. ed AR s.r.l. ....a definizione transattiva della vertenza A/EEM s.r.l”: appare evidente che con l’accordo parola le parti avevano inteso porre termine anche alla lite oggetto del presente giudizio, iniziata un mese prima, per fatti tutti antecedenti. Peraltro detta interpretazione è un fatto pacifico in causa, dato che le società attrici si sono limitate a contestarne l’efficacia “ex art. 1460 c.c. per inadempimento della convenuta”, allegando, quali condotte inadempienti in tal senso rilevanti (cfr nella memoria 183 VI n. 1 c.p.c. , pag.10 - 17):
a) l’inadempimento dell’obbligo di EM previsto ai punti 5 e 6, ovvero la “prestazione del consenso, privo di qualsiasi condizione, allo scioglimento del Trust”;
b) l’inadempimento di EM e A alle prestazioni di cui ai punti 13 e 14, ove si afferma “ E si fa garante facilitatore di contratti GA/BPM ..” ( punto 13) e “ I rapporti commerciali tra GA spa ed EM
sono regolati da un gentlemen agreement per il quale Grafiche Agema spa è ritenuta sub fornitore preferenziale...”. Del tutto tardiva ed inammissibile è, invece, l’eccezione di inefficacia dell’accordo in quanto non ratificato dall’Assemblea della società GA s.p.a., sollevata solo in sede di difese conclusionali. Ciò posto e a proposito della eccepita risoluzione dell’accordo in parola si osserva:
- l’eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l’eccezione di estinzione del rapporto contenzioso oggetto di lite introdotta in causa con la comparsa di costituzione è inammissibile poiché tardiva, invero l’attore avrebbe dovuto proporre detta eccezione
alla prima udienza di trattazione ex art. 183 VI comma 5° c.p.c.;
- anche a voler ritenere l’eccezione ammissibile in quanto la convenuta, pur introducendo il fatto della transazione con la prima memoria, non ne avrebbe invocato il valore estintivo (rilevato dal giudice d’ufficio) si tratta, comunque, di eccezione infondata sotto plurimi profili: a) al fine di superare l’efficacia dell’accordo non può certo invocarsi l’ art. 1460 c.c. , ovvero l’eccezione di inadempimento, la quale consente alla parte richiesta di adempiere ad una prestazione di solo eccepire l’inadempimento della controparte, e non comporta alcun effetto “risolutorio”, anzi: il fatto stesso di invocare detta norma implica l’efficacia dell’accordo, senza i cui effetti sinallagmatici vincolanti una siffatta eccezione non avrebbe alcun senso; sicchè parte attrice nel sollevare detta eccezione non fa altro che confermare efficacia e validità dell’accordo transattivo; b) la condotta inadempiente che le attrici invocano riguarderebbe esclusivamente obblighi assunti con l’accordo transattivo verso le società attrici dal sig. EM e non dalla società convenuta (così gli obblighi di cui ai n. 5 e 6 e di cui ai nn. 13 e 14); sicchè quand’anche a detti obblighi egli non avesse assolto, ciò non potrebbe valere quale inadempimento della società EM s.r.l., né essere invocato quale titolo per la risoluzione dei punti 11 e 12 della transazione che pongono fine alle liti tra GA s.r.l. ed AR s.r.l. e EM s.r.l.; c) con l’accordo transattivo in parola le parti hanno inteso comporre tutti gli aspetti che in quel momento contrapponevano EM e le società del GA, i quali erano assi diversi e del tutto autonomi tra loro; sicchè in mancanza di qualsivoglia appiglio letterale che faccia ritenere una diversa volontà delle parti, non può ritenersi che l’efficacia dei distinti segmenti in cui è articolato l’accordo transattivo possa essere condizionata o travolta dal venir meno di uno di essi; tantomeno dall’asserita mancata prestazione del consenso da parte di E allo scioglimento del trust, che è aspetto
negoziale che riguarda soggetti del tutto diversi da quelli coinvolti nella presente causa e fatti del tutto estranei alle allegazioni e alle domande ivi svolte. Peraltro si tratta di eccezione del tutto infondata nel merito atteso che l’art.4 dell’accordo prevede solo che “ viene indetta assemblea di GA per ratificare quanto occorresse di questo accordo” , dunque un passaggio assembleare meramente eventuale.
Pertanto si deve concludere che l’accordo transattivo del 12.2.2015 è valido ed efficace, ed è l’unico atto che regola i rapporti tra le parti allo stato. Per effetto di detta transazione che contempla espressamente il contenzioso oggetto del presente giudizio, lo stesso deve ritenersi estinto.
Le spese seguono la soccombenza. Tuttavia in considerazione del fatto che l’effetto estintivo della transazione prodotta in atti è stato rilevato d’ufficio, si ritiene sussistano giustificati motivi per ritenerle compensate tar le parti in ragione di 1⁄2. In considerazione dei parametri di legge e dell’impegno difensivo in concreto profuso, le stesse si liquidano, per l’intero, in euro
12.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede:
1) respinge le domande proposte da GA s.p.a. e AR s.r.l. nei confronti di EM full comunication s.r.l., già A s.r.l. ; 2) condanna GA s.p.a. e AR s.r.l. in solido fra loro a rifondere in favore di EM full comunication s.r.l. un mezzo delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge, dichiarando per il resto compensate tra le parti dette spese. Milano, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2016 Il Giudice Relatore
giu2 Il Presidente giu1