Sentenza 3208/2015 della Corte Dappello Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9150/12 , 3Zz pronunciata il 7 giugno 2012 pubblicata il 1 agosto 2012, nella quale all’udienza di precisazione delle g
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. giu1 Presidente dr. giu2 Consigliere dr. giu3 Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1007/2013 promossa in grado d’appello
DA
FE (CF: XXX} G S.R.L. (CF: XXX) LT S.R.L. (CF: XXX) N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: XXX) N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: XXX) F S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: XXX} tutte rappresentate e difese dagli avv.ti CA, SGE e VA, ed elettivamente domiciliate in XXX APPELLANTI
CONTRO
EC LIMITED (XXX), EIE GmbH (CF: XXX) FDO S.R.L. (CF: XXX), tutte rappresentate difese dagli avv.ti DR e prof. MB, ed clettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in XXX APPELLATI

conclusioni in data DD/MM/2015 i difensore delle patti cosi CONCLUDEV ANO:
Nel giudizio tra il sig. EF, G s.r.I., LT s.r.I., N s.r.I. in liquidazione, N s.r.I. in liquidazione, e F s.r.I. in liquidazione, con gli avv.ti prof. AV, GES e AC - appellanti - e ECL, EIE GmbH e FDO s.r.I., con gli avv.ti DR e prof. MB, - appellate e appellanti incidentali - Foglio di precisazione conclusioni nell‘indtegeliraeppselslaenti Il sig. EF, G s.r.|., LT s.r.I., N s.r.l. in liquidazione, N s.r.l. in liquidazione, e F s.r.l. in liquidazione, rappresentati e difesi come specificato in epigrafe, rassegnano le seguenti conclusioni
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 9150/12 del 7 giugno/1° agosto 2012 , resa inter partes e non notificata, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
1) dato atto dell‘identita delle domande proposte in questo giudizio da ECL, EIE GmbH e da FDO s.r.l. con quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza di codesta Ecc.ma Corte del 3 marzo-13 giugno 2011, n. 1682/11 (R.G. 1119/09 - C.I. S), per il quale pende ora il giudizio di Cassazione, e con quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza di codesta Ecc.ma Corte del 29 marzo 2012/22 febbraio 2013, n. 881/2013 (R.G. 1105/09 - C.I. Boiti), per il quale pure pende ora il giudizio di Cassazione, dichiarare la litispendenza ai sensi dell’ art. 39, comma 1, c.p.c. ; 2) dichiarare l‘inammissibilita delle domande proposte in via d’appello incidentale da ECL, EIE GmbHe FDO s.r.l., essendosi in relazione ad esse pronunciata la sentenza definitiva in data 17 aprile 2014 del Tribunale di Milano ; Nel merito, in subordine rispetto alla domanda 1: 3) accertare e dichiarare che l’uso del segno “Love Therapy by Elio Fiorucci” per contraddistinguere prodotti recanti |’etichetta di cui alla narrativa dell’atto d’appello non integra violazione dei diritti delle appellate su marchi e su eventuali altri segni distintivi contenenti il nome “Fiorucci”; 4) rigettare tutte le eccezioni e le domande formulate, anche in via d’appello incidentale, da ECL, EIE GmbHe FDO s.r.|.;
In via istruttoria:
5) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da ECL, EIE GmbH e FDO s.r.l.;
In ogni caso: 6) condannare ECL, EIE GmbH e FDO s.r.l. a rifondere agli appellanti spese, diritti ed onorari di causa e successive occorrende, per entrambi i gradi di giudizio. Milano, 21 aprile 2015. CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA C.L. Dorr. V - R.G. 1007/2013 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse di ECL, EIE GmbH, FDO s.r.L, con gli avvocati DR e prof. MB, [Appellate] nel giudizio promosso nei confronti del signor EF, e di G s.r.1., F s.r.1. in liquidazione, N s.r.1. in liquidazione, LT s.r.1., N s.r.1., con gli avv.ti prof. AV, GS ed AC ***
[Appellanti]ECL, EIE Gmbh, FDO S.r come supra rappresentate e difese chiedono all’Illustrissimo giudice adito l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia I'Illustrissima Corte d’Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, cosi giudicare: in via preliminare:
- rigettare l'eccezione ex adverso di litispendenza ed il relativo motivo d’appello; nel merito:
- rigettare integralmente l’appello ex adverso; - per l’effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado che hanno accolto le domande di E relativamente all’accertamento dell’illiceita ed alla sanzione (per ordini di inibizione, ritiro dal commercio e mediante pronuncia di penalita di mora) dell’utilizzo del segno "FIORUCCI", all'interno del sintagma "Love Therapy by Elio Fiorucci", “by Elio Fiorucci” o “Love Therapy by Fiorucci” apposto dagli appellanti sulle etichette a forma di nanetto pieghevole e/o di altra forma recanti la dicitura “gli abiti e gli oggetti che portano il marchio Love Therapy by Elio Fiorucci sono pensati, progettati e prodotti da un gruppo di giovani di grande sensibilita”, o di ogni altro utilizzo connesso ai prodotti non realizzati tramite l’apportomarchi contraffatti e del relativo materiale promozionale sia presso la sede dei predetti appellanti, loro magazzini e depositi, sia presso terzi che ne facciano commercio; - per tutti i suddetti titoli condannare in solido ex art. 125 CPI il signor EF, G s.r.1., N s.r, F s.r... LT s.r.l, N s.r.l. al risarcimento dei danni cosi generati, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 18.4.2006: - per la misura eccedente il danno da lucro cessante cosi accertato condannare in solido ex art. 125 co. 3 CPI il signor EF, G s.r.1., N s.r.I., F s.r.1., LT s.r.l., N s.r.l. a restituire alle appellate ex art. 125 co. 3 CPI I'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 18.4.2006; - ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale e due periodici che saranno indicati in corso di causa, con rilievo non inferiore a un quarto di pagina, a cura delle appellate E co. Limited, EIE Gmbh, FDO s.r.I. ed a spese solidalmente gravanti in capo al signor EF, G s.r.l., N s.r.1., F s.r.1., L s.t.l., N s.r.l., che dovranno rimborsarle alle predette appellate su semplice presentazione della relativa fattura; - fissare una penale di Euro 500,00 per ogni violazione del provvedimento di inibitoria contenuto nell'emananda sentenza, e una penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale provvedimento; - accertare che gli appellati hanno utilizzato il segno "Love Therapy by Elio Fiorucci" successivamente alla data del 3.4.2009, violando in questo modo I'inibitoria dell'uso del segno predetto irrogata con sentenza del Tribunale di Milano n. 1124/09 del 15.1.2009; e per conseguenza - condannare in solido gli appellanti signor EF, G s.r.l. ed F s.r. a pagare alle odierne appellate la penalita di mora di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria disposta dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1124/09 marchi contraffatti e del relativo materiale promozionale sia presso la sede dei predetti appellanti, loro magazzini e depositi, sia presso terzi che ne facciano commercio; - per tutti i suddetti titoli condannare in solido ex art. 125 CPI il signor EF, G s.r.1., N s.r, F s.r... LT s.r.l, N s.r.l. al risarcimento dei danni cosi generati, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 18.4.2006: - per la misura eccedente il danno da lucro cessante cosi accertato condannare in solido ex art. 125 co. 3 CPI il signor EF, G s.r.1., N s.r.I., Fs.r.1., LT s.r.l., N s.r.l. a restituire alle appellate ex art. 125 co. 3 CPI I'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 18.4.2006; - ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale e due periodici che saranno indicati in corso di causa, con rilievo non inferiore a un quarto di pagina, a cura delle appellate E co. Limited, EIE Gmbh, FDO s.r.I. ed a spese solidalmente gravanti in capo al signor EF, G s.r.l., N s.r.1., F s.r.1., LT s.t.l., N s.r.l., che dovranno rimborsarle alle predette appellate su semplice presentazione della relativa fattura; - fissare una penale di Euro 500,00 per ogni violazione del provvedimento di inibitoria contenuto nell'emananda sentenza, e una penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale provvedimento; - accertare che gli appellati hanno utilizzato il segno "Love Therapy by Elio Fiorucci" successivamente alla data del 3.4.2009, violando in questo modo I'inibitoria dell'uso del segno predetto irrogata con sentenza del Tribunale di Milano n. 1124/09 del 15.1.2009; e per conseguenza - condannare in solido gli appellanti signor EF, G s.r.l. ed F s.r. a pagare alle odierne appellate la penalita di mora di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria disposta dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1124/09 18.4.2006 all'inizio del presente giudizio, al fine di accertare l’entita della contraffazione descritta in narrativa dell'atto di citazione in primo grado 0 comunque consentire, con equo apprezzamento delle circostanze del caso, la valutazione del danno da liquidare e l'entita del profitto da restituire alle odierne appellate, ordinando altresi al signor F ed ai legali rappresentanti delle societa appellanti di fornire gli clementi per Videntificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono violazione dei diritti delle appellate di cui sopra, e/o acquisendo informazioni tramite interrogatorio degli appellanti ex art. 121 CPI; - disporre occorrendo consulenza tecnico-contabile sulle scritture contabili e sui documenti sopra indicati, al fine di quantificare il danno subito dalle appellate, nonché l'entita del profitto da restituire loro; - domandare ex art. 213 c.p.c. alla cancelleria della sezione specializzata per la proprieta industriale ed intellettuale del Tribunale di Milano copia della comunicazione di deposito della sentenza n. 1124/09 del 15.1.2009 effettuata ai procuratori costituiti del signor EF, di G s.r]. e di F s.r.l. nel giudizio R.G. 27544/2006; ovvero domandare per iscritto alla predetta cancelleria l'informazione relativa alla data di effettuazione della comunicazione ora ricordata; - rigettare le istanze istruttorie ex adverso;
in ogni caso:
- condannare gli appellanti in solido tra loro, al pagamento integrale di spese e compensi del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare R.G. 60170/2010, liquidando adeguato importo ritenuto di giustizia in applicazione della normativa vigente. Milano, 21 aprile 2015 avv. DR—— prof. avy. MB

EF e le societa che a lui fanno capo hanno evocato in giudizio ECL e EIE GMBH, interponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9150/12 , pronunciata il 7 giugno 2012 e pubblicata il 1 agosto 2012, con la quale il primo giudice: riconosceva la responsabilita di EF per la contraffazione dei marchi di E;
- inibiva al sig. F la prosecuzione dell’ attivita illecita;
- ordinava il ritiro dal commercio dei prodotti per cui era causa.
Il giudizio di prime cure, conclusosi con tali statuizioni, rappresentava l’ultimo approdo, in ordine di tempo, della vicenda giudiziaria originata dai fatti che di seguito si riassumono. Nel dicembre del 1990, il gruppo E aveva acquisito la titolarita dei marchi “Fiorucci”, nonché del ramo d’azienda, del know-how e dell’avviamento relativi all’uso del marchio, dalla F spa, società in concordato preventivo, amministrata e partecipata dal sig. EF. E aveva cosi acquisito “tutti i diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione “Fiorucci”, di fabbricare e vendere in esclusiva i capi di abbigliamento e altri prodotti” recanti tale griffe, concordando con EF l’apporto dello stilista ai fini della promozione del brand in favore di E. La collaborazione tra le due parti procedeva sino al 2001, quando, deterioratisi ormai i rapporti, le parti medesime consensualmente decidevano di porre fine all’accordo. EF continuava però, nel suo negozio di XXX, l’attivita di stilista, persistendo nell'apposizione, sui prodotti realizzati, della sua firma (nome e cognome), nel lemma “Love therapy by Elio Fiorucci”. Nel corso degli anni, sono via via venute in rilievo tre questioni da cui dipeso l’esito delle vicende giudiziarie sviluppatesi di fronte a diversi uffici ma accomunate dalla medesima origine fattuale: - la validita dei marchi “Fiorucci” di E -l'uso del nome Elio Fiorucci nella attività dello stilista - la registrazione, da parte di E, del marchio comunitario “Elio Fiorucci”. T profili enumerati hanno rappresentato, come si anticipava, la res controversa nei giudizi che in varie sedi si sono celebrati e che possono cost sunteggiarsi: 1) nel 2007, la sentenza n. 3841 escludeva il carattere ingannevole dei marchi, venendo poi confermata nel 2011 dalla Corte d’appello di Milano; 2) in data 15.9.2008, la sentenza n. 11045 dichiarava lecito ex art. 21.1 lett. a) c.p. i. uso del segno. “Love Therapy By Elio Fiorucci”, intendendolo finalizzato a comunicare soltanto la paternita del prodotto; 3)nel 2009, il Tribunale di primo grado UE affermava la decettivita dell’uso del marchio comunitario da parte di E, e per l’effetto annullava, per violazione di diritto, la decisione lella Commissione di ricorso che, poco prima, aveva respinto la richiesta di dichiarare decaduto il marchio comunitario “Elio Fiorucci” (Tribunale diI grado, 14.5.09, T- 165/06 ). Nello stesso anno, la sentenza n. 1124 del Tribunale di Milano riconosceva responsabile di contraffazione il sig. F, addebitandogli il tentativo di riappropriazione del “mondo di idee” che aveva ceduto con il contratto del 90. 4) Nel 2011, la Corte di Giustizia UE statuiva che il titolare del nome avesse la piena facolta di opporsi alla registrazione del nome stesso in mancanza del suo consenso, laddove il nome tisultasse notorio ex art. 8.3 c.p.i.; confermava quindi la decisione del Tribunale UE del 2009, che aveva statuito in tal senso. Nello stesso anno, la sentenza del 3 marzo-13 giugno 2011 della Corte d'appello di Milano tiformava la decisione del 2009, n. 1124 del Tribunale, osservando che il diritto al nome, essendo caratterizzato dall'assolutezza propria dei diritti della persona, non fosse suscettibile di alcuna restrizione ad opera di terzi. A corroborare tale valutazione, la seguente consideazione: nel 90, la cessione del marchio aveva visto, come controparte di E, il liquidatore dellasocieta F, non direttamente il sig. EF; cid avrebbe escluso la volonta espressa di quest’ultimo di rinunciare all’uso del proprio nome nell *attivita di stilista. Sempre nel 2011, infine, con la sentenza n. 6964, il Tribunale riteneva integrata le fattispecie di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale dall’uso del nome “Fiorucci” nell’espressione “Love Therapy By Elio Fiorucci”, che figurava sulle confezioni di un deodorante, abbinata, in taluni prodotti, a nanetti e cuori stilizzati. Ricapitolato brevemente il percorso giudiziario seguito dalla vicenda negli ultimi anni, pud affrontarsi il presente gravame, interposto avverso la sentenza n. 9150 , pronunciata dal Tribunale di Milano il 7 giugno 2012 e pubblicata il 1 agosto 2012 .
Ragioni di chiarezza espositiva e ordine logico suggeriscono di procedere all’esame dell°appello come segue.
Violazione dell’ art. 39 c.p.c. Con un primo motivo, gli appellanti hanno lamentato 1a violazione dell’ art. 39 c.p.c. , in virtt della mancata dichiarazione di litispendenza da parte del Tribunale. La Corte osserva quanto segue. a) Il Tribunale ha rigettato 1a domanda preliminare di litispendenza del presente giudizio rispetto a quello definito con la sentenza di questa Corte del 3 marzo-13 giugno 2011, n. 1682 , che tutt’ora risulta pendente in Cassazione, e quello deciso con la sentenza del 29 marzo 2012/22 febbraio 2013 , anch’essa non ancora passata in giudicato. Il primo giudice ha cosi deciso considerando che la comunanza di parti e titolo non fosse sufficiente per dichiarare la litispendenza del giudizio, di fronte alla deduzione di un fatto ulteriore e/o diverso, rappresentato dall’apposizione sui prodotti, da parte del sig. F, di un’etichetta in cui si riconosceva il merito dei suoi giovani collaboratori. L’appellante ha contestato la ricostruzione svolta inpri ERE nAadO eV etO7/ 2015 Registrato il: 26/11/2018 n.53890/2018 importo 217,50 tre controversie di cui si discorre. Derivano tutte, ha sostenuto, dalla volonta delle societa del gruppo E di veder inibito ad EF e alle sue societa uso del nome “Elio Fiorucci” in tutti i modi possibili e in ogni settore merceologico. Ciò sarebbe sufficiente, ad avviso del sig. F, per giustificare la dichiarazione di litispendenza che torna a domandare in questa sede. d) La Corte, sul punto, condivide la posizione assunta dal Tribunale, ritenendo necessaria l’esatta coincidenza tra le rispettive domande perché possa — e debba —dichiararsi la litispendenza tra i diversi giudizi. La deduzione di fatti ulteriori e diversi da quelli oggetto delle citazioni proposte nelle altre sedi rappresenta un ostacolo insuperabile in tal senso, pur dinanzi alla presunta origine comune tra il presente giudizio e quelli passati.
omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi.
Violazione dell’ art. 21.1 a), cpi Con un secondo motivo d’appello, EF e le societé che fanno capo allo stilista hanno lamentato l’errore del primo giudice, laddove ha ritenuto integrata la fattispecie di contraffazione per l'uso del marchio “Love therapy by Elio Fiorucci”, poiché comprensivo di un patronimico che non potrebbe riferirsi a prodotti la cui paternita non sarebbe attribuibile all°appellante. Nel dettaglio,il Tribunale ha dichiarato l’illiceita dell’uso dei segni “Love Therapy By Elio Fiorucci” e “Love Therapy by Fiorucci” sui prodotti recanti delle etichette pieghevoli su cui figurava la formula che di seguito si riporta: “gli abiti ¢ gli oggetti con marchio «Love Therapy By Elio Fiorucci» sono pensati, progettati e prodotti da un gruppo di giovani di grande sensibilita”. L’illecito sarebbe integrato, ad avviso del primo giudice, dall°utilizzazione del patronimico “Fiorucc” con riferimento a prodotti che, secondo la specificazione sopra riportata, non sarebbero ticonducibili alla persona dello stilista ¢ alla sua creativita, bens! a quella dei giovani professionisti ai quali la formula fa rinvio. Con il riferimento a altri soggetti come artifici dell'ideazione, della progettazione e della realizzazione dei prodotti, secondo il Tribunale, il sig. F avrebbe infatti espresso un vero e proprio disconoscimento della paternita dell°opera. Gli odierni appellanti, sul punto, eocepiscono la mancata considerazione, da parte del primo giudice, di quella che andamp; una prassi ormai consolidata tra i grandi stilisti, ovverossia la continua collaborazione, nella loro attivita, con dei giovani professionisti. A sostegno della loro tesi, riportano gli esempi di GA che, in una videointervista rilasciata nell*aprile 2012 al Sole24ore, parlava di una “schiera di collaboratori”, che lo accompagnavano e coadiuvavano nella sua atti vita professionale; e di RP, che in un’intervista del novembre °96 riferiva del “building workshop” da cui dipendeva la sua attivita; senza che il riferimento a tale collaborazione portasse ad insinuare alcun dubbio sulla riconducibilita all’artista della paternita delle opere. Quanto scritto sulle etichette, dunque, concludono gli appellanti, non pud essere in aicun modo letto come un disconoscimento della paternita dei propri prodotti da parte di E. Né al sig. F potrebbe addebitarsi, a loro avviso, una violazione del principio di correttezza professionale consacrato dall’art. 21.1 lett. a), che la norma indica come linea guida per LPutilizzazione del nome proprio di una persona nella sua attivita. La correttezza professionale sarebbe infatti dimostrata dalla scarsa rilevanza grafica della dicitura “By Elio Fiorucci” e dalla posizione subaltema e defilata riservatale; nonché dal fatto che il nome Elio Fiorucci sia sempre preceduto dalla preposizione “By”, che suole introdurre il nome dell*artefice di un’opera; e dall’uso del corsivo per la redazione del nome “Elio Fiorucci”, com?é consuetudine per la firma autografa di un artista. Tutti accorgimenti che permettono di ticonoscere la condotta dello stilista coerente con la previsione normativa. d) La Corte ritiene fondati gli argomenti proposti da parte appellante, considerando che molti stilisti e designers, non ultimi quelli citati dal sig. F, sono effettivamente attorniati da una era di collaboratori, in grado di apportare un contributo al prodotto, senza che questo porti ad insinuare dubbio alcuno sulla paternita delle loro opere. Questo tipo di conclusione non viene in alcun modo smentita, a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale, neanche dal fatto che il sig. F abbia dato in licenza il marchio “Love therapy by Elio Fiorucci” al gruppo C, il cui staff di creativi sarebbe I’artefice dell'attivita prodromica alla commercializzazione dei prodotti. In primo luogo, perché il sig. F ha concesso in licenza a C il marchio “Love therapy” e non il marchio “Love therapy by Elio Fiorucci”; in seconda battuta, perché @ il testo stesso del contratto di licenza intercorso tra le parti (cfr. sub doc. 45, fascicolo parte appellante), a puntualizzare, all*art. 3.5, che J attivita di consulenza stilistica (..) é eseguita in piena autonomia e discrezionalita dal sig. F. Tale clausola fuga quindi ogni dubbio sulla riconducibilita al sig. F dell°opera d'ispirazione e di direzione creativa funzionale alla successiva attivita di merchandising. Da ultimo, la Corte ravvisa un elemento di contraddittorieta nella decisione del primo giudice. Come si @ anticipato, in prime cure @stato ritenuto illecito I°uso dei segni “Love therapy by Elio Fiorucci” ¢ “Love therapy by Fiorucci” per contraddistinguere i prodotti recanti I’etichetta in cui, mediante apposita dicitura, si riconosceva il merito di alcuni giovani artisti. Ciò avrebbe rappresentato, secondo il Tribunale, un disconoscimento di paternita da parte dello stilista. Il primo giudice, perd, non ha mai dimostrato di dubitare dell°ascrivibilita al sig. F dell*attivita imprenditoriale sottesa alla commercializzazione dei prodotti dPabbigliamento che portavano la sua griffe; ha pertanto dimostrato di essere pienamente consapevole della riconducibilita dell?attivita dello stilista alla sua patemit’a imprenditoriale. Rinnegare questa convinzione solo con riferimento alla “patemiti creativa” dell°opera, ovvero con riguardo all*ideazione e alla progettazione dei prodotti — che andamp; specificamente I’ambito d'elezione dello stilista e creatore EF - sconta una misura di incoerenza. Deve quindi valutarsi insussistente lasserita violaezRidhund + “giovani professioni sti”, contenuto nella formula che figura sulle etichette, altro non sia se non una valorizzazione del loro contributo all"attivita della maison; non certo un disconoscimento di patemita da parte dello stilista che, com’ consuetudine tra i pit affermati professionisti, si avvale costantemente di un building workshop. Il motivo d’appello di cui si discorre, per le ragioni esposte, risulta quindi meritevole di accoglimento.

Violazione dell’ art. 21.2, c.p.i. e dell’art. 20.1 lett. b), c.p. i.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado laddove ha titenuto sussistente “i rischio di confusione sul mercato rispetto agli altri segni conosciuti come distintivi della parte attrice e che finiscono per indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la provenienza dei prodotti, proprio a causa del modo e del contesto in cui detti segnt sono utilizzati” (p. 27, sentenza impugnata). a) Gli appellanti ritengono che il rischio in oggetto sia escluso dalla differenza sul piano grafico trai marchi di EF e di E. a1) 11 primo reca infatti 1a dicitura “Love Therapy” accompagnata da un cuore stilizzato; 0 la preposizione “By” a precedere il nome “Elio Fiorucci”; 0 il nome “Elio Fiorucci” scritto in corsivo e con caratteri notevolmente pil piccoli di quelli con cui riportata Fespressione “Love Therapy”; 22) il marchio di E @ invece rappresentato dal semplice nome “Fiorucci”, che figura “solitario” sul prodotto 0 che si presenta graficamente dominante. Non vi sarebbe dunque alcun rischio di confusione. b) La Corte condivide appieno gli argomenti portati da parte appellante a sostegno della sua tesi. Non si ritiene infatti in alcun modo foriera di confusione l’impostazione grafica del marchio d F; il diverso_contenuto tesuale e il diverso layout permettono infatti distinguere agevolmente degli utenti sul mercato. i due segni identificativi, scongiurando ogni fraintendimento da parte Anche il presente motivo, quindi, a giudizio della Corte, merita di essere accolto. La sentenza di prime cure deve essere quindi riformata.
Le spese di lite del grado seguono 1a soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 . Le spese del primo grado, non liquidate dal Tribunale che ha emesso sentenza non definitiva, i 2 saranno oggetto di liquidazione da parte del Tribunale medesimo in sede di pronunzia definitiva.

P.Q.M
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9150/12 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi decide:
-accoglie l'appello proposto da FE, G §.R.L., LT S.R.L., N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, F S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9150/12 , e per ’effetto a) respinge le domande proposte da ECL, E confronti di EF, G S.R.L., LT S.R.L., N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, F S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
b) accerta e dichiara che uso del segno “Love therapy by Elio Fiorucci” per contraddistinguere prodotti recanti Vetichetta “gli abiti e gli oggetti con marchio «Love Therapy By Elio Fiorucci» sono pensati, progettati e prodotti da un grappo di giovani di grande sensibitits” non integra violazione dei arith BRE fli ll appeitae!af de Leen contenenti il nome “Fiorucci”;
c) condanna ECL, EIE GmbH e FDO S.R.L. a rimborsare a FE, G S.R.L., LT 5.R.L., N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, N S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, F S.R.L. IN LIQUIDAZIONE le spese del presente grado, liquidate ex D.M. 19/3/2014 n. 55 in complessivi € 12.400,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Sentenza n. 3208/2015

pubbl. il 23/07/2015 RG n.1007/2013