Sentenza 733/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Ail
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7640/2013
GI SRL (C.F. XXX), in persona del legale
rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ULC e UBCAM, con studio in XXX, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in forza di procura in
atti
ATTRICE
A INC.,
AI SRL (C.F. XXX) e
ARI SRL (C.F. XXX), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti,
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti GG, PA E MG, elettivamente domiciliate in XXX presso lo studio del difensore avv.
GG, in forza di procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: marchi di fatto e registrati, contraffazione, nullità, concorrenza sleale.
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni, nei seguenti termini:
per l’attore:
I - Nel merito: 1.
costituisce contraffazione del marchio registrato G, per i titoli del paragrafo 7 della
citazione
2.
3.
Italia con il segno iweb e con una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo
nell’eliminazione del marchio iweb dalle pagine dei siti dei convenuti
4.
Corriere della sera, Repubblica e Sole 24Ore, e disporre la sua pubblicazione anche sui siti
di G e dei convenuti con visibilità e per un pe-riodo congrui: a cura dell’attore e
spese dei convenuti
5.
II - In via istruttoria: ammettere occorrendo, senza inversione dell’onere della prova, i
seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) vero che la mail riprodotta al doc. 22 è autentica ed è stata inviata da Galla data
ivi indicata
2) vero che la pubblicità che compare nel doc. 23 è stata pubblicata nel numero di ottobre
2004 di iseries news
3) vero che la fattura doc. 24 si riferisce alla pubblicità doc. 29.
4) vero che le fatture docc. 25, 27 e 28 si riferiscono tutte alla pubblicità doc. 30, che a sua
volta era allegata alle riviste indicate dalle fatture ora dette
5) vero che la fattura doc. 26 si riferisce alla pubblicità doc. 31
6) vero che il doc. 33 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 33 cor-risponde a verità
7) vero che il doc. 34 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 34 cor-risponde a verità
8) vero che il doc. 35 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 35 cor-risponde a verità
9) vero che il doc. 36 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 36 cor-risponde a verità
10) vero che il doc. 37 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 37 cor-risponde a verità
11) vero che il doc. 38 contiene un elenco esemplificativo dei seminari cui ha par-tecipato
G per la presentazione del suo software iweb; e vero che i dati ivi indicati
corrispondono a verità
12) vero che il doc. 39 contiene un elenco esemplificativo delle pubblicità relative ad iweb;
e vero che le pubblicità ivi elencate sono quelle indicate dal doc. 40.
Si indicano come testi i seguenti signori:
• LR, XXX, dipendente G, sui capitoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
• GM, XXX, ex dipendente G, sui capitoli
3,4,5,11
• AG, XXX, dipendente G, sui capitoli 3,4,5,11
• AM, XXX, dipendente DI, sui
capitoli 2,5,12
III -
forfettario spese ex art. 14 TP.
Per il convenuto:
in via pregiudiziale di rito,
domande avversarie,
nostra seconda memoria ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. , sub §§ 2 – 5;
2)
nostri scritti difensivi;
4)
titolarità di GI S.r.l.,
cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
5) in via istruttoria, respingere i capitoli di prova testimoniale proposti dall'attrice, per le
ragioni esposte nella nostra terza memoria ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. , sub §§ da
6 a 9;
6)
competenze e onorari del presente procedimento, oltre a IVA e CPA.
*****
1.1 Con atto notificato il DD/MM/2013, la società GI S.r.l. citava in
giudizio le società A Inc., AI S.r.l. e ARI S.r.l., deducendo che:
-
aveva realizzato un software denominato “iweb”, che consentiva la produzione di siti
internet e applicazioni web, ottenendo importanti riconoscimenti da IBM e acquisendo una
forte visibilità sul mercato e una certa notorietà su internet;
- G era titolare di un marchio di fatto costituito dal segno denominativo “iweb”,
utilizzato dall’inizio del 2004 per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42;
- G possedeva un secondo marchio di fatto, anch’esso utilizzato dal 2004, costituito
dal segno denominativo “iweb”, da una raffigurazione grafica (un camaleonte stilizzato) e
da un pay-off costituito dalle parole “improve yourself” per i prodotti e i servizi indicati
dalle classi 9 e 42 ;
- G era titolare di un marchio registrato n. 1.088.372 uguale al secondo marchio di
fatto, richiesto il 30 settembre 2004 e registrato il 22 gennaio 2008 per la classe 42;
- il programma di G era destinato a girare sui server della serie “i” di IBM e a
funzionare specialmente con hardware e software di IMB ;
- A era titolare del marchio comunitario “iWeb” depositato in data 24 aprile 2006 e
registrato in data 30 gennaio 2008 per le classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; A aveva dato in
licenza d’uso tale marchio alle società controllate AI S.r.l. e ARI
S.r.l.;
-
di fatto e del marchio registrato da G ed era utilizzato per prodotti e servizi affini a
quelli svolti dalla stessa G;
-
significati ed essendo utilizzata come prefisso di diverse serie di prodotti software e
hardware in circolazione, non di esclusiva proprietà A.
Ciò allegato, l’attrice chiedeva che fosse accertata la contraffazione da parte dei convenuti
del marchio registrato G iweb, con conseguente domanda inibitoria.
1.2. Con comparsa del 12 luglio 2013,
convalidazione del proprio marchio ex art. 54, comma 2 del Regolamento (CE) n.
207/2009,poiché l’attrice aveva instaurato l’azione decorsi cinque anni dal deposito del
marchio.
n. 1088372, di titolarità di GI S.r.l.,
era descrittiva dei servizi di progettazione e sviluppo di hardware e software
l’attrice aveva agito in malafede, nel tentativo di capitalizzare la notorietà già acquisita dai
marchi A.
- i prodotti A erano distribuiti in Italia tramite le società AR, che operava in
qualità di titolare dei negozi al dettaglio AS, e AI, che si occupava
prevalentemente dei servizi di marketing e supporto alla vendita;
- tra i prodotti A si annoveravano i computer iMac, fissi e portatili, iPod, iPhone, iPad,
il sistema operativo iOS, iTunes, il negozio di musica online iTunes Store, il sistema di
archiviazione dati iCloud;
- il marchio iWeb di A era stato depositato in Nuova Zelanda il 17 novembre 2005;
successivamente A aveva registrato il marchio a livello comunitario con n. 5035803,
con rivendicazione di priorità del marchio neozelandese, il 30 gennaio 2008;
- A aveva creato una famiglia di marchi che contava, alla data di registrazione del
marchio “iWeb”, almeno 18 segni contraddistinti dal prefisso “i”;
-
rafforzare l’idea della famiglia alla quale gli stessi appartenevano;
-
G; i requisiti di funzionamento del software iweb di G confermavano una
destinazione particolare di tale software: l’uso del segno iweb da parte di G era
sempre stato indirizzato ad una clientela di nicchia, altamente specializzata,
sostanzialmente diversa dal software iWeb di A, essendo il software di G
destinato a girare sui server IBM;
-
sufficienti ad escludere qualsiasi rischio di confusione, infatti, il marchio “i” di A
possedeva un’elevata capacità distintiva di cui invece non godeva il marchio di G,
dal contenuto altamente descrittivo dei servizi offerti.
-
marketing, aveva indissolubilmente legato la propria immagine e i propri prodotti al
prefisso “i”, consolidando una vera e propria famiglia di marchi.
-
partire dal giugno 2005, come riferito dallo stesso attore nel doc. 2 da esso prodotto, e non
dal 2004;
- alla data di deposito del marchio di G (30 settembre 2004), ovvero alla data in cui
l’attrice asseriva l’esistenza del marchio di fatto iweb (inizio 2004), i marchi A della
famiglia “i” e, più in particolare, i marchi iMac, iTunes, iPod, erano già affermati sul
mercato e riconosciuti quali marchi indissolubilmente legati tra loro e ad A;
-
il marchio A, giovandosi nel frattempo della notorietà della famiglia di marchi alla
quale lo stesso apparteneva. Aveva pertanto registrato il marchio in mala fede.
1.3. A fronte dell’ampliamento dell’oggetto del processo, con la proposizione da parte
delle convenute della domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato dalla
controparte per carenza di novità e malafede,
memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n 2 c.p.c. , reconventio reconventionis di
convalidazione del proprio marchio.
1.4. Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del DD/MM/2014, nella quale la
causa è stata assegnata in decisione al collegio, con concessione dei termini per il deposito
delle memorie conclusionali .
contraffazione, si procede all’esame dell’eccezione di convalidazione del marchio “iWeb”
registrato da A.
tollerato, per cinque anni consecutivi, l’uso del marchio comunitario posteriore di cui la
convenuta A è titolare.
- G è titolare del marchio “Iweb” n. 1.088.372, dep il 30 settembre 2004 e registrato
il 22 gennaio 2008 e, quindi, in data anteriore a quello registrato da A (doc. 5,
fascicolo attore);
è stato registrato in data 30 gennaio 2008; il marchio è stato dato in licenza d’uso alle
controllate AI S.r.l. e ARI S.r.l. (doc. 4, fascicolo convenuto);
notifica alle convenute in data 24 gennaio 2013. La notifica si è perfezionata per la
convenuta AI S.r.l in data 28 gennaio 2013, per ARI S.r.l. in data
29 gennaio e, per A Inc., in data 15 febbraio 2013.
2.3.
anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario
posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può domandare la
nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore.
convalida, ai fini del decorso del termine di cinque anni, sono necessarie la conoscenza
dell’uso del marchio e la registrazione del marchio tollerato.
gennaio 2008, la tolleranza di G, qualora fosse accertata la conoscenza dalla data di
registrazione circostanza non decisiva nel caso in esame- avrebbe dovuto cessare entro il
30 gennaio 2013, e cioè decorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio
posteriore (Corte di Giustizia, 22 settembre 2011, caso BB; Cass. 27
novembre 2013 n. 26498).
decorre, infatti, dalla data di registrazione del marchio e non può incominciare a decorrere
a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare abbia
provveduto e ottenuto in seguito la registrazione, essendo quattro le condizioni necessarie
per la integrazione della fattispecie: - la registrazione del marchio posteriore nello stato
membro interessato; il deposito in buona fede del marchio posteriore; l’uso del marchio
posteriore da parte del titolare nello stato membro in cui è stato registrato; la conoscenza
da parte del titolare del marchio anteriore della registrazione e dell’uso dopo la sua
registrazione.
l’atto di citazione è stato notificato in data 24 gennaio 2013, e quindi anteriormente al
decorso dei cinque anni dalla data della registrazione del marchio A (avvenuta in data
30 gennaio 2008), l’eccezione va rigettata, non essendo decorso il termine richiesto per la
convalidazione, e ciò anche a prescindere da ogni altra valutazione in tema di conoscenza
da parte di G dell’uso del marchio in oggetto.
successiva non rileva ai fini che interessano, in quanto, per la nota scissione degli effetti
della notifica nei confronti del notificante e del destinatario, la notifica produce nei
confronti del notificante i suoi effetti sin dal momento della consegna all’ufficiale
giudiziario, subordinatamente alla condizione del perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario (Corte Cost 2371/2004 n 28; Corte Cost. n
477/2002).
alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento nei confronti del
destinatario, la notifica si considera perfezionata per il notificante in un momento diverso e
anteriore, ponendolo al riparo da ogni decadenza che possa nel frattempo maturare.
effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di attività non riferibili
al notificante, ma a soggetti diversi - ufficiale giudiziario e agente postale- del tutto
estranee alla sua disponibilità.
3.1.
merito della domanda di contraffazione proposta da G con riguardo ai seguenti
marchi, registrati e di fatto:
- marchio di fatto costituito dal segno denominativo “iweb”, utilizzato asseritamente
dall’inizio del 2004, per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42;
- marchio di fatto, asseritamente utilizzato dal 2004, costituito dal segno denominativo
“iweb”, da una raffigurazione grafica (un camaleonte stilizzato) e da un pay-off costituito
dalle parole “improve yourself” per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42 (doc. 22,
23, fascicolo attore);
settembre 2004 e registrato il 22 gennaio 2008 per la classe 42 (doc. 5 attore).
3.2.
marchio “iWeb”, rappresentato dal segno complesso costituito dal camaleonte e dalla
parola eweb, nel corso del 2004, mediante pubblicità su riviste specializzate per utenti IBM
(doc 25, 26, 27, 28 attrice).
componente figurativa del camaleonte- è di poco antecedente alla data di deposito della
domanda di registrazione, come peraltro allegato dalla stessa attrice ( si vedano, in
particolare le pubblicazioni sulla riviste più risalenti, non rilevando quelle successive alla
data di registrazione).
fatto, non può ritenersi prova sufficiente l’uso occasionale o sporadico di un segno.
qualificante dell’uso è la notorietà “ qualificata” acquisita presso il pubblico a seguito del
diffuso radicamento della forza distintiva del segno (T. Milano, 14 maggio 2012).
principalmente nella veste grafica sopra descritta, non ha acquisito una notorietà tale da
consolidarsi come marchio di fatto, garantendo al titolare il diritto di vietare a terzi l’uso
del medesimo marchio.
G, non sono idonei a provare la notorietà dei segni di fatto rivendicati da A.
è sottoriprodotto. Trattasi di segno complesso, costituito dalla componente denominativa
iweb e da quella figurativa costituita da un camaleonte, oltre alla presenza di pay-off
costituito dalle parole “improve yourself”:
Il segno registrato da A, solo denominativo, è il seguente: IWEB.
valutazione comparativa dei due segni.
raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in
conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento
complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso
di specie (CGCE, 10 aprile 2008, caso A/MM; CGCE, 12 giugno 2008, caso
O2);
dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e basandosi sulla percezione di
tale consumatore, “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” (CGCE
3 settembre 2009, ADSC);
infine, di quello concettuale.
singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominative o figurative che
siano, non essendo configurabile un’astratta gerarchia, la cui tutela si rifletta sull’intero
marchio complesso.
componente figurativa di fantasia, fortemente caratterizzante, rappresentata dalla
raffigurazione di un camaleonte, che non è stata riprodotta dalla convenuta.
diffusione, nel settore informatico, della vocale iniziale I.
di tale segno è allegata e documentata da entrambe le parti: l’attrice, invero, ha allegato
l’esistenza di segni IBM, tutti preceduti dalla vocale “i”, ma anche di segni appartenenti
ad altri soggetti terzi preceduti dalla medesima vocale (sub doc. g), mentre la convenuta
A, per invocare l’appartenenza del segno IWEB, da essa registrato, a una medesima
famiglia di marchi, ha allegato l’ esistenza, a quella data, di altri segni di cui era titolare,
preceduti tutti dalla medesima vocale (il marchio nazionale e quelli comunitari
denominativo e figurativo iMac dep., il primo, nel 1993, il secondo nel 1998 e il terzo nel
2000, il marchio comunitario denominativo iBOOK dep nel 1999, il marchio comunitario
iMOVIE dep nel 2000, i marchi comunitari denominativi iDVD e iTUNES, entrambi dep
nel 2000, iPOD e iPHOTO, depositati nel 2001, iPHONE dep nel 2002).
ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia sufficiente l’identità fonetica per fare
ritenere la sussistenza di un rischio di confusione presso il pubblico dei due segni in
conflitto, in quanto:
hardware e software e, comunque, di uso comune nel settore informatico; si tratta,
pertanto, di un marchio debole.
da A, è un elemento di fantasia, fortemente distintivo agli occhi del consumatore.
componente figurativa dalla forte connotazione distintiva e ad aspetti più marginali, quali i
caratteri delle lettere che compongono la parte denominativa.
“normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, ha un livello di
attenzione piuttosto elevato.
dalla documentazione in atti- prova che il segno è indissolubilmente legato, da un arco di
tempo consistente, a prodotti IBM e alle riviste IBM ( si vedano documenti attore, sub c),
d) e 34, nel quale si fa riferimento solo a clienti in possesso di server iseries di IBM).
(G) erano ab inizio e sono sempre rimasti ricollegabili/ricollegati al mondo di IBM
e precisamente degli sviluppatori di software che girano sui sistemi IBM”( cfr memoria
18 novembre 2013 p 13) . “ I marchi nascono come relativi ad un software destinato a
venire applicato con i prodotti hardware e software della serie i di IBM. E questo
messaggio è perfettamente chiaro al consumatore di riferimento” (cfr memoria cit. p 11).
3.3.3.
contenuto descrittivo, le varianti concernenti i caratteri grafici e, soprattutto, tra queste la
forte distintività della raffigurazione del camaleonte, il livello del consumatore medio
della categoria dei servizi tecnologici “normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto”, oltre alle effettive modalità d’uso dei segni e, in particolare, allo specifico
bacino di utenza dei segni dell’attrice, collegato al software IBM e, quanto alla convenuta,
all’ accostamento del suo segno con il noto segno “A”, depongono per la esclusione
del rischio di confusione tra i due segni in conflitto e, quindi, per l’assenza di pericolo di
confusione sulla diversa provenienza dei detti segni.
concreto con riguardo al contesto in cui i segni sono utilizzati, alle circostanze che
contraddistinguono tale uso e a tutti i fattori pertinenti ( ex plurimis, CGCE 12 giugno
2008, causa C-533/06; Trib. Milano, 15 maggio 2014).
G è rappresentato dalla componente denominativa.
il cuore del marchio, ciò non rappresenta una regola in assoluto.
e complessiva dei marchi.
ritenersi automaticamente dominante l’elemento denominativo, ma la valutazione va fatta
in concreto (cfr CGCE 17 luglio 2008 , causa C-488/06 punto 55).
natura descrittiva del segno WEB determina la prevalenza della componente figurativa, che
è invece fortemente caratterizzata.
G, per un arco di tempo consistente, “sempre rimasto ricollegabile/ricollegato al
mondo di IBM” e “destinato a venire applicato con i prodotti hardware e software della
serie i di IBM”, comunicando un messaggio “perfettamente chiaro al consumatore di
riferimento”.
marchio italiano iweb n. 1088372 di titolarità di G, per il carattere descrittivo della
componente denominativa e per la mancanza di novità, data la presenza della famiglia di
marchi A, preceduti dalla “i”.
4.2.
reconventio reconventionis di convalidazione del suo marchio.
La detta domanda è stata, però, formulata da G, per la prima volta, nella memoria
istruttoria ex art. 183 n 2 c.p.c. e, quindi, è tardiva ai sensi dell’art. 183 quinto comma
c.p.c.
4.3
comparativa di marchi, la domanda riconvenzionale non è fondata.
descrittiva di servizi di software e hardware, il segno registrato da G presenta
elementi fortemente caratterizzanti, per la presenza della componente figurativa del
camaleonte.
anche se una delle componenti è descrittiva di servizi informatici.
le ragioni dette, a inficiare la sua validità la presenza sul mercato di numerosi altri segni
preceduti dalla vocale “i”, siano essi o meno appartenenti alla famiglia di marchi di A.
raffigurazione del camaleonte stilizzato, con il pay-off “improve yourself”, è stato
registrato ed utilizzato da G prima che A lanciasse il software iWeb sul
mercato.
caratterizzato della componente figurativa.
alla data della domanda di registrazione del segno da parte di G non facevano parte
solo della famiglia di marchi di A, ma anche di numerosi altri soggetti, e non
costituivano, di per sé, elemento sufficiente per creare confusione sull’origine dei servizi .
certamente l’unico di cui tenere conto ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio
di confusione.
a una “famiglia” non è sufficiente a fondare tale rischio.
confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esisteva un rischio che
il pubblico di riferimento potesse credere che il marchio G, di cui è stata chiesta la
registrazione per primo, facesse parte della serie di marchi invocata dalle convenute.
privo, al momento della registrazione, del requisito della novità, essendosi limitata A
ad allegare l’esistenza a quell’epoca della famiglia di marchi non comprendente il marchio
iWeb; circostanza in concreto, nel caso in esame, non sufficiente a generare confusione
sull’origine dei servizi .
4.4.
non ha provato che G avesse consapevolmente creato tale marchio per porsi sulla
scia dei marchi “i” di A, essendo verosimile, piuttosto, che G avesse voluto
generare nel pubblico il collegamento, effettivamente esistente, tra il suo “iweb” e i
software e hardware IBM, su quali esso era destinato a funzionare.
5.
confusione, va altresì rigettata la domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art.
2598 n 1, per uso da parte delle convenute di segno idoneo a causare rischi di confusione
per il pubblico.
6.
ad eccezioni, che hanno avuto una rilevante incidenza nell’economia del processo e nelle
difese delle parti, comportano la compensazione delle spese processuali nella misura dei
2/3. L’attrice G è pertanto condannata a rifondere alle società convenute il residuo
1/3 delle spese processuali, liquidate, per l’intero, tenuto conto dello scaglione
indeterminabile, di complessità alta, di cui al DM 150/2014 , ratione temporis applicabile, e
degli aumenti ex art. 4 comma 1 e 2, in complessive euro 20.100,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da GI SRL nei
confronti di A INC., AI SRL e ARI SRL, e
su quelle proposte in via riconvenzionale da queste ultime nei confronti della prima, ogni
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)
2)
e ARI SRL.
3)
SRL alla rifusione parziale, nella misura di un terzo, in favore delle convenute, delle spese
processuali, liquidate, per l’intero, in complessive euro 20.100,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’ art. 132, comma 2, c.p.c. , si dà atto che il Presidente
del Collegio giu1 non può sottoscrivere la sentenza, poiché deceduto in
Milano in data DD/MM/2015.
La sentenza viene pertanto sottoscritta dal componente più anziano del Collegio come
sopra costituito, giudice estensore, giu2.
Il componente più anziano del Collegio ex art. 132, comma 2, c.p.c. e
giu2