Sentenza 10829/2014 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
Sentenza n. 10829/2014
pubbl. il 08/09/2014
RG n. 4027/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
giu1 pres. giu2 giud. rel. giu3 giud.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente
TRA
FS s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, presso lo studio dei procuratori avv.ti RG e GS che la
rappresentano e difendono;
- attrice - E
C Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, presso lo studio del procuratore avv. KM che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti MB e MB del foro di XXX;
- convenuta – diritto di marchio.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “In via pregiudiziale
- respingere l’eccezione di carenza di giurisdizione / competenza avanzata da C, siccome infondata per i motivi dedotti nella narrativa degli atti depositati;
Nel merito
1. Accertare e Dichiarare l’assenza di contraffazione dei marchi CE C nn. 5049192 e 1086145 ad opera dei marchi CG di cui ai titoli:
- italiano n. 1320489 del 21.07.2010 e
- CE n. 8493983 del 01.02.2010,
per i motivi di cui in narrativa;
2. Ordinare la pubblicazione della sentenza per 3 (tre) volte consecutive su quotidiani a tiratura nazionale con caratteri tripli del normale, a cura di FS ed a spese della convenuta, con riserva di specificare le testate;
3. Fissare una congrua penale, comunque non inferiore a € 1.000,00=, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
dell’emananda sentenza.
In via di riconventio riconventionis
4. Accertare e Dichiarare la nullità dei marchi verbali C di cui ai titoli:
- CE n. 5049192 del 02.08.2007 e
- CE n. 1086145 del 18.08.2011,
per i motivi tutti dedotti nella narrativa degli atti depositati;
In via istruttoria:
chiede
5. Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
I. “Vero che MM, precedente titolare del marchio CG, depositava la domanda di registrazione del marchio in parola in data 17.09.2008, come da doc. 2 che si rammostra al teste?”;
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
II. “Vero che MM, precedente titolare del marchio CROSS GYM, quantomeno sin dal settembre 2008 commercializzava i propri prodotti e contraddistingueva la propria attività con il marchio CG?”
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA;
Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
III. “Vero che FS, il DD ed il DD/MM/2009, organizzava presso la propria palestra di XXX e su richiesta di C i corsi di certificazione internazionale degli istruttori crossfit?”;
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
(Doc. 10: Fotoriproduzioni First Level Certificate C del MM/2009 pagina web certificata Hasbot tratta dal sito www.XXX.com)
(Doc. 11: Video First Level Certificate C del MM/2009, Video Sectional 2010, Video First Level Certificate C del MM/2010, Video First Level Certificate C del MM/2011 - certificati Hasbot)
IV. “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, FS metteva a disposizione degli istruttori crossfit e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il materiale e l’attrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal marchio CROSS GYM?” (cfr doc. 10 e 11 cit.)
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
V. “Vero che FS, il 20 ed il 21 marzo 2010, organizzava su richiesta di C la gara internazionale di
qualificazione ai crossfit games, valida per tutto il Sud Europa (Sectional)?”
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
(Doc. 12: Fotoriproduzioni Sectional 2010 e pagina web certificata Hasbot tratta dal sito www.xxx.com)
VI. “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, FS allestiva una palestra ad hoc per l’evento con materiale ed attrezzature sportive a marchio CROSS GYM?” (cfr. docc. 11 e 12 cit.)
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR)
VII. “Vero che FS l'8 e 9 maggio 2010, organizzava presso la propria palestra di XXX e su richiesta di C i corsi di certificazione degli istruttori crossfit?”; (cfr. doc. 11, cit.)
(Doc. 13: pagina web www.crossifit.com con certificazione hasbot);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR);
VIII. “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, FS metteva a disposizione degli istruttori crossfit e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il materiale e l’attrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal marchio CROSS GYM?” (cfr docc. 11 e 13 cit.);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR);
IX. “Vero che FS, l'9 e il 9 gennaio 2011, organizzava presso la palestra di XXX e su richiesta di C i corsi di certificazione internazionale degli istruttori crossfit?”; (cfr. doc. 11, cit.)
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR, Sig. DDA, Sig. DP);
X. “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, FS metteva a disposizione degli istruttori crossfit e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il materiale e l’attrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal marchio CROSS GYM?” (cfr doc. 11 cit.);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Sig.ra VC, Sig. ES, Sig. DG, Sig. DR, Sig. DP);
XI. "Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede, FS metteva a disposizione degli istruttori crossfit e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il materiale e l’attrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal marchio CROSS GYM?” (cfr 11 cit.);
XII. “Vero che, Ella ebbe a scrivere/ ricevere le comunicazioni email che Le si rammostrano?" (cfr. doc. 55);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. UA; Mr. DC e Mrs. NC, Mr. TB);
6. Disporsi, indagine demoscopica finalizzata a rilevare la percezione del significato presso gli utenti qualificati del nome crossfit, quale nome generico indicante un metodo di allenamento.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per la convenuta: “- in via principale, preliminarmente:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità/decadenza dei marchi comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.192 e n. 1.086.145 proposta dall'attrice in via di reconventio reconventionis solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 VI cornma c.p.c., in quanto tardiva;
2) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale dei marchi comunitari presso il Tribunale delle Imprese di Milano a conoscere dell'azione di nullità/decadenza dei marchi comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.I92 e n. 1.086.145 esercitata dall'attrice, essendo di competenza dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante;
- in via subordinata, nel merito:
3) respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
- in via riconvenzionale:
4) accertare e dichiarare che FS S.r.l. - utilizzando i marchi "CROSSGYM" nell'Unione Europea - ha posto e pone in essere una contraffazione dei marchi comunitari della convenuta meglio indicati in narrativa, nonché atti di concorrenza sleale;
5) inibire a FS S.r.1. ogni ulteriore utilizzazione nell'Unione Europea - come marchio, insegna, nella pubblicità (anche via internet) ed in qualunque forma di comunicazione d'impresa diretta al pubblico o agli addetti ai lavori nonché, più in generale, in ogni altra forma dei segni "CROSSGYM", nonché di ogni altro segno confondibile con i marchi comunitari CrossFit dell'attuale esponente;
6) dispone a carico di FS S.r.l. una penale di 2.000 Euro (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni eventuale singola violazione dell'ordine inibitorio emesso in accoglimento della conclusione n. 5 e di 5.000 Euro (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di inottemperanza del medesimo ordine inibitorio;
7) accertare e dichiarare la nullità del marchio "CROSSGYM" italiano n. 1.320.489 di titolarità di FS S.r.l.;
8) dispone - a spese e cura di FS S.r.l. (o, in caso di inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando la convenuta a provvedervi autonomamente, ma sempre a spese di FS S.r.l.) - la pubblicazione per due volte della sentenza (o del suo dispositivo o di un estratto) sul "Il Corriere della Sera" e su "La Repubblica", con l'indicazione delle parti in grassetto e con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto del testo, nonché infine in posizione e con dimensioni immediatamente evidenti all'apertura del sito - sulla pagina iniziale dei siti
http://www.xxx.com e http://xxx.com, nonché su almeno uno dei motori di ricerca più rappresentativi;
9) condannare FS S.r.l. al risarcimento del danno, anche d'immagine, cagionato alla convenuta, ovvero alla restituzione alla convenuta dei profitti realizzati a causa della contraffazione qualora questi eccedano il danno, nella misura che risulterà dall'istruttoria ovvero - in subordine - secondo la liquidazione equitativa del Giudice;
- in via istruttoria:
10) ordinare a FS S.r.l. l'esibizione – eventualmente anche per estratto - delle scritture e dei libri contabili relative ai fatturati realizzati con la contraffazione, nominando eventualmente un Perito d'Ufficio che esamini i documenti esibiti per individuare ed estrarre le parti rilevanti (relative a fatturati, volumi di vendita e profitti sin dalla costituzione della società) in modo da garantire la riservatezza dei dati che non appaiano utili per
determinare il danno;
11) disporre consulenza tecnica contabile per determinare i fatturati di FS S.r.l., nonché i profitti in modo da poter – da un lato - determinare il pregiudizio, anche d'immagine, subito dalla convenuta a causa della contraffazione dei propri marchi attraverso l'utilizzo dei segni "CROSSGYM" nonché - dall'altro lato –
individuare il vantaggio economico arrecato a FS S.r.l. dall'utilizzo di tale segno;
12) chiedere ai sensi degli articoli 121 e 121 bis c.p. i. al legale rappresentante dell'attrice o comunque a persona responsabile delle relative attività, le opportune informazioni, da acquisirsi eventualmente anche tramite interrogatorio, circa l'attività di promozione e di vendita in Europa di prodotti e servizi a marchio CROSSGYM, nonché il nominativo di soggetti implicati nella promozione, produzione e vendita in Europa di prodotti e servizi recanti il marchio CROSSGYM, o che siano licenziatari o in qualsiasi modo utilizzino il marchio CROSSGYM dell'attrice, con formulazione dei seguenti quesiti:
i) quantità di prodotti e servizi venduti utilizzando il marchio CROSSGYM e relativo fatturato;
ii) numero di palestre/corner attrezzati con prodotti CROSSGYM e/o che sono contraddistinte dal marchio CROSSGYM;
iii) numero di contratti e nominativi dei soggetti coinvolti nella sponsorizzazione/diffusione/uso del marchio CROSSGYM, nonché canone delle relative royalty e fatturato relativo;
iv) nominativo dei clienti ai quali è stata proposta la vendita di prodotti/servizi a marchio CROSSGYM o la licenza o altro contratto relativo al marchio CROSSGYM;
l3) respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice;
14) in subordine, in caso di ammissione della prova per testi o per interrogatorio formale della parte richiesta dall'attrice, ammettere la convenuta a prova contraria sui medesimi capitoli e con gli stessi testi indicati dall'attrice.
- in ogni caso:
15) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.“
FATTO E DIRITTO
La società attrice FS s.r.l. è titolare del marchio nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) e del marchio comunitario n. 8493983 (deposito del 17.8.2009) relativi al segno denominativo CROSS GYM ed ha esposto di aver ricevuto in data 15.9.2011 da parte della convenuta C Inc. una diffida rivolta a ottenere il ritiro dei menzionati marchi.
C Inc. è titolare, invero, di marchi relativi alla denominazione CROSSFIT (marchi comunitari n. 5049192 e n. 1086145, rispettivamente depositati in data 2.5.2006 e in data 13.7.2011) e in data 5.9.2008 aveva stipulato un contratto di franchising con il legale rappresentante della società attrice, MM, non rinnovato alla sua scadenza.
L’attrice ha dedotto la non contraffazione dei marchi della convenuta, posto che il segno CROSSFIT doveva ritenersi nullo per intervenuta volgarizzazione in quanto divenuto denominazione generica di una determinata tipologia di ginnastica.
In ogni caso detto segno doveva ritenersi nullo per carenza di distintività o comunque di debole forza distintiva, trattandosi della mera unione di termini descrittivi dell’attività sportiva che è destinato a contraddistinguere.
Ha chiesto dunque che il Tribunale adito – anche in funzione di Tribunale dei Marchi Comunitari ex Reg. 40/944/CE – dichiarasse la nullità dei marchi comunitari di cui la convenuta è titolare o, in via subordinata, accertasse l’assenza di contraffazione dei segni della convenuta da parte dei marchi CROSS GYM di cui essa è titolare.
Si è costituita la società convenuta C Inc. descrivendo il programma di allenamento individuato dal marchio CROSSFIT creato negli anni ’70 dello scorso secolo dal legale rappresentante di C Inc., GG, l’attività svolta nel tempo per promuovere ed accreditare detto marchio e la sua tecnica di allenamento nonché gli accordi di affiliazione che regolano la concessione del marchio in licenza in tutto il mondo previa frequentazione di corsi preparatori per l’insegnamento del metodo.
Ha rammentato che MM, dopo aver frequentato i corsi di preparazione per acquisire la necessaria qualificazione, aveva aperto in Italia le prime palestre affiliate sottoscrivendo l’accordo di affiliazione e di licenza che, tra l’altro, prevedeva un espresso riconoscimento da parte dell’affiliato della validità del marchio licenziato e l’impegno a non contestarne la validità anche dopo la cessazione del rapporto di affiliazione oltre a tutti gli obblighi di protezione e di uso esclusivo del segno stesso.
Ha affermato di aver rilevato l’abusivo deposito da parte del M del marchio CROSS GYM per gli stessi servizi sportivi promossi dal marchio CROSSFIT, ragione della diffida a suo tempo rivolta all’attrice.
Ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di nullità dei suoi marchi comunitari avanzata da parte attrice, posto che ai sensi degli artt. 96 e 99 Reg. 207/09/CE una domanda di nullità di marchio comunitario può essere sottoposta dinanzi al Tribunale dei marchi comunitari solo in via riconvenzionale.
In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti necessari per poter ritenere integrata l’ipotesi di volgarizzazione del marchio CROSSFIT dedotta dall’attrice e, richiamata la presunzione di validità prevista dall’ art. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE , confermava la sussistenza della lamentata contraffazione e la confusione sull’origine dei prodotti e servizi originata dall’utilizzazione del segno CROSS GYM da parte dell’attrice per la somiglianza tra detti
segni.
Ha dedotto la carenza di novità dei segni registrati da parte attrice e ha chiesto la declaratoria di nullità del marchio nazionale registrato dalla controparte, deducendo altresì a carico della stessa FS s.r.l. il compimento di illeciti concorrenziali riconducibili a tutte le ipotesi previste dall’ art. 2598 c.c. per imitazione confusoria, appropriazione di pregi e per la violazione di impegni contrattualmente assunti dall’ex-affiliato, chiedendo altresì
il risarcimento di tutti i conseguenti danni.
2. In via preliminare devono essere valutate le eccezioni sollevate dalla parte convenuta sia riguardo le domande di nullità dei suoi marchi comunitari avanzate in atto di citazione dall’attrice, sia riguardo alla ritualità delle analoghe domande di nullità svolte da FS s.r.l. in via di reconventio reconventionis nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. previa rinuncia delle originarie domande di nullità avanzate in via principale.
Tali eccezioni risultano fondate.
Se appare pacifico e documentale che parte attrice ha provveduto alla formale rinuncia delle domande di nullità dei marchi comunitari relativi al segno CROSSFIT svolte in via principale in atto di citazione nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. - e che tale rinuncia è stata accettata dalla controparte nella memoria successivamente depositata – tuttavia la riproposizione di dette domande di nullità sotto il profilo di una reconventio reconventionis originata dalla domanda di contraffazione svolta dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio appare effettivamente tardivamente eseguita. In effetti tale nuova domanda è stata formulata non già nella prima udienza di comparizione delle parti, bensì solo nella prima memoria scritta depositata dopo la concessione dei relativi termini. Il tenore testuale dell’ art. 183, comma quinto, c.p.c. (“Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”) non ammette dubbi di sorta quanto al limite temporale dell'esercizio della facoltà dell'attore di proporre una reconventio reconventionis, individuato con precisione dalla norma entro la prima udienza di trattazione della causa perché questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilità e cioè il deposito della memoria di costituzione della parte convenuta contenente le domande ed eccezioni che consentono all’attrice l’esercizio di tale facoltà. Tale disposizione integra per parte attrice un limite generale alla proponibilità di nuove domande, stante le circoscritte finalità assegnate alla prima memoria concessa alle parti ai sensi del comma sesto dell’art. 183 c.p.c. di consentire le “sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Preso atto dunque della rinuncia di parte attrice alla sua domanda di nullità dei marchi di controparte formulata in via principale in atto di citazione, deve altresì pronunciarsi l’inammissibilità della domanda formulata dalla stessa parte quale reconventio reconventionis nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. 3. I marchi comunitari di cui C Inc. è titolare devono ritenersi in questa sede coperti pertanto dalla presunzione di validità espressamente stabilita dall’ art. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE e pertanto non possono essere esaminati nemmeno sotto forma di eccezione i motivi dedotti dalla società attrice a sostegno della sua tesi relativa alla nullità dei marchi della convenuta. Rispetto al profilo dell’accertamento di non contraffazione svolto da FS s.r.l. – e della speculare domanda riconvenzionale svolta da C Inc. quanto invece all’accertamento positivo di detta contraffazione – va rilevato che parte attrice ha contestato la scarsa capacità distintiva del segno CROSSFIT in quanto mera unione di due termini perfettamente comprensibili ancorchè in lingua inglese del tutto descrittivi della tecnica di allenamento cui esso si riferisce, consistente in una filosofia sportiva caratterizzata dal fatto che essa “incrocia” diverse discipline sportive (cross) per raggiungere un’ottimale forma fisica (fit).
Ritiene il Collegio che la pretesa debolezza del marchio in questione non possa ritenersi sussistente nel caso di specie.
Seppure appare evidente che il segno in questione contiene un riferimento alla forma fisica (fit) comprensibile anche per la maggior parte dei consumatori italiani, tuttavia l’immediata identificazione del termine cross con la particolare filosofia di tale disciplina sportiva nei termini indicati dall’attrice appare decisamente ipotesi non sostenibile per il carattere comunque astratto – e dunque non immediatamente percepibile come descrittivo per soggetti che non siano già a conoscenza della filosofia sportiva in questione - che detto termine assume nel contesto del segno per indicare l’utilizzazione in tale tecnica di allenamento di più discipline diverse. In buona sostanza deve riconoscersi che nel caso di specie il neologismo CROSSFIT possiede non irrilevanti profili di distintività, connessi sia all’uso del termine cross in sé che al fatto che esso si compone di due termini dalla cui unione è stata creata una nuova parola. Non può non negarsi ancora che tale segno con l’uso nel tempo, e in particolare con la sua diffusione a livello internazionale ed anche nel nostro Paese – alla quale ha contribuito lo stesso legale rappresentante della società attrice – abbia obbiettivamente rafforzato la sua originaria capacità distintiva, ancorchè gli elementi in atti forniti dalla convenuta non sembrano sufficientemente probanti rispetto all’effettiva integrazione anche di un carattere di notorietà del segno già all’epoca di deposito del primo marchio da parte di FS s.r.l. (2008). Ciò posto, deve essere confermata l’indebita interferenza del segno CROSS GYM con i marchi di parte convenuta.
Invero essi condividono lo stesso termine che appare maggiormente caratterizzante entrambi i segni in esame (CROSS) in unione ad ulteriori termini che hanno minor rilevanza distintiva (FIT/GYM) in quanto diffusamente utilizzati proprio nel settore delle palestre e dell’allenamento sportivo. Evidente deve dunque ritenersi l’indebita e quasi integrale somiglianza dei due segni, fonte di evidente potenzialità confusoria ove si rilevi che essi attengono a prodotti e/o a servizi connessi allo svolgimento di attività sportiva, all’attività di allenamento ginnico e nel contesto della gestione di palestre e centri sportivi. Tale sovrapponibilità di ambiti, ancorchè non completamente coincidente ma comunque pertinente ad un ambito di affinità, appare del tutto sufficiente a determinare un rischio di confusione tra le rispettive attività e prodotti, anche sotto il profilo di un rischio di associazione tra le attività delle parti connesse all’utilizzazione di detti segni. Da quanto precede deve dunque concludersi sia per la contraffazione dei segni registrati da C Inc. che per la nullità del marchio nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) relativo al segno CROSSGYM di cui FS s.r.l. è titolare in relazione al disposto dell’ art. 12, comma 1, lett. a) c.p. i. 4. Quanto alla sussistenza degli illeciti concorrenziali dedotti da C Inc. e connessi all’utilizzazione dei marchi ritenuti contraffattori da parte di FS s.r.l., deve rilevarsi che all’astratta possibilità di cumulo delle tutele sul piano concorrenziale e della tutela dei marchi registrati deve tuttavia fare riscontro in concreto – ove riconosciuta la tutela del marchio – la sussistenza di comportamenti ulteriori e diversi dalle attività connesse all’accertata contraffazione che in concreto denotino una condotta non esclusivamente sovrapponibile a quella già accertata. Nel caso di specie le condotte denunciate anche sotto il profilo concorrenziale non risultano avere specifica autonomia rispetto a quanto già innanzi dedotto quanto alla tutela del marchio e devono pertanto essere considerate in essa assorbite.
5. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per ciò che attiene alla determinazione del danno risarcibile e della sua effettiva ampiezza, tenuto conto che dagli elementi documentali in atti sussisterebbero comportamenti collaborativi tra le parti estesi almeno fino al gennaio 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) preso atto della rinuncia espressa da parte attrice alle domande di nullità di marchi comunitari di parte convenuta e dichiarata la decadenza della stessa attrice quanto alla reconventio reconventionis di nullità dei medesimi marchi formulata nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. , respinge le ulteriori domande avanzate da FS s.r.l. nei confronti di C Inc. con atto di citazione del DD/MM/2011;
2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da C Inc., accertata la contraffazione connessa all’uso del segno CROSS GYM da parte di FS s.r.l. in violazione dei diritti derivanti dalle registrazioni comunitarie del segno CROSSFIT, ne inibisce l’ulteriore utilizzazione in qualsiasi modo e forma e determina la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione di tale inibitoria a decorrere dal termine di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza;
3) dichiara la nullità del marchio nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) relativo al segno CROSS GYM di cui FS s.r.l. è titolare e dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’UIBM;
4) respinge le domande di concorrenza sleale formulate da C Inc.;
5) dispone la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano , nella camera di consiglio del 29 maggio 2014 Il Giudice estensore giu2 Il Presidente giu1