Sentenza 7006/2014 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Sezione A
Sentenza n. 7006/2014
pubbl. il 27/05/2014
RG n. 52846/2012 Repert. n. 5992/2014 del 27/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 giudice giu3 giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 52846 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente
TRA
FD, quale titolare della ditta individuale FS; elett. dom.ta in XXX presso lo studio dei procuratori avv.ti KB e RDS che lo rappresenta e difendono;
- attore - E
FZ; elett. dom.ta in XXX, presso lo studio dell’avv. DM, rappresentato e difeso dagli avv.ti VV e ABZ;
- convenuto – OGGETTO: diritto di marchio.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del DD/MM/2013 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attore: “In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare che, con la contraffazione del marchio e con le ulteriori condotte sleali descritte in atti, il dott. FZ si è reso responsabile della violazione del diritto ex art. 20 d.lgs. 30/2005 nella titolarità di FS nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni di FS ai sensi dell' art. 2598 c.c. ;
- condannare il dott. FZ al risarcimento dei danni derivanti a FS dalla contraffazione del marchio figurativo “Dimagrire con la NEP” e dagli illeciti di concorrenza sleale di cui è causa nella misura di euro 20.000,00 ovvero nella misura emersa in corso di giudizio, eventualmente con valutazione equitativa;
- ordinare ex art. 126 CPI e/o ed ex art. 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza a cura di FS e a spese del dott. FZ, a caratteri doppi del normale, con l’intestazione ed i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani, in edizione cartacea ed on line, (a) “Il Corriere della Sera”, edizione di Brescia, (b) “Il Giornale di Brescia”, (c) “Brescia Oggi”, (d) sulla rivista curata dall’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia “Brescia medica” nonché sul sito internet del dott. FZ, www.xxx.it autorizzando in ogni caso FS ad effettuare analoga pubblicazione sui propri siti internet www.dimagrireconlanep.it, www.dimagrireconalnep.com, www.epndiet.com; - condannare il dott. FZ ai sensi dell’art. 124 CPI a corrispondere a FS una penale nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza da parte del dott. FZ.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Per il convenuto: “In via principale: rigettare le avversarie domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la responsabilità in capo al convenuto per la violazione della proprietà intellettuale di controparte, accertare la totale buona fede del convenuto per i motivi di cui alla parte motiva e, comunque accertarsi la condotta volutamente omissiva di FS nel non voler intimare con mezzi conoscibili il Dott. Z e, conseguentemente, ridurre secondo equità il richiesto risarcimento.
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria: ferme ed impregiudicate le contestazioni relative agli atti ed ai documenti allegati da controparte e senza inversione dell’onere probatorio, si insiste per l’ammissione di prova per testi sulle specifiche circostanze dedotte nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta, così come capitolate nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. qui integralmente riportata:
1. Vero che, il Dott. Z, in data DD/MM/2012, letto il contenuto dell’avversario atto di citazione, provvedeva il giorno stesso ad eliminare dal proprio sito il materiale riconducibile a FS?
2. Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede, il Dott. Z mi riferiva di voler provvedere a detta eliminazione in quanto aveva il giorno stesso ricevuto un atto giudiziario dal quale aveva appreso che il materiale stesso era soggetto a vincolo di utilizzo?
A testi citando: Sig.ra AM, da XXX e SZ da XXX. “
FATTO E DIRITTO
1. L’attore FD ha esposto che la sua ditta individuale FS gestisce e coordina dal 2009 una rete di studi medici operanti nel settore del dimagrimento e della cura dell’obesità, i quali sono affiliati alla stessa FS ed adottano la metodologia denominata Nutrizione Enterale Proteica (NEP) o Nutrizione Enterale Chetogeno (NEC). FS è altresì titolare del marchio nazionale registrato Dimagrire con la NEP n. 1426420 (deposito del 14.10.2010), del marchio figurativo Epn diet n. 1477817 (deposito del 2011) nonché del marchio Nutrizione Enterale Proteica n. 1426419 (deposito del 14.10.2010) che contraddistinguono appunto la rete di studi medici che operano utilizzando il metodo dimagrante NEP. Illustrate le modalità di affiliazione degli studi medici posta in essere da FS e i rapporti propri di tale rapporto di affiliazione, ha esposto che nel gennaio 2011 il convenuto FZ aveva contattato FS per conoscere le metodiche di formazione e di affiliazione relative al sistema NEP, mentre nel dicembre dello stesso anno l’attore aveva rilevato che all’interno del sito web del convenuto (www.xxx.it) compariva una sezione tematica contenente una scheda illustrativa della Nutrizione Enterale Proteica – ripresa dal sito web dell’attore denominato www.dimagrireconlanep.it - unitamente al marchio Dimagrire con la NEP.
Nonostante la diffida immediatamente trasmessa a controparte dette utilizzazione di marchio e di contenuti proseguivano fino ad almeno al luglio 2012.
Ha contestato dunque al convenuto la violazione dei diritti sul marchio registrato di cui FS è titolare, la condotta di illecito confusorio e di appropriazione di pregi di cui all’ art. 2598 c.c. , ha chiesto l’adozione di inibitoria nei confronti del medesimo convenuto all’ulteriore continuazione di tali illeciti con condanna del medesimo al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
Il convenuto FZ si è costituito nel giudizio, contestando in via preliminare di aver ricevuto risposta alla mail del gennaio 2013 con la quale aveva chiesto informazioni a controparte né alcuna ulteriore comunicazione, sicchè solo alla ricezione della notifica dell’atto di citazione aveva immediatamente provveduto alla rimozione dei contenuti contestati.
L’assenza di riscontri alla sua richiesta di informazioni lo avevano indotto a ritenere di poter liberamente utilizzare i materiali prelevati dal sito di controparte, ivi compreso il segno distintivo in questione che all’epoca non era nemmeno registrato in quanto pendente la relativa domanda. In ogni caso egli non aveva tratto beneficio alcuno da tali pubblicazioni, né alcun danno controparte avrebbe ricevuto da detto comportamento e contestava quindi anche l’entità del risarcimento richiesto nei suoi confronti. 2. Il fatto storico non appare in effetti contestato. Il convenuto FZ ha ammesso di aver pubblicato sul proprio sito www.xxx.it i contenuti descrittivi del metodo Nutrizione Enterale Proteica (NEP) (v. docc. da 15 a 17 fasc. attrice) che risultano conformi a quanto pubblicato dall’attore sul sito www.dimagrireconlanep.it (v. doc. 21 fasc. attrice). La pubblicazione di tali contenuti era anche accompagnata dalla riproduzione del marchio figurativo Dimagrire con la NEP di cui FD è titolare. Dalle stesse argomentazioni delle parti risulta che la pubblicazione di detti contenuti si sia protratta fino al luglio 2012, non essendovi prova della perdurante presenza dei medesimi oltre i primi giorni di luglio, momento in cui parte convenuta – ricevuta la notifica dell’atto di citazione – avrebbe provveduto alla rimozione degli stessi. Risultano dunque confermate le doglianze svolte dall’attore quanto all’indebita testuale ripresa di contenuti prelevati dal suo sito web – nessuna prova circa la presenza dei medesimi contenuti su altri siti web di terzi ha introdotto parte convenuta – con violazione pertanto quantomeno dei diritti di utilizzazione economica dei predetti testi. Confermata altresì è l’indebita riproduzione del marchio registrato di cui il D risulta titolare, a nulla rilevando in contrario che all’epoca di tale abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’ art. 15, comma 2 c.p. i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Quanto alle ipotesi di concorrenza sleale evocate da parte attrice, esse possono ritenersi del tutto assorbite dalle violazioni attinenti ai diritti di cui l’attore è titolare rispetto ai testi ed al marchio innanzi considerati.
3. Quanto al risarcimento dei danni richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che la vicenda non pare aver avuto rilevanti conseguenze sul piano economico, stante la modesta diffusione del sito di parte convenuta e l’obbiettiva circostanza che egli non poteva rendere alcun servizio a terzi imperniato sulla metodologia NEP di cui non poteva avere nozione alcuna al di là della sua generale spiegazione. Il danno comunque derivabile dall’indebita appropriazione dei testi innanzi menzionati e dall’utilizzazione del marchio di parte attrice – rispetto al quale l’uso ha determinato comunque un pericolo di confusione nel pubblico per aver obbiettivamente ingenerato l’impressione dell’esistenza di rapporti di affiliazione o di collaborazione tra le parti in causa – deve dunque essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del tempo per il quale si è protratta tale condotta e in relazione al presumibile ambito di diffusione della stessa.
Stima pertanto equo il Collegio condannare parte convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.
Il circoscritto ambito di diffusione dell’illecito induce il Collegio a respingere l’istanza di pubblicazione della sentenza, provvedimento che risulterebbe del tutto esorbitante rispetto all’effettiva rilevanza e diffusività del fatto. La mancata richiesta di emissione di inibitoria impedisce l’applicazione della penale di cui al comma 2 dell’art. 124 c.p. i.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da FD, quale titolare della ditta individuale FS nei confronti di FZ con atto di citazione del 28.5.2012, accerta l’indebita utilizzazione da parte di quest’ultimo mediante la loro riproduzione sul sito www.xxx.it di testi pubblicati da parte attrice nonché del marchio registrato n. 1426420 relativo al segno Dimagrire con la NEP di cui l’attore è titolare;
2) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore per gli illeciti accertati liquidato nella misura di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
3) respinge le ulteriori domande svolte dall’attore;
4) condanna parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 2.350,00 (di cui € 250,00 per spese ed € 2.100,00 per compensi) oltre oneri di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2014. Il Giudice estensore giu3 Il Presidente giu1