Ordinanza 62095/2013 della Tribunale Di Milano Specializzata In Materia Di Impresa Sezione A Civile
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 62095/2013,
indicato,
PSBDM, con l’avv. GC, come da mandato a
margine del ricorso
- RICORRENTE -
NTSB S.R.L., in persona del legale rappresentante con l’avv. LR,
come da mandato a margine della memoria difensiva
e di
GD, con l’avv. LR, come da mandato a margine della memoria
difensiva
- RESISTENTI-
ha pronunciato la seguente
-era proprietaria dell’impresa teatrale che aveva svolto la propria attività sin dal 1966 con la
denominazione “Teatro San Babila” e con l’insegna “Teatro San Babila”;
-
anche il marchio di fatto, costituito dalla scritta “Teatro San Babila”, posta prima alla destra e poi
alla sinistra della rappresentazione grafica di una colonna, con alla sommità una statua riproducente
un leone;
-aveva affittato l’azienda “Teatro San Babila” alla società TEB s.r.l. per il periodo settembre
2002 giugno 2009;
- il sig. D aveva richiesto ed ottenuto in data il 19 dicembre 2007 la registrazione di un
marchio del tutto simile a quello usato dalla PSB e ad insaputa della medesima.
- Successivamente al rilascio dell’azienda “Teatro San Babila da parte dell’affittuaria società TEB s.r.l., di cui il sig D era amministratore,
segni distintivi dell’azienda “Teatro San Babila” e specificamente: la denominazione “Teatro San
Babila” con anteposto il termine nuovo, il marchio Teatro San Babila-con l’aggiunta del termine
nuovo-, il nome a dominio www.teatrosanbabila.it, l’indirizzo di posta elettronica
info@teatrosanbabila.
denominazione, del marchio e del nome a dominio contenente la dicitura “Teatro San Babila”,
fissazione di penale adeguata
1.2. All’udienza fissata per la discussione del ricorso, il giudice, verificato che la notifica nei
confronti del sig. D non si era perfezionata, fissava l’udienza del DD/MM/2013, nella
quale, sentite le parti e tentata la conciliazione, concedeva un differimento volto a vagliare ipotesi di
composizione bonaria del contenzioso.
1.3. Entrambi i convenuti si sono costituiti,
ricorrente non aveva fornito la prova del preuso del marchio, utilizzato per primo dal sig. D
e che
protratto per cinque anni con la consapevolezza da parte della Parrocchia.
1.4. Fallito ogni tentativo di composizione bonaria, all’esito dell’udienza del DD/MM/2013 il
Tribunale si riservava la decisione.
2.
- la ricorrente è titolare del complesso aziendale ove è stata esercitata sin dal 1966 l’attività teatrale
San Babila, con la denominazione “Teatro San Babila”e con l’insegna “Teatro San Babila”.
-
D era l’amministratore, “per consentire lo svolgimento dell’attività di teatro aperto al
pubblico nell’immobile sito in Milano corso Venezia”, con l’impegno dell’affittuario di “esercitare
l’azienda sotto la precedente denominazione “Teatro San Babila” che la contraddistingueva e che
non potrà essere assunta dall’affittuario quale propria ragione sociale “ e con l’impegno altresì di
“non modificarne l’attuale destinazione.”
-
Babila” con anteposto il termine nuovo, il marchio Teatro San Babila - con l’aggiunta del termine
nuovo-, il nome a dominio www.teatrosanbabila.it, l’indirizzo di posta elettronica
info@teatrosanbabila e hanno divulgato al pubblico che il Teatro San Babila aveva trasferito la sua
sede ( cfr doc 35, 36, 37, 34).
2.2.
distintivi relativi al “Teatro San Babila”, comporta il divieto di adottare un segno uguale o simile,
come ditta, denominazione, insegna, nome a dominio di un sito o altro segno distintivo, quando, a
causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o
servizi per i quali il segno sia adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,
che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (artt. 2 e 22 CPI).
previsione contrattuale riproducendo, al riguardo, la previsione normativa di cui agli artt. 2562 e
2561 c.c.- ma non può continuare a farne uso in una nuova o analoga attività, essendo ciò
espressamente escluso contrattualmente.
2.3.
posta elettronica e nome a dominio, del segno distintivo “ Teatro San Babila” è senz’altro idoneo a
generare confusione con i segni distintivi utilizzati dalla ricorrente, tenuto conto che i segni si
riferiscono ai medesimi servizi:
marchio, del tutto simile, e della presenza della parola nuovo in alcuni dei segni distintivi, -ché in
altri, quali il nome a dominio e l’indirizzo di posta elettronica, non è stata posta in essere neppure
tale differenziazione- non sono idonei ad escludere il rischio di confusione per il pubblico tra i
segni distintivi; rischio consapevolmente alimentato dai resistenti con l’utilizzazione di segni
distintivi uguali –e ci si riferisce al nome a dominio e all’indirizzo di posta elettronica- o simili – il
marchio, l’insegna e la denominazione- e altresì con la divulgazione di dati informativi e
pubblicitari che fanno riferimento ad una nuova sede del “Teatro San Babila”, così ingenerando
confusione nel pubblico sulla titolarità dei diritti di privativa relativi ai segni distintivi e sulla
identità e/o unicità del teatro gestito dai resistenti nella nuova sede (doc 32, 33, 35, 36 ricorrente).
2.4.
delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di
utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive.
insegna vada tutelato “anche in riferimento a una utilizzazione in funzione diversa e ulteriore, quale
marchio di fatto, pure a fronte dell’altrui successiva registrazione di quella denominazione come
marchio” ( Cass 4405/2006 ).
2.5.
D avvenuta nel 2007, non solo non esclude la liceità dell’utilizzazione dei segni distintivi
da parte della ricorrente, ma è stata fatta nella consapevolezza dell’anteriore esistenza di tali segni
distintivi.
dal momento dell’inaugurazione del Teatro San Babila e sono inscindibilmente legati ai servizi
teatrali resi dal complesso aziendale della ricorrente ubicato in XXX e cioè, come noto,
nei pressi della piazza XXX.
2.6.
costituito dalla componente denominativa Teatro San Babila e da quella raffigurativa, rappresentata
da una colonna con alla sommità una statua riproducente un leone, non assume alcun rilievo,
quanto: 1) l’uso del detto marchio di fatto –risalente apparentemente al 1983- non è attribuibile al
sig. D in proprio.
D quale “incaricato delle scuole” e quindi prova l’utilizzazione da parte sua del marchio
per conto e in nome di altri, che gestivano a quella data i servizi del “Teatro San Babila”.
2)
verrebbero comunque ad incidere sul preuso della denominazione e dell’ insegna del Teatro San
Babila, iniziato sin dal 1966.
2.7.
parte dei resistenti, che si sarebbe protratto per cinque anni, i resistenti, su cui grava il relativo
onere, non hanno fornito la prova della conoscenza da parte della ricorrente dell’uso ininterrotto del
marchio registrato dal sig. D.
qualche mese prima del deposito del ricorso ( cfr doc 19 ricorrente); versione questa compatibile
con l’uso del marchio fatto dal sig D nel periodo di vigenza del contratto di affitto di
azienda quale amministratore della società affittuaria, oltre che direttore artistico del teatro.
capo alla ricorrente della registrazione ad opera del sig D della domanda, in quanto tale uso
era attribuibile alla sua qualità di amministratore della società affittuaria e di direttore artistico del
teatro.
uso dei segni distintivi (denominazione, insegna, marchio) da parte della ricorrente , come
espressamente riconosciuto nel contratto di affitto d’azienda.
numerosi anni il marchio Teatro San Babila, dapprima costituito solo dalla componente
denominativa Teatro San Babila e poi, nel corso degli anni 80, affiancato da quello composto sia
dalla parte denominativa che da quella figurativa, rappresentata da una colonna con alla sommità
una statua riproducente un leone.
2.8. Quanto al periculum, questo appare evidente dall’attualità dell’illecita utilizzazione dei segni
distintivi (denominazione, nome a dominio, posta) idonei a generare confusione e a sviare il
pubblico e nella difficile quantificazione dei pregiudizi di natura economica e d’immagine.
3.
cautelare e anticipatoria dell’ inibitoria, con la fissazione di una penale adeguata, come da
dispositivo, riservando all’eventuale giudizio di merito –la cui instaurazione non è necessaria alla
luce della natura anticipatoria della misura dell’inibitoria- l’applicazione di altre misure invocate,
quale quella della pubblicazione.
4.
merito comportano la necessità della liquidazione delle spese. Tenuto conto dei parametri vigenti
DM n 140/2013 , le spese vengono liquidate in favore della ricorrente in euro 2500,00 per compensi
ed euro 350,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge
Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione
disattesa:
-
denominazione, del nome a dominio, del marchio e di qualsiasi segno distintivo contenente la
dicitura “Teatro San Babila”;
-
successivamente al decorso di un mese dall’avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro
200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione decorso un mese dall’avvenuta notifica
del provvedimento;
-
2500,00 per compensi ed euro 350,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge
giu1