Sentenza 1046/2015 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
Sentenza n. 1046/2015
pubbl. il 27/01/2015
RG n. 2032/2014
Repert. n. 832/2015 del 27/01/2015
N. R.G. 2032/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Specializzata in materia di impresa
Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2032/2014 promossa da:
LS (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. DNPCMV, elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. DNPCMV
ATTORE contro
VDB S.P.A. (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. LCS, elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. LCS
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Va, anzitutto, sgomberato il campo dall’eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità delle domande attoree nn.1,2 e 4 (già sub B): tali domande, invero, risultano del tutto chiare e l’eccezione formulata concerne, semmai, non la loro validità, bensì il loro fondamento. Vanno, poi, affrontate e risolte le proposte questioni di validità o meno dei brevetti di parte attrice ed, in proposito, va ricordato che si è svolta, nel corso del giudizio cautelare tra le stesse parti e che ha preceduto il presente processo, una C.T.U., la quale ha concluso, con abbondanza di convincenti argomenti, che tali brevetti siano invalidi per mancanza di novità. Parte convenuta ha, poi, svolto (e prolissamente illustrato) domande riconvenzionali relative ad una presunta responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di controparte, per aver essa trattato intese senza rendere nota, ad essa controparte, l’esistenza di priorità e di avvenuta divulgazione del trovato. stante la suddetta declaratoria di nullità non vi è luogo a provvedere circa la domanda di contraffazione proposta dalla parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giudica il Collegio che il brevetto italiano (n.1.358.504) e la frazione italiana del brevetto europeo di parte attrice (1.662.945) siano invalidi e che le eccezioni preliminari e le domande riconvenzionali di parte convenuta siano infondate.
Si discute, in giudizio, anzitutto, dell’assunta invalidità del brevetto italiano e della frazione italiana del brevetto europeo, concessi a parte attrice e relativi ad un bicchiere, con delle nervature interne, idoneo, attraverso un’azione di rotazione del bicchiere stesso da parte dell’utente, a ridurre il contenuto di anidride carbonica delle bevande alcoliche e, quindi, l’assorbimento di alcool, che all’assunzione della stessa strettamente si connette .
Va, anzitutto, sgomberato il campo dall’eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità delle domande attoree nn.1,2 e 4 (già sub B): tali domande, invero, risultano del tutto chiare e l’eccezione formulata concerne, semmai, non la loro validità, bensì il loro fondamento. Vanno, poi, affrontate e risolte le proposte questioni di validità o meno dei brevetti di parte attrice ed, in proposito, va ricordato che si è svolta, nel corso del giudizio cautelare tra le stesse parti e che ha preceduto il presente processo, una C.T.U., la quale ha concluso, con abbondanza di convincenti argomenti, che tali brevetti siano invalidi per mancanza di novità. Parte attrice ha contestato tale tesi, ma il Collegio ritiene che tali contestazioni alle conclusioni di invalidità brevettuale, cui è giunto il CTU, non possano essere condivise. Invero occorre evidenziare che il problema in questione (ridurre il contenuto di anidride carbonica delle bevande alcoliche) sicuramente non è stato risolto da parte attrice, in quanto già emergeva dall’anteriorità FR 2788210, la quale si proponeva, per l’appunto, di esaltare le qualità del vino ruotando vorticosamente il bicchiere, con nervature interne, nel quale era stato versato. I brevetti di parte attrice, quindi, non presentano, secondo il decidente Collegio, i necessari requisiti di novità e di validità, come messo in rilievo dal CTU, in quanto: già nel precedente e documentato insegnamento, indicato come FR 2788210, si riscontra un bicchiere munito di nervature interne la cui rotazione produce una riduzione dell’anidride carbonica nella bevanda in esso contenuta; quanto, poi, al fatto che un ridotto contenuto di anidride carbonica delle bevande alcoliche comporti un minor assorbimento di alcool (che all’assunzione dell’anidride carbonica strettamente si connette) questo è principio chimico, certamente non scoperto da parte attrice. Tutto ciò comporta, a giudizio di questo decidente Collegio, che i brevetti di parte attrice siano privi di novità ed originalità e che debbano, quindi, essere dichiarati nulli (quello europeo con riferimento alla sua frazione italiana). Parte convenuta ha, poi, svolto (e prolissamente illustrato) domande riconvenzionali relative ad una presunta responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di controparte, per aver essa trattato intese senza rendere nota, ad essa controparte, l’esistenza di priorità e di avvenuta divulgazione del trovato. Tali domande risultano, a giudizio del Collegio, destituite di ogni benché minimo fondamento: anzitutto, manca la prova, nella specie, che parte attrice conoscesse l’anteriorità (ignota anche agli uffici che hanno concesso i brevetti); inoltre, altrettanto privo di prova risulta l’assunto di predivulgazione del trovato, prova che non si riscontra affatto nei citati documenti attorei; infine, non si vede quale danno possa aver subìto parte convenuta, posto che gli accordi “inter partes” si sono risolti con un nulla di fatto e posto, poi, che parte convenuta stessa ha ritenuto di produrre bicchieri, molto simili a quello attorei e della cui contraffattorietà non si deve qui pronunziare solo per difetto di novità del trovato attoreo.
Tutto ciò comporta l’accoglimento delle richieste di parte convenuta di declaratoria di nullità dei brevetti attorei ed il rigetto delle domande riconvenzionali della parte convenuta medesima; stante la suddetta declaratoria di nullità non vi è luogo a provvedere circa la domanda di contraffazione proposta dalla parte attrice
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza ( art. 91 c.p.c. ): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte convenuta, in €20.000,00 per compensi e di porne il relativo onere su parte attrice, in ragione della soccombenza solo parziale, per un mezzo.
E’ stata chiesta la condanna dell’attore al risarcimento del maggior danno ex art.96 c.p.c. , ma non si riscontrano, nella specie, gli estremi di una temerarietà della lite promossa e ciò anche in ragione della presunzione di validità dei brevetti sino ad una declaratoria di nullità .
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulle domande, respinta ogni altra richiesta ed eccezione ;
dichiara la nullità del brevetto italiano (n.1.358.504) e della frazione italiana del brevetto europeo (.1.662.945) di parte attrice, ordinando l’annotazione della presente sentenza a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta ;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta un mezzo delle spese del presente giudizio,
complessivamente liquidato in €10.000,00, oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso in Milano il 22 gennaio 2015. IL PRESIDENTE L’ESTENSORE