Sentenza 13025/2018 della Tribunale Di Milano Sezione Xiv Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione XIV
Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68749/2016 R.G.
SIEP s.r.l. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliata in XXX, presso lo studio degli avv. FBDRF, IG e DM che la rappresentano e difendono;
attrice
contro:
V s.p.a. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in XXX, presso lo studio dell’avv. EL che la rappresenta e difende unitamente all’avv. TL;
convenuta
Conclusioni delle parti:
- per parte attrice: “... dato atto che il brevetto IT 1417815 di titolarità di V è stato da questa rinunciato, così giudicare,
In via principale:
1) inibire a V S.p.A. l’invio a soggetti terzi di lettere di diffida e/o comunque di comunicazioni miranti ad impedire la commercializzazione, la vendita e la pubblicizzazione delle etichette di cui è causa e più in generale di ogni altro comportamento connotato dalle stesse finalità;
2) accertare e dichiarare che la comunicazione inviata a F, di cui in atti, costituisce atto di concorrenza sleale, e per l’effetto condannare V S.p.A. al risarcimento dei danni, inclusi il danno di immagine e il danno morale, che verranno liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
3) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a spese di V S.p.A. ed a cura dell’attrice, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, ovvero, con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché sul sito della convenuta http://www.XXX.com;
4) fissare una somma di € 100.000,00 dovuta da V S.p.A. all’attrice per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria constatate successivamente al deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nell’emananda sentenza;
In ogni caso:
5) condannare V S.p.A. a rimborsare all’attrice le spese del procedimento.”
- per parte convenuta: “Nel merito:
Motivi di fatto e di diritto
1. La società attrice SIEP s.r.l., operante nel settore delle soluzioni di identificazione, tracciabilità, protezione ed anticontraffazione in vari settori merceologici, ha dedotto che la convenuta V s.p.a. aveva depositato in data DD/MM/2013 il brevetto nazionale IT 1417815 riguardante un’etichetta ed un insieme di etichette comprendenti almeno un codice, rivolto a consentire la leggibilità di un etichetta, laddove il dispositivo transponder ivi incluso fosse danneggiato, mediante la presenza sulla stessa etichetta anche di un codice a barre.
In data 5.7.2016 la convenuta aveva diffidato parte attrice dal produrre e commercializzare un’etichetta che presentava le caratteristiche oggetto del brevetto in questione e, nonostante la replica della stessa attrice che aveva affermato che le sue etichette erano utilizzate già da epoca antecedente al deposito di IT 1417815, aveva provveduto a contattare direttamente un’importante cliente (F) informandolo della presunta contraffazione di cui si sarebbe resa responsabile SIEP s.r.l.
Parte attrice ha dunque promosso la presente causa per ottenere la declaratoria di nullità del brevetto IT 1417815 sulla base delle anteriorità da essa dedotte.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta per gli illeciti concorrenziali consistenti nella diffida trasmessa alla cliente, con richiesta di inibitoria alla diffusione di ulteriore comunicazioni e di risarcimento del danno.
Si è costituita nel giudizio la convenuta V s.p.a. contestando la pretesa nullità del suo brevetto nonché le condotte di concorrenza sleale dedotte dalla società attrice.
2. Deve essere evidenziato che all’udienza del DD/MM/2017 parte convenuta ha comunicato di aver provveduto a depositare presso l’UIBM atto di rinuncia al brevetto IT 1417815.
Ciò ha indotto pertanto parte attrice a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di tale brevetto ed a quelle accessorie a detta declaratoria.
4. La rinuncia al brevetto IT 1417815 pare in sé circostanza idonea ad escludere che V s.p.a. possa reiterare nei confronti di altri clienti affermazioni circa pretesi propri diritti sulle soluzioni tecniche integrate nelle etichette prodotte dalla società attrice e dunque ritiene il Collegio di non associare all’affermazione di responsabilità concorrenziale di V s.p.a. anche l’inibitoria alla diffusione di ulteriori comunicazioni dello stesso genere di quelle censurate.
Quanto al risarcimento del danno, ritiene il Collegio che debba essere ristorato l’indubbio danno all’immagine subito da SIEP s.r.l. in ragione delle spiegazioni ad essa richieste dalla cliente F a seguito delle contestazioni svolte da V
s.p.a., spiegazioni che hanno imposto alla produttrice di rassicurare la cliente anche in relazione alle minacciate iniziative cautelari preannunciate dalla convenuta nei suoi confronti.
Trattasi di liquidazione del danno non patrimoniale che necessariamente deve essere eseguito in via equitativa, sulla base di quanto emergente dagli atti di causa circa la rilevanza della contestazione e della necessità per la società attrice di svolgere le sue difese per conservare il rapporto con detta cliente. Stima equo pertanto il Collegio liquidare a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di € 15.000,00, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi fino alla data della presente sentenza.
Non ritiene il Collegio di associare a tale condanna anche la misura della pubblicazione della sentenza, risultando di fatto la condotta censurata delimitata e circoscritta a contatti diretti con una sola cliente.
5. Deve altresì procedersi alla condanna di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio sostenute dall’attrice – anche in relazione alla soccombenza virtuale della convenuta quanto alle domande di nullità del brevetto rinunciato – che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara cessata la materia del contendere relativa alle domande di nullità del brevetto IT 1417815 e alle misure conseguenti in ragione della rinuncia a tale brevetto eseguita dalla titolare V s.p.a.;
2) in parziale accoglimento delle domande svolte dalla società attrice SIEP s.r.l., accertata la condotta di illecito concorrenziale di cui all’ art. 2598 n. 3 c.c. posta in essere da V s.p.a. con l’invio delle diffide del DD/MM/2017 e del DD/MM/2017 condanna quest’ultima al risarcimento del danno in favore della società attrice, liquidato in via equitativa nell’importo di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 21.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.