Ordinanza 31325/2017 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A

N. R.G. 31325/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 31325/2017 promosso da:
C SPA, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti LDM, CAD,
LM e CC, elettivamente domiciliata presso lo studio dei
difensori in XXX, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
CL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice giu1,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del DD/MM/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

1. Con ricorso depositato il DD/MM/2017, la società C SPA ha promosso il
presente procedimento cautelare nei confronti della società CL
SPA, chiedendo d’inibire la produzione, commercializzazione e uso dei prodotti, in
violazione dei diritti d’autore sulle opere di design LC2, di titolarità della ricorrente,
nonché di ordinare l’oscuramento dei siti web che pubblicizzano e commercializzano
detto materiale, il sequestro e il ritiro dal commercio dei medesimi prodotti e dei mezzi di
prova della denunciata violazione, con la fissazione di penale e la pubblicazione
dell’ordinanza cautelare.
Infine chiedeva il sequestro delle scritture contabili. In
particolare, la ricorrente ha allegato che:
- la ricorrente era cessionaria dei diritti esclusivi di vendita dei modelli di sedute LC di LC, tra i quali quelli oggetto di giudizio, denominati LC2 ad un posto e a due
posti; le sedute furono oggetto di registrazione nel 1987, rinnovata in data 8 maggio 2001
con efficacia decennale.
- Le dette opere del design industriale godono della fama indiscussa del loro autore, sono
state esposte in molti musei ed istituzioni culturali internazionali e sono oggetto di
pubblicazione su numerose riviste d’arte.
- C SPA era venuta a conoscenza che la società CL
SPA, attiva nella produzione e commercializzazione di mobili, ed in particolare di sedute
per ufficio, stava offrendo in vendita, sia presso il proprio showroom in XXX sia online,
sul sito http://www.centrufficio.it/, una serie di sedute, denominate “AVALON”, che
costituiscono imitazione pedissequa e plagio delle versioni ad un posto e a due posti del
modello LC2.

- La condotta della resistente integrava gli estremi della violazione del diritto d’autore di
C e della concorrenza sleale ai sensi dell’ art. 2598, co. 1, nn. 1 e 3 c.c.

- I detti beni alla data di proposizione del ricorso erano presenti presso lo showroom di
controparte, sul suo sito internet e, dunque, liberamente acquistabili sul mercato.
2.1. Con decreto del DD/MM/2017, il Presidente della Sezione specializzata in materia
di impresa, fissava l’udienza del DD/MM/2018 per la comparizione delle parti,
assegnando alla parte reclamata termine per la notifica del reclamo e del decreto entro il 5
luglio 2017 e alla resistente, per il deposito di memoria di costituzione, al DD/MM/2017.
2.2. All’udienza del DD/MM/2017, il Giudice, verificato che la resistente non si era
costituita nonostante la notifica del ricorso e del decreto fosse avvenuta nel termine
assegnato e nel rispetto del termine a difesa, “essendo stato consegnato l’atto al corretto
indirizzo PEC risultante dalla visura nel termine assegnato dal Giudice”, dichiarava la
contumacia della resistente.
Il difensore della ricorrente insisteva nella richiesta delle misure cautelari e il Giudice si
riservava di provvedere.

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Sulla tutelabilità delle opere di design industriale in materia di diritto d’autore.
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione.
Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione
e manifestazione dell’idea dell’autore.
La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo
riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali, a titolo esemplificativo: “ il riconoscimento da parte degli ambienti
culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione
in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi”.
Si
tratta di indici del carattere artistico dei modelli di design che consentono al giudice di
ancorare il giudizio su criteri oggettivi senza che dette circostanze, che non sono
costitutive della tutela autorale, possano, di per sé, essere considerate presupposti
indispensabili al fine del giudizio predetto (cfr. ex plurimis, Cass 23292/2015 , T. Milano,
13-09-2012, secondo cui: “Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte
della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto costitutivo dell’attribuzione di
un valore artistico all’opera del design industriale - indubitabilmente connesso all’atto creativo - ma
costituisce la manifestazione e l’esplicitazione riconosciuta e condivisa dell’appartenenza dell’opera stessa
al novero delle opere tutelabili dal diritto d’autore”).

3.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante il
riconoscimento da parte degli ambienti culturali delle qualità artistiche del modello in
oggetto, attraverso l’indicazione di mostre, gallerie d’arte e musei nei quali esso fu
esposto, nonché di numerose pubblicazioni su riviste d’arte ( cfr. doc 1, 9, 10).

4. Sul plagio e/o sulla contraffazione.
Dalla comparazione delle riproduzioni fotografiche dei modelli LC2 di C e
“AVALON” della resistente emerge che i prodotti commercializzati dalla resistente
integrano il fumus boni iuris della contraffazione delle sedute LC2 di C ( cfr. doc 7
ric.).
Le forme complessive caratterizzate da una evidente e caratterizzata struttura metallica, la
forma della detta struttura, composta da tubolari metallici verticali ed orizzontali paralleli,
con quello inferiore più sottile rispetto a quello superiore, delimitanti la seduta medesima
in modo visibile, la combinazione e le proporzioni della detta struttura con le componenti
che da essa vengono delimitate, sono caratteristiche individuali e distintive tutte riprese
dalla resistente.
La contraffazione non è esclusa dalla presenza di differenze quando vi sia la sostanziale
riproduzione dell’opera originale, per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di
efficacia individualizzante, non rilevando, peraltro, ai fini dell’illiceità della riproduzione
in materia di diritto d’autore, la confondibilità o meno delle opere ( Cass. n 9854/2012 ).
Nel caso di specie, i beni commercializzati dalla resistente riprendono le caratteristiche
distintive esteriori delle opere d’autore LC.

5. Sul periculum in mora.
L’attualità della commercializzazione da parte della resistente del modello in esame non
solo alla data di proposizione del procedimento cautelare, ma addirittura anche
successivamente, anche attraverso modalità on line, connotate da rapidità di diffusione,
integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari ( art. 131 CPI).

6. Sul comando cautelare.
In presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, vengono quindi
concesse le misure cautelari dell’inibitoria e del sequestro del modello di seduta in
contraffazione di quello LC di LC, denominato poltroncina LC2 (anche nella
versione divano 2 o 3 sedute), nonché dei mezzi di prova della denunciata violazione, quali
cataloghi, materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi della resistente, i
punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, i depositi e i
locali in uso alla resistente.
Inoltre, è ordinato alla resistente di rimuovere dal sito http://www.centrufficio.it/ il
modello sopra menzionato, reputandosi tale misura idonea e proporzionata in luogo di
quella dell’oscuramento del sito.
L’inibitoria dalla commercializzazione, produzione e pubblicizzazione del detto modello
e l’ordine di rimozione dal sito vengono affiancate da una astreinte, come specificato in
dispositivo.
Non si ritiene opportuno, all’esito di questa fase cautelare di cognizione sommaria,
adottare altre misure cautelari, in quanto non ritenute necessarie o proporzionate all’entità
dei fatti finora emersi.
Quanto alla richiesta di sequestro delle scritture contabili, non si ravvisano i presupposti
per la sua concessione, considerato che la resistente è una società di capitali e che non
sono documentati e, in verità, neppure allegati, elementi a fondamento di pericoli
specifici di dispersione o alterazione delle scritture.
8. Sulle spese processuali. In considerazione della natura conservativa del sequestro e
quindi della necessità dell’instaurazione del giudizio di merito, non si provvede sulle
spese del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare,
sulla domanda proposta da C SPA nei confronti di CL
SPA, rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1. Inibisce ogni attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, in
qualsiasi modo avvenga, anche attraverso Internet, del modello di seduta denominato
“AVALON” o diversamente dalla resistente denominato, in contraffazione del modello
LC2 (sia esso in versione ad una o a più sedute) di C.

2. Ordina alla resistente di rimuovere dal sito http://www.centrufficio.it/ i prodotti
sopra menzionati.

3. Fissa in € 1.000,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione di cui al capo
1) constatata dopo 35 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cui al capo 2) successivo al decorso del
termine sopra indicato.

4. Autorizza il sequestro dei beni, come identificati al capo 1), prodotti, pubblicizzati e
commercializzati dalla resistente in violazione dei diritti d’autore sui modelli LC2 -
anche qualora i beni fossero rinvenuti in magazzino non ancora assemblati- , nonché dei
cataloghi e del materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso la sede della
resistente, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali.

Si comunichi.
Milano, 5 agosto 2017 Il Giudice
giu1