Sentenza 6581/2015 della Tribunale Ordinario Di Milano Specializzata In Materia Di Impresa A Civile

Sentenza n. 6581/2015 pubbl. il 27/05/2015
RG n. 53195/2014
N. R.G. 53195/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice a latere giu3 Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53195/2014 promossa da:
E S.P.A.con il patrocinio dell’avv. DD e dell’avv. DD, Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DD
ATTORE
contro
E S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in XXX
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Contraffazione del marchio, inibitoria dell’uso del marchio, pagamento di una somma di denaro a titolo di penale.

CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del DD/MM/2015 di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione ritualmente notificato in data DD/MM/2014, E s.p.a.- società friulana operante dal 1992 nel settore delle nuove tecnologie,con particolare riferimento allo sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi e apparecchiature relative al settore informatico e all’automazione industriale, di computer e componenti elettrici e informatici nonché di software- conveniva in giudizio E s.r.l.- impresa che svolge attività di produzione, commercializzazione assistenza e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per impianti e materiali di ogni tipo- per contraffazione del marchio nazionale e comunitario “Eurotech”, esteso anche a livello internazionale.. In particolare parte attrice esponeva di avere inviato in data 23 luglio 2013. alla convenuta una prima diffida a modificare la denominazione sociale e il nome a dominio in quanto interferenti con il proprio segno distintivo. A seguito di una seconda diffida era stata inviata in data 27 gennaio 2014, la convenuta aveva sottoscritto una dichiarazione d’impegno con la quale si era obbligata a: modificare entro 30 giorni la ragione sociale ed a non utilizzare il nome a dominio “eurotechsrl.eu”, nonché in generale marchio “eurotech”.
Attesa l’inadempienza di controparte, a distanza di sette mesi, E s.p.a. agiva in questa a tutela del proprio segno.
Successivamente all’atto di citazione, la convenuta variava la denominazione da E s.r.l. a S s.r.l. e l’indirizzo PEC da [email protected] a [email protected]. mantenendo tuttavia il nome a dominio eurotechsrl.eu. La stessa, regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice, non ritenendo di dovere dare corso all’istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del DD/MM/2015 rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Il marchio attoreo e la sua contraffazione
Parte attrice è pacificamente titolare del segno azionato. Dalla documentazione prodotta emerge infatti che:
-E s.p.a. ha utilizzato la propria denominazione sociale sin dal 1992, anno della sua costituzione;
l’attrice risulta titolare del marchio nazionale figurativo “Eurotech” registrato una prima volta nel maggio 2005 e rinnovato nel settembre 2011 per la classe 9 (doc. 4-5); è altresì titolare del marchio comunitario figurativo “Eurotech” registrato nel febbraio 2003 per la classe 9 e rinnovato nel 2010 per le classi 9,14,25 e 42 (doc. 6-10), del marchio nazionale verbale “Eurotech” nel gennaio 2008 per le classi 9,14 e 25 (doc. 7), del marchio internazionale verbale “Eurotech” nel gennaio 2008 (doc.8).;
- l’attrice è infine titolare dei nomi a dominio aziendale “eurotech.com”, “eurotech.it”, della pagina Facebook “Eurotech”, del canale Youtube “Eurotech channel”, del profilo Twitter “EurotechFan” e dell’account di Linkedin “Eurotech”(doc. 13-14-15-16). Parte convenuta si è iscritta al registro delle imprese solo in data 4.12.2009 ed il successivo 22.12.2009 ha registrato il nome a dominio “eurotechsrl.eu” L’utilizzo del medesimo segno da parte della convenuta è dunque certamente successivo. Il logo azionato è dotato di capacità distintiva: “Eurotech” è un nome di fantasia composto dall’unione dei termini inglesi “euro” e “tech”, senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti dallo stesso contraddistinti. I prodotti commercializzati dalle parti sono del tutto sovrapponibili ed affini, trattandosi in entrambi i casi di apparecchiature all’automazione industriale, di computer e componenti elettrici e informatici nonché di software: l’impiego dello stesso segno cagiona quindi un elevatissimo rischio confusorio - anche volendo applicare al caso in esame il disposto dell’art. 22 lett. b) anziché quello di cui alla precedente lettera a)- a causa dell’utilizzo indebito da parte della convenuta del medesimo segno sia quale denominazione sociale sia quale nome a dominio L’uso indebito del logo a cura della convenuta nello stesso settore merceologico sfrutta del resto la capacità attrattiva e promozionale del segno dell’attrice, leader nazionale nel settore, approfittando degli investimenti aziendali e pubblicitari della concorrente (documentati anche per la presenza di articoli su quotidiani e riviste di rilevanza nazionale (doc.20,21,22 di parte attrice). Con conseguente indebito vantaggio senza giusto motivo della convenuta e simmetrico indebolimento della capacità individualizzante del marchio dell’attrice.

3.la cessazione della materia del contendere quanto alla denominazione sociale e gli altri utilizzi indebiti
Ciò premesso, in relazione alle domande attoree, osserva il Collegio che sulla domanda di inibitoria all’uso del segno quale denominazione sociale, la modifica, seppur tardiva, della operata dalla convenuta ha eliminato sotto questo profilo la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad ottenere un provvedimento utile da parte dell’attore (cfr. Cass.14194/2004 ). Sussiste invece l’attualità dell’interesse in relazione agli altri utilizzi illeciti del marchio, ad esempio quale nome a dominio, considerato il rinnovo della registrazione avvenuta nel mese di dicembre 2014. Sotto questi aspetti va disposta dunque l’inibitoria assistita da penale, da quantificarsi nell’importo di €100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.
4.La domanda di concorrenza sleale confusoria
Parte attrice ha invocato altresì la concorrenza sleale confusoria: tale doglianza resta assorbita dall’accertamento della contraffazione del marchio, non essendo state dedotte altre e specifiche condotte rispetto a quelle sopra esaminate.
5.La domanda di pagamento della penale contrattuale
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della convenuta dell’’importo di € 10.000,00 a cagione della violazione dell’obbligo contrattualmente assunto, la domanda è fondata. In effetti con dichiarazione d’impegno sottoscritta in data 6.2.2014 (cfr .doc. 27 di parte attrice) dall’Amministratore Unico (DM -cfr .doc. 32 di parte attrice) parte convenuta si era impegnata entro trenta giorni dalla sottoscrizione a mutare la denominazione sociale, a non utilizzare il nome a dominio eurotechsrl.eu e a non rinnovare la registrazione. In caso di violazione parte convenuta si era altresì obbligata a corrispondere l’importo di € 10.000,00 a controparte. Si tratta questa di penale contrattuale il cui importo non appare manifestamente eccessivo alla luce del dettato di cui all’ art. 1384 c.c. . Essendo stato in questa sede accertato il ritardo nell’adempimento della prima obbligazione e l’attualità della violazione con riguardo al nome a dominio, ne consegue l’obbligo della convenuta di pagare il relativo ammontare.
A tale somma va aggiunto l’importo di € 500,00 riconosciuto sempre dalla convenuta stessa dovuto a titolo di spese legali nella fase stragiudiziale, (cfr. doc. 27 di parte attrice).
La condanna di pagamento a carico della convenuta va quantificata dunque nell’importo di € 10.500,00. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

6. Le spese del giudizio/>
Quanto al regime delle spese, le stesse vengono sopportate dalla convenuta soccombente (anche in virtù del principio della soccombenza virtuale in relazione all’utilizzo della denominazione sociale) la quale ha costretto controparte, nonostante gli obblighi contrattuali assunti, ad intraprendere l’iniziativa giudiziaria per tutelare le proprie prerogative e, solo a seguito dell’introduzione del giudizio, ha solo in parte eliminato l’illecito.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della rapida scansione processuale nella quale si è articolato il giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da E SPA contro E s.r.l. con atto di citazione notificato in data DD/MM/2014, ogni altra e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’indebito utilizzo a cura della convenuta di denominazione sociale interferente con il marchio “Eurotech” di titolarità della convenuta; 2) inibisce alla parte convenuta l’utilizzo del segno “Eurotech” in qualsiasi forma e contesto, anche quale nome a dominio 3) fissa una somma di euro 100,00 per ogni violazione della sentenza e ogni giorno di ritardo dall’ordine di cui al punto sub. 2 successivo al 20° giorno dalla comunicazione della presente pronuncia; 4) accerta e dichiara l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nella dichiarazione d’impegno sottoscritta in data 6.2.2014; 5) condanna parte convenuta a corrispondere all’attrice l’importo di euro 10.500,00 a titolo di penale pattuita nella dichiarazione d’impegno; 6) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 di cui € 4.000,00 a titolo di compensi ed il residuo a titolo di spese, oltre IVA, CPA; spese forfettarie al 15% e spese di registrazione. Milano, il 21.5.2015 Il Presidente giu1 Il Giudice Relatore giu3