Sentenza 1041/2014 della Tribunale Ordinario Di Bologna Sezione Specializzata Diritto Industriale Civile
RG n. 18064/2009
Repert. n. 1270/2014 del DD/MM/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18064/2009
GG Spa (C.F. XXX), Con Il Patrocinio Dell’avv. FA e Dell’avv. BG (XXX) XXX, XXX;
ATTORE/I
C SPA (C.F. XXX), Con Il Patrocinio Dell’avv. SC E Dell’avv. GR () Elettivamente Domiciliato In VIA XXX, XXX presso Il Difensore
Voglia l’Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, ritenuta
Nel merito
1.
alcun altro diritto di quest’ultima, dichiarando, conseguentemente, la piena liceità delle summenzionate attività produttive, commerciali e pubblicitarie dell’attrice società GG S.p.A.
2.
In subordine, nel rito
3. Nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo anche parzialmente le domande della convenuta, ritenesse:
3.1. di dover condannare GG sulla base dell’attuale normativa, accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 in relazione ai modelli ornamentali concessi dopo l’entrata in vigore di tale decreto ancorché sulla base di domande anteriori, disporre previamente la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. 3.2. di dover fare applicazione del disposto dell’ art. 125, comma 3, c.p. i. come modificato dal D. Lgs. 140/2006 , accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 125, comma 3, c.p. i. come modificato dal D. Lgs. 140/2006 , disporre previamente la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la
decisione della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 125 comma 3 c.p. i., come modificato dal D. Lgs. 140/2006 , per contrasto dello stesso con gli artt. 10, 11 e 76 Cost. In via istruttoria
4. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell’attrice GG:
a) “Veri, in ogni loro parte, i disegni delle griglie GG a sezione semiellittica e quelli delle griglie GG a sezione rettangolare con bordi arrotondati di cui ai doc.ti 4, 37/1 e 37/2 del fascicolo GG che si rammostrano al teste e vero che detti disegni sono stati sviluppati dall’ufficio tecnico di GG e disegnati dal disegnatore di GG indicato nel relativo cartiglio alle date pure ivi indicate”;
b) “Vere, in ogni loro parte, le copie dei cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16 a 32 e da 41 a 48 del fascicolo dell’attrice che si rammostrano al teste; vero in particolare che dette copie sono state estratte dal teste dai corrispondenti originali o direttamente scaricate dal sito internet dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura cui detti depliant o cataloghi i riferiscono”;;
c) “Vero che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16 a 26 e 48 del fascicolo GG che si rammostrano al teste ed i prodotti ivi illustrati (cucine o piani di cottura) delle ditte Ariston (Merloni Elettrodomestici), Zerowatt, Industria Elettrodomestici (GG), Atag, La Germania (Bertazzoni), Lofra, Fratelli Onofri del Italiana (Terim), Società 28/03/2014 Elettroriscaldamento, sono stati diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o comunque in data anteriore al mese di settembre del 1998”;
d) “Vero che, a partire dal mese di marzo del 2010, le griglie con elementi a sezione semiellittica di cui ai doc.ti 3 e 4 del fascicolo GG che si rammostrano al teste sono state completamente sostituite, sulle cucine o piani di cottura GG, dalle griglie con elementi a sezione rettangolare ad angoli arrotondati di cui ai doc.ti 36, 36bis e 37 del fascicolo GG che pure si rammostrano al teste”;
e) Vera la comunicazione inviata da C S.p.A. a P S.r.l. in data 29.7.2002 (di cui al doc. 50 del fascicolo GG che si rammostra al teste,), vero il suo allegato,la sua data ed il suo contenuto.
Testi:
- Signor ST c/o GG S.p.A., XXX, via XXX;
- Signor GM c/o GG S.p.A.;
- Signor GL, c/o GG S.p.A.;
- Ing. DG c/o APTA S.r.l., Via XXX, XXX;
- Signor FM, c/o Pramar S.r.l., XXX ss XXX.
5. Ammettersi inoltre i seguenti capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. , dell’attrice GG:
f) “Veri, in ogni loro parte, i cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 59 prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e che si rammostrano al teste”
g) “Vero in particolare che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 25bis e da 48bis a 59 - prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e che si rammostrano al teste - ed i prodotti ivi illustrati (cucine o piani di cottura) sono stati effettivamente presentati e diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o comunque in data anteriore al mese di settembre del 1998”.
Testi
- Signor ST c/o GG S.p.A., XXX, via del XXX;
- Signor GM c/o GG S.p.A.;
- Signor GL, c/o GG S.p.A.;
- Signor ML, via XXX, XXX;
6. Respingere le istanze istruttorie tutte svolte dalla convenuta società C in quanto inammissibili e giuridicamente infondate.
7. Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova da 1 a 3 e da 5 a 8 dedotti dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. , GG insiste per essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi, come richiesto nella propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. :
- Signor ST c/o GG S.p.A., XXX, via XXX;
- Signor GM c/o GG S.p.A.;
- Signor GL, c/o GG S.p.A.;
- Signor ML, via XXX, XXX;
- Signor AA, c/o GG, XXX;
8. Nella denegata ipotesi di ammissione dell’interrogatorio formale di cui al capitolo 9 della memoria C 6.4.2010, si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli formulati da GG nella propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. :
h) “Vero che la società GG non produce e non vende griglie per cucine bensì cucine complete”
i) “Vero che nell’anno 2009 ed anche attualmente il prezzo medio di vendita fatturato da GG per le proprie cucine è stato ed è di euro 280,oo cadauna”
l) “Vero che il costo medio del set di griglie in dotazione a ciascuna di dette cucine è di euro 5,50”
m) “Vero che il rapporto medio di incidenza del costo del set di griglie di ciascuna cucina sul prezzo di vendita della stessa, come venduta da GG, è pari a 1.96%”
Testi:
- Signor ST c/o GG S.p.A., XXX, via XXX;
- Signor GM c/o GG S.p.A.;
- Signor GL, c/o GG S.p.A.;
- Signor ML, via XXX, XXX;
- Signor AA, c/o GG, XXX;
9. Si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo di parte convenuta dei documenti prodotti da C da 21 a 28 con la terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. per le ragioni esposte nel verbale dell’udienza del 20.5.2010.
10. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova da 10 a 20 di cui alla terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della convenuta C, l’attrice:
- chiede di ritenere ammissibile il doc. 74 (copia dell’e-mail inviata da GG a C in data 2.4.2007) prodotto all’udienza del 20.5.2010;
- insiste per essere ammessa a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova dedotti da C da 10 a 20 con memoria 28.4.2010 ed in particolare per l’ammissione dei seguenti capitoli di prova contraria indiretta formulati da GG nel verbale dell’udienza del 20.5.2010:
o) “Vero che anche altri produttori di griglie,
quali ad esempio le società Vega Industriale S.r.l. di Fiume Veneto (PN) e Pramar S.r.l. di Boretto (RE) producono griglie per cucina con elementi a sezione semiellittica ed hanno offerto a GG la fornitura di tali griglie”
p) “Vero, in ogni sua parte, il contenuto dell’e-mail inviata da GG a C in data 2 aprile 2007 che si rammostra al teste (doc. 74 attoreo) e vero che tale e-mail è stata effettivamente inviata a C alla data ivi indicata”
q) “Vero che GG non avrebbe comunque acquistato da C le griglie di cui all’offerta C del 31.5.2007 che si rammostra al teste (doc. 27 C) a causa del prezzo eccessivo e dei continui ritardi nelle consegne e nella relativa programmazione come indicato nell’e-mail GG / C del 2 aprile 2007 (doc. 74 GG) che si rammostra al teste”
r) “Vero che GG non ha acquistato né da C né da altri fornitori né ha mai prodotto i quantitativi di griglie a sezione semiellittica della cucina mod. Unica di cui all’offerta C 31.5.2007 (doc. 27) che si rammostra al teste”
s) “Vero che l’incremento del costo delle materie prime nel periodo 2008/2010 è stato del 21.75%”
Testi: Signori GM; GL; AA, tutti domiciliati presso GG S.p.A., XXX.
11. Disporre occorrendo l’integrale rinnovazione della CTU da parte di nuovo eligendo consulente in proprietà industriale esperto in materia di design.
In ogni eventualità
12.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o deduzioni nuove di controparte.
La difesa della società convenuta ha così concluso:
Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
-
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda di nullità (anche se posta in via incidentale) del Modello (Ornamentale)
Italiano multiplo n. 00078038 di C, posta da GG, ex art. 43 comma 2 “la nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori (…) può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa”ed ex art. 38 comma 2 CPI, il quale, disponendo che “il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa”, consente solo al vero autore di agire del in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto.
Tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di C nemmeno può essere richiesta in via incidentale dato che, secondo quanto disposto da Cass. Civ., sez. I, 08.11.2001, n. 13846 , essa si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia e quindi va considerata come domanda principale, da decidersi con efficacia di giudicato e pertanto non può essere posta da chi non sia titolare dei diritti asseritamente anteriori opposti.
Per gli stessi motivi, infine, tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di C non può essere richiesta neppure sotto forma di reconventio reconventionis, domanda che l’attrice ha formulato all’udienza del 11.02.2010;
- Nemmeno può essere formulata la domanda di accertamento negativo dei requisita di registrabilità, essendo ciò impedito dalla normativa e dalla giurisprudenza, e si chiede quindi che tale domanda venga respinta;
-
NEL MERITO
-
IN VIA RICONVENZIONALE
In via principale
la n. validità rilevata del del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA,
in particolare, in atti si è indicato come, per quantificare il danno effettivo sofferto da C, si potrà fare una media, in via di equità tra i seguenti (si vedano docc. 25, 26 e 27):
- tra il prezzo medio della griglia C oggetto di causa come pezzo sfuso o di ricambio, pari a circa € 10,00;
- tra il prezzo medio di vendita al retail per griglia di € 4,00;
- tra il prezzo medio al cliente fornitore per griglia di € 1,99 nel 2007 e di € 2,59 per il 2008/2009/2010;
- ed il margine di contribuzione perso per ogni singolo prodotto, pari a € 0,6965 per il 2007 e pari a € 0,9054 per il
2008/2009/2010;
- moltiplicato per 223.000 pezzi annui; moltiplicato del 4 anni (dal 28/03/2014 al 2010, anno almeno fino a cui si è data prova che perdurava la contraffazione: doc. 21).
Alla luce di tali dati, l’importo totale degli utili realizzati dal contraffattore (prezzo per margine di contribuzione= utile), che costitituiscono voce di danno per la convenuta titolare della privativa violata, può essere quantificato in € 4.177.443,61.
Si dovrà tener conto poi sempre ex art. 125 CPI di tutti gli aspetti pertinenti e quindi oltre al danno da contraffazione, il danno da diluizione del valore attrattivo del modello, e da diminuzione del valore commerciale del prodotto, a causa della contraffazione e del mancato controllo dei canali distributivi.
Infine dovrà tenersi pure conto del danno da perdita di immagine sofferto dalla C.
In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia stato possibile quantificare con esattezza il lucro cessante di C e/o il profitto conseguito da GG, si chiede che la determinazione venga svolta dal Giudice in via equitativa in almeno euro 4.500.000, tenuto conto del notevole numero di pezzi in contraffazione, del lungo periodo e della grande diffusione tramite canali della GD e GDO e di tutti gli aspetti sopra indicati.
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riviste da indicare, con richiesta, in carenza, di autorizzare la convenuta a provvedervi direttamente e ad avere rifuse da parte attrice le relative spese dietro presentazione di fattura.
IN VIA ISTRUTTORIA (nel caso di rimessione in istruttoria)
Nel caso di rimessione in istruttoria, si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi come articolati in atti:
1) Dica il teste se abbia visto sul mercato i cataloghi e le griglie come raffigurate nei docc.16-32 allegati da GG, nelle date ivi indicate, che si rammostrano al teste?
2) Precisi il teste se abbia prodotto, fornito, acquistato o pubblicizzato le griglie per cucina come raffigurate nei docc.16-32
allegati da GG, nelle date ivi indicate, che si rammostrano al teste?
3) Precisi il teste se nel doc.28 (relativo alla collezione di cucine 2008 della Bompani), che si rammostra al teste, sia presente la dicitura “Griglie in piattina orizzontale – Ferma, distesa e con smalto, la nuova griglia in piattina smaltata orizzontale dà un aspetto più solido, elegante e moderno alla cucina, rispetto alla tradizionale griglia verticale…”;; e inoltre: “Nuova estetica – Ha stile, è alla moda e attenta ai dettagli. Nelle nuove cucine della collezione 2008 sono stati rinnovati con stile ed eleganza tutti i principali elementi che determinano l’accattivante estetica dell’apparecchio: le griglie…”?
4) Precisi il teste se il doc.28 relativo alla collezione di cucine 2008 della Bompani, che si rammostra al teste, relativo a griglie con elementi di appoggio per le pentole posizionati in orizzontale, sia comparso sul mercato nel
2008?
5) Precisi il teste se prima del 1998 abbia notato sul mercato e/o prodotto e/o venduto delle griglie con elementi di appoggio per le pentole posizionati in orizzontale e precisi se a tale data tali elementi del presenti
di appoggio sul mercato erano posizionati in verticale?
6) Precisi il teste se la società Candy, diffidata da C in data 29.08.2008 dal produrre griglie per cucina identiche al Modello Cosma di causa che si rammostra, in seguito a transazione con C, come da doc.10 che
si rammostra al teste, abbia cessato la produzione delle suddette griglie?
7) Precisi il teste se abbia prodotto e/o venduto le griglie indicate da GG nei suoi docc.16-32, che si rammostrano al teste, aventi gli elementi di appoggio per le pentole con sezione piatta o circolare, posizionati in verticale?
8) Dica il teste se le griglie indicate da GG nei suoi docc.16-32, che si rammostrano al teste, abbiano gli elementi di
appoggio per le pentole con sezione ovali e/o bombate posizionati in orizzontale?
9) Precisi il Sig. GG (legale rappresentante della società GG Spa) quando ha iniziato a vendere le griglie della serie “Unica” di GG oggetto di causa con sezione orizzontale bombata, quanti esemplari ha venduto e che fatturato ha realizzato, specificando il margine lordo e di contribuzione per anno, con riferimento alle griglie della serie “Unica”, dal periodo iniziale al 2010?
Interpello e interrogatorio formale sul capitolo di cui sopra: Sig. GG c/o GG Spa
10) Dica il teste se abbia visto sul mercato le griglie di GG in contestazione, oggetto della presente causa, precisando la relativa data e i luoghi di commercializzazione?
11) Vero che il gruppo Candy (tramite la società del gruppo denominata Usines de Rosières), a seguito di transazione, acquista le griglie a sezione bombata da Cosma, come da docc.22-24 che si rammostrano al teste?
12) Vero che le griglie oggetto di contestazione, posizionate sulle cucine Serie Unica di GG, sono 12 modelli, come da docc. che si rammostrano al teste?
13) Vero che le offerte fatte da C a GG a maggio 2007 per forniture di griglie oggetto di causa, a seconda dei modelli, andavano da € 1,90 a € 2,08, come da documenti in atti che si rammostrano al teste?
14) Vero che, considerando che per il 2007 il prezzo medio per griglia di C a GG era di € 1,99, il margine di contribuzione perso da C per ogni singolo prodotto è stato pari a € 0,6965 nel corso del 2007, come da documentazione che si rammostra al teste?
15) Vero che per il 2008/2009/2010, con aumento delle materie prime del 100%, il valore medio di vendita delle griglie C a GG, secondo semplice conto matematico rispetto al capitolo 14, sarebbe stato di € 2,59 e quindi il margine di contribuzione perso da C pari a € 0,9054, come da documentazione che si rammostra al teste?
16) Vero che il progetto per la fornitura di griglie da C a GG è stato discusso tra le parti a febbraio 2007 con quantità annue di acquisto da parte di GG pari a 223.000 pezzi?
17) Vero che in data 16.05.2007 GG contattava C tramite e-mail per richiedere una offerta per fornitura di griglie oggetto della presente causa, come da docc.26/1-26/2-26/3 che si rammostrano al teste?
18) Vero che C rispondeva in data 31.05.2007 alla richiesta del 16.05.2007 di GG con l’offerta sub doc.27 che si
rammostra al teste?
19) Vero che l’utile di C per ogni griglia venduta è pari ad un importo di € 1,20 per pezzo, corrispondente al 30% del prezzo di vendita retail della griglia, pari ad € 4,00, come da docc.25-26 che si rammostrano al teste?
20)Vero che il prezzo Re della della griglia di C oggetto di causa, come pezzo di ricambio, è pari ad € 10,00?
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammettendi di controparte, con i testi indicati.
Si indicano su tutti i capitoli i seguenti testi:
- DMC, nato a XXX, il DD/MM/1956, residente a XXX in Via XXX;
- DA, nata a XXX il DD/MM/1979, residente a XXX in Via XXX;
- GL, nato a XXX il DD/MM/1956, residente a XXX in Via XXX;
- Per interrogatorio libero ex art. 117
c.p.c.: Dott. LG, nato a XXX il DD/MM/1969, residente a XXX in
Corso XXX.
Esibizione delle scritture contabili
Si chiede, ai sensi dell’ art. 210 c.p.c. , che l’III.mo Sig. Giudice Voglia ordinare a GG l’esibizione delle scritture contabili, fatture, ordini, documenti commerciali e bolle di consegna, e libri magazzino, relative al fatturato, consegne e vendite ed acquisti delle griglie da cucina oggetto di causa della linea Unica di GG come raffigurate in atti e che costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038, registrato in data 29.03.2002, sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato almeno sino al 2010.
CTU contabile
Voglia l’Ill.mo Signor Giudice disporre CTU contabile, con nomina di un CTU contabile, al fine di quantificare il fatturato derivante dalle vendite dei prodotti contraffatti, il fatturato derivante dalle suddette vendite, nonché il relativo profitto e utile e margine ricavato da GG, realizzato sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato.
Autorizzi il G.I. il contabile nominando ad acquisire documentazione nel corso della CTU ed a chiederne a GG la esibizione.
Istanza di discussione orale della causa
C Spa chiede, altresì, di essere ammessa alla discussione orale della causa davanti al Collegio ai sensi dell’ art. 275, secondo comma, c.p.c. , riservandosi di riproporre la richiesta nel termine di deposito della memoria di replica.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di
giudizio, nonché di CTU e CTP, come di legge.
Svolgimento del processo
i) che era attiva nel settore della produzione e commercializzazione di cucine e forni per uso domestico;
ii) che era stata destinataria delle diffide della fonderia pordenonese C s.p.a. in relazione al modello multiplo numero 78038 depositato il 18.09.1998 registrato il 29. 03. 2002 avente ad oggetto griglia per piani di cottura realizzata
con una cosiddetta "piattina" a sezione ovale in verticale o orizzontale;
iii) che era a suo dire evidente la nullità del modello ornamentale C, comunque la non interferenza della
propria cucina denominata “Unica” equipaggiata con una griglia con elementi a sezione semiellittica; tanto premesso, conveniva la società C innanzi l’intestato Tribunale per sentir dichiarare che i propri prodotti non ledono i diritti di esclusiva della convenuta e comunque non costituiscono attività di concorrenza sleale o illecito aquiliano nei suoi confronti.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa in data 11 gennaio 2010, la convenuta C s.p.a. eccepiva in rito la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui richiamava ad oggetto del giudizio, la privativa numero 78037 e non la privativa n. 00 078 03, l’unica relativa al piano di cottura dedotto in giudizio; nel merito contestava in toto ogni domanda formulata da parte attrice chiedendo in via riconvenzionale la condanna per contraffazione del modello ornamentale nella sua titolarità e, in via successiva, la condanna al risarcimento del danno per ognuna delle fattispecie previste dall’
con conseguente inibitoria, distruzione dei beni prodotti in violazione e pubblicazione della emananda sentenza.
Il giudizio ha visto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficion nella persona dell'ingegner ET.
i) ricorra l'omessa determinazione dell'oggetto nelle ipotesi di totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso in
senso formale quale tipo di provvedimento giurisdizionale richiesto (non ricorrendo tale ipotesi nel caso in esame attesa la univocità e conclusività delle domande formulate) e in senso sostanziale, quale bene della vita di cui si chiede il riconoscimento( Cass 10.12.08 n. 28986, Gdir 2009, 7, 49 ; C 30.5.08 n. 14552 , ivi 2008, 39, 76);
ii) non ricorra la nullità della citazione qualora l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame
complessivo dell'atto, non limitato ad un'analisi delle sole conclusioni in esso riportate, ma esteso anche alla parte espositiva ( ex multis, Cass. 28.8.09 n. 18783;Cass. 6.8.07 n. 17180, Cass. 7.3.06 n. 4828 ).
Del pari, va dichiarata l’inammissibilità per tardività della domanda di condanna alla reversione degli utili, domanda formulata dalla società convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in data 23 11 2012, non oggetto di tempestiva formulazione con la memoria 183, comma 6° n 1° c.p.c. in data 8.03.2010.
i) del modello ornamentale italiano multiplo n. 000 78038 registrato in data 29 02002 con domanda numero 000024 del 18 09 1998 (doc. 2 parte convenuta) rinnovato con versamento effettuato in data 16 09.2008 (doc. 29 parte convenuta);
ii) del modello internazionale numero Dm/ 046761 del 15. 02. 1999 per il Benelux , la Francia e la Germania;
iii) del modello registrato in Gran Bretagna Spagna ed Usa, (doc. nn. 4.5.6. di parte convenuta).
a) di una rivendicazione: Griglie per l’appoggio di pentole per cucine, piani di cottura e fornelli, aventi aspetto e forma come descritto ed illustrato con riferimento alle fotografie da 1 a 14 e alla figura 15;
b) di una descrizione per la quale "Le griglie note possono essere semplici oppure composte da una cornice perimetrale sulla quale sono fissati gli elementi di supporto delle pentole. Gli elementi e/o la cornice hanno normalmente una sezione trasversale circolare, rettangolare o trapezoidale con i bordi arrotondati o smussati.
descrizione sintetica della loro conformazione ( pagg. 7 e ss dell’atto di citazione):
a) cornice perimetrale a conformazione rettangolare dai contorni arrotondati;
b) elementi di appoggio dei contenitori per cottura, elementi che sono saldati alla cornice (od al tatto centrale di collegamento dell'arti maggiori della cornice) della griglia e che si protendono al balzo da detta cornice (o dal tratto di rinforzo centrale) con andamento rettilinea e perpendicolare alla cornice stessa.
3.
a) la sussistenza della novità e carattere individuale del modello C “perché un responsabile dell’ufficio acquisti [del produttore di cucine, ndr.] maneggiando le due griglie a confronto, è certamente in grado di cogliere le significative varianti che diversificano la griglia realizzata con profilato a sezione rettangolare, che certamente evidenzia il suo spessore, da quella realizzata con profilato a sezione ellittica ad effetto ‘sogliola’;
b) l’interferenza della griglia GG con l’ambito di protezione del modello avversario perché, un diverso soggetto – e precisamente un utilizzatore finale (dis)informato - vale a dire la “‘casalinga di Voghera’ intenta all’acquisto di una cucina non è certamente in grado di intravedere la spianatura inferiore dell’elemento d’appoggio della griglia, per cui
verosimilmente può confondere i due trovati”.
i) possa richiamarsi ad una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica,
proponendosi come interlocutore qualificato per l’impresa produttrice;
ii) possa formulare in base ad un’esperienza consolidata nel tempo e comunque tracciabile per informazioni acquisite, un giudizio capace di assegnare valore alla forma del prodotto con riferimento al settore industriale cui lo stesso appartiene e al margine di “libertà” che lo stesso consente al creatore del disegno o modello ( art 33. Comma 2° C.P. I.).
di quelli noti, si sviluppa parallelamente di due lati della forma rettangolare, con sovrapposizione di due piccoli elementi di appoggio oltre a quello centrale trasversale;
ii) gli elementi di supporto connessi alla cornice perimetrale sono a profilo ovale.
ord.:“nel caso di specie il consumatore informato dovrà essere individuato nella persona dell’utilizzatore, ossia dell’acquirente dei cestini (o nell’acquirente dei relativi mezzi di confezionamento) destinati a contenere la frutta; dunque, considerato che lo specifico settore merceologico, si tratterà del soggetto che di norma provvede industrialmente al confezionamento della frutta”).
a) conformazione dell’elemento centrale di rinforzo e collegamento con i lati maggiori della cornice perimetrale, che nella griglia GG si caratterizza per un tratto ribassato limitato laddove nella griglia C si caratterizza per l’esteso profilo ribassato;
b) la sezione degli elementi di supporto che nella griglia GG è a profilo semiellittico, nella griglia C è a profilo ovale.
Deve pertanto provvedersi all’accoglimento della domanda attrice, accertandosi che la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice società GG S.p.A. di cucine per uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione semiellittica di cui ai documenti 3/1 e 4 dell’attrice non violano alcun valido diritto di privativa industriale della convenuta, società C S.p.A., con il conseguente rigetto di ogni speculare domanda di contraffazione formulata in via riconvenzionale dalla convenuta C.
3.
i) la forma non sia generalizzata (cfr. App. Milano 27 ottobre 1978 in G.ADI 1978 , n . 1090) né standardizzata né unificata dalla prassi (cfr. App. Bologna 9 settembre 1974 GADI 1974, n 607 );
ii) la forma sia percepibile dal consumatore finale e come tale sia orientativa, in quanto capace di individuare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa, non essendo demandato alla disciplina della concorrenza, assicurare posizioni di esclusiva ulteriori e più estese rispetto a quelle proprie dei brevetti e dei modelli;
iii) in forza dei principi regolatori di cui all’art . 2697 c.c., incombe su colui che invoca la tutela concorrenziale su una certa forma l’onere di provare che la stessa era dotata di capacità distintiva al momento dell’imitazione( cfr Trib. Milano. 14 febbraio 1980 G.A.D.I. 1980, 1283).
i) il compimento da parte della GG di atti idonei a creare confusione tra i
propri prodotti ed in genere, le proprie attività e quelli della C, quali comportamenti commerciali non corrispondenti alle ipotesi tipizzate nella prima parte del n .1 dell’ art 2598 c.c. ;
ii) l’attribuzione mendace alla stessa GG di qualità e pregi appartenenti alla convenuta, rilevanti ex art 2598 n.2 , ultima parte;
iii) la realizzazione di condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto di censura in sede di privativa, condotte rilevanti sotto il profilo della c.d. “concorrenza sleale dipendente” ( cfr App. Milano, 25 giugno 1996, in G.A.D.I. n. 3599 secondo cui “Pur essendo in astratto ammissibile il cumulo della tutela accordata dalla legge speciale sulle invenzioni con quella sulla concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. perché la concorrenza sleale possa essere validamente invocata è necessario individuare un comportamento che, indipendentemente e diversamente rispetto alla lesione del diritto di privativa, sia riconducibile alle ipotesi previste dai nn. 1, 2 e 3 dell’ art. 2598 c.c. ”).
5.
6. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge tra le parti.
Il Tribunale di XXX, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte da GG S.P.A con atto di citazione in data 21 ottobre 2009 in danno di C S.P.A, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
confronti della C s.p.a.;
2.
3.
4.
5.
6. la sentenza è esecutiva per legge.