Sentenza 7956/2017 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A Civile
Repert. n. 6362/2017 del 13/07/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66237/2014
T S.r.l. (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. FG e
dell’avv. CAC, elettivamente domiciliata presso quest’ultima
in XXX, per delega in calce all’atto di citazione
ATTRICE
CI S.a.s. di DD andamp; C. (C.F. XXX),
con il patrocinio dell’avv. PC, presso il quale è elettivamente domiciliata in
XXX, per delega a margine della comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
G) Nell’ipotesi in cui il Giudice Voglia rimettere la causa in istruttoria, si ribadiscono le richieste già formulate nella II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. : “Si chiede l’ammissione della prova per testi nonché l’interpello formale del sig. DD sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il marchio “Viva gli Sposi” veniva registrato dalla T s.r.l. nell’anno 2013 con numero
domanda 000181presso il Ministero dello Sviluppo Economico – ufficio Brevetti e Marchi, a cui
seguiva l’Attestato di Registrazione n.0001587786, come da doc. 5 e doc.6 attorei che mi si
rammostrano?
2) Vero che T s.r.l. utilizzava tale marchio già dal mese di gennaio dell’anno 2011 e poi ancora
nel 2012, come da documento 4 dell’atto di citazione che mi si rammostra?
3) Vero che l’utilizzo da parte di CI s.a.s. dell’attuale marchio “Como Sposi” risale al
mese di settembre dell’anno 2012 ?
4) Vero che negli anni 2010 e 2011 CI s.a.s. aveva utilizzato a fini pubblicitari
rispettivamente l’immagine del doc.27 e del doc. 13 di parte attorea che mi si rammostrano?
5) Vero che il giornale locale, Il Corriere di Como, riconduceva a T s.r.l. l’evento pubblicizzato
con le locandine “Como Sposi”, avendo T precedentemente organizzato una simile
manifestazione fieristica dedicata agli sposi presso “Lariofiere” in Erba (CO), come da doc.8 dell’atto
di citazione che mi si rammostra?
6) Vero che l’ente espositore L inviava nel mese di maggio 2014 a T s.r.l. la lettera di cui
al doc. 11 dell’atto di citazione che mi si rammostra, chiedendole spiegazioni su un evento organizzato
per settembre 2014, poichè aveva ricevuto richieste di informazioni in quanto le immagini pubblicitarie
“Como Sposi” presenti sul territorio erano state ricondotte a “Viva gli Sposi” ed all’evento organizzato
da T s.r.l. a gennaio 2014?
7) Vero che la POLIZIA MUNICIPALE di Albavilla a gennaio 2015 elevava una contravvenzione per
affissione abusiva di cartelloni pubblicitari, inviando, per errore, a T s.r.l. la relativa sanzione per
l’affissione delle immagini pubblicitarie “COMO SPOSI” ?
8) Vero che T, grazie all’intervento del proprio agente pubblicitario, ha ottenuto l’annullamento
della contravvenzione, come da doc. 28-29-30 attorei, che si rammostrano?
9) Vero che CI, in occasione delle proprie manifestazioni fieristiche, affigge
abusivamente in tutto il territorio della Provincia di Como i propri cartelloni di “Como Sposi” come
risulta dal doc.16 attoreo che mi si rammostra ?
10) Vero che tale comportamento ha sollevato anche le rimostranze dei Consiglieri Comunali del
Comune di Como, come da articolo prodotto con il doc. 18 dell’atto di citazione che mi si rammostra?
Si indicano come testi:
- Sui cap. da 1 a 11 sig.a LM e sig.a EO presso T s.r.l., XXX.
- Sul cap. 6 sig. SO, presso L, XXX
- Sui cap.7-8 sig. P c/o O S.R.L., XXX
- Sui cap. 9-10 sig. FB, XXX.
Si chiede eventualmente CTU tecnica volta ad accertare che il marchio “Como Sposi” utilizzato da
CI s.a.s., rappresentando due figure stilizzate di un uomo ed una donna in abiti da
cerimonia, posti di profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in bianco e l’altra in
nero, su uno sfondo fucsia, sia una evidente contraffazione del marchio “Viva gli Sposi” registrato da
T s.r.l..
Si chiede sin da ora l’eventuale prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi da
controparte.”
CONVENUTA:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione sia di merito sia
istruttoria,
NEL MERITO:
merito perché destituite di fondamento ed infondate in fatto ed in diritto i motivi espressi in narrativa dell'atto di comparsa e costituzione e risposta che qui si intendono integralmente richiamati.
Ragioni della decisione
1. La S.r.l. T, con citazione notificata in data DD/MM/2014, ha convenuto in
giudizio la S.a.s. CI di DD andamp; C., assumendo che
quest’ultima pone in essere, nei suoi confronti, atti di concorrenza sleale, utilizzando,
nell’ambito della manifestazione fieristica denominata “Como Sposi”, nomi e segni
distintivi tali da indurre in confusione consumatori ed espositori “rispetto al marchio
registrato da T s.r.l. “VIVA GLI SPOSI” e previamente commercializzato”.
il marchio “Viva gli Sposi”, creato nel 2011 per pubblicizzare manifestazioni
fieristiche che la stessa organizza sin dal 2002 in provincia di Como.
Tale marchio raffigura due figure stilizzate di un uomo e di una donna posti di
profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in bianco e l’altra in
nero, su sfondo fucsia.
Nel mese di settembre dello stesso anno, nel quale il marchio è stato registrato
dall’attrice, è stata pubblicizzata a Como un’analoga manifestazione fieristica
denominata “Como Sposi”, il cui marchio raffigurava due figure stilizzate di un uomo
e di una donna, di profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in
bianco e l’altra in nero su sfondo fucsia, del tutto simile a quello di T.
ha immediatamente creato confusione con la medesima manifestazione “Viva gli
Sposi” da sempre organizzata da T, tanto da indurre anche il giornale locale di
Como, il Corriere di Como, a porla in continuità con quella organizzata da T e
così errando per confusione del marchio.
La manifestazione ed il marchio “Como Sposi”, precisa inoltre la società attrice, sono stati pubblicizzati da CI S.a.s., la quale è stata immediatamente ed
inutilmente diffidata da T dal continuare ad utilizzare le rappresentazioni
grafiche idonee a generare confusione, non solo tra gli avventori, ma anche tra gli
operatori del settore.
T assume che, negli anni precedenti, CI utilizzava un marchio
differente e che tale marchio è stato abbandonato nel 2013 al mero scopo di creare
confusione con gli eventi organizzati dall’attrice.
Ritenendo che tale comportamento integri la fattispecie di concorrenza sleale, prevista
dall’ art.2598 c.c. , T ha già proposto ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. ,
chiedendo in via d’urgenza l’inibitoria del marchio utilizzato da CI, ma
il ricorso è stato respinto per carenza di periculum in mora.
“Viva gli Sposi” e la condotta di concorrenza sleale, a causa dell’utilizzo di nomi e
segni distintivi del proprio evento fieristico “Como Sposi” tale da indurre in
confusione sia i consumatori che gli espositori.
2. La convenuta, costituendosi, ha contestato gli assunti della controparte.
perché l’immagine utilizzata da attrice e convenuta riporta segni divenuti di uso
comune (due sposi) ed è un’immagine di comune riferimento ad eventi inerenti il
matrimonio, sia in relazione ai colori: il pensiero comune porta ad immagine la sposa
vestita di bianco e lo sposo vestito di nero. Il colore fucsia dello sfondo è un colore
comunemente utilizzato per la creazione grafica di locandine inerenti eventi come
quello in esame.
Anche la forma delle sagome degli sposi e degli abiti utilizzati per la raffigurazione
grafica utilizzata da parte convenuta è totalmente diversa (in special modo per la
sposa, forte elemento indicatore e maggiormente personalizzabile) da quella utilizzata
da parte attrice. Altro elemento di differenziazione è il colore del corpo della sposa,
nero anziché bianco.
Quanto al nome dell’evento, CI sostiene che lo stesso non è tale da
indurre confusione: la parola “Como” è atta ad indicare la località in cui si tiene
l’evento; la parola “sposi” è di uso comune e difficilmente sostituibile per descrivere
eventi di tal genere.
Inoltre, la convenuta sostiene di aver utilizzato il marchio di cui si controverte già dal
2012, quindi in data anteriore a quella di registrazione del proprio marchio da parte
dell’attrice.
Infine, viene rilevata la genericità e l’indeterminatezza, oltre che l’infondatezza della
domanda risarcitoria.
Afferma infatti CI che sia l’attrice, sia la convenuta utilizzano il proprio
marchio non per vendere prodotti, ma per sponsorizzare eventi.
Le due società operano con la finalità di reperire terzi espositori per le loro fiere, ed
hanno denominazioni sociali completamente diverse.
espositori, soggetti totalmente diversi dalle parti in causa: non è possibile dunque che
si verifichi la lamentata confusione, né lo sviamento di clientela, con le conseguenti
perdite economiche.
3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione
delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione
dei termini previsti dall’ art.190 c.p.c. 4. Preliminarmente, va evidenziato che l’attrice, che nell’atto di citazione aveva
chiesto l’accertamento di condotte integranti concorrenza sleale, l’inibitoria di tutto
quanto “costituisce contraffazione del marchio registrato T s.r.l. ad opera di
CI s.a.s.” e la condanna al risarcimento del danno “ex art.2600 c.c. e/o
ex art.125 del codice della proprietà industriale ”, nella propria memoria depositata
ai sensi dell’ art.183, sesto comma n.1 c.p.c. , ha chiarito che “le azioni proposte sono
sia quella di contraffazione che, di conseguenza, quella di concorrenza sleale”.
Il tribunale è chiamato quindi a valutare, innanzitutto, se ricorrono elementi per
ritenere che la convenuta utilizzi un marchio che costituisce contraffazione del
marchio dell’attrice.
5.
l’attestato di Registrazione n.0001587786 (doc.6).
presentata dall’attrice il 13 settembre 2013.
dibatte, già nell’anno 2012 (doc.5), quindi pacificamente in data anteriore alla
registrazione del marchio dell’attrice” (pag.8 della comparsa di risposta).
prodotto, con l’atto di citazione, i documenti 1-4 dai quali si evince che la stessa
utilizzò il marchio che intende tutelare in questa sede per la manifestazione
“Lariofiere Erba” del 13, 14, 15 e 16 gennaio 2011, così fornendo la prova dell’uso
del proprio marchio sin dal 2011.
utilizzato per la prima volta il “Logo” di cui si controverte nel 2012 (pag.9), deve
ritenersi provato il preuso del marchio da parte di T.
conclusionale della controparte, affermi che “l'utilizzo di tale marchio è risalente
all'anno 2011, per la precisione ottobre 2011, periodo a cui deve farsi risalire
l'organizzazione del primo evento organizzato dalla convenuta in Como a XXX” (pag.6), perché tale affermazione, oltre a contraddire quanto dalla stessa
dichiarato nella propria comparsa di risposta, è del tutto sfornita di prova.
grafica del marchio dell’attrice, ritiene il Collegio che le somiglianze fra i due disegni
siano alquanto significative, non tanto con riferimento al fatto che entrambe le
raffigurazioni contengono il termine “sposi”, pacificamente non appropriabile,
quanto con riferimento alla complessiva raffigurazione propria del segno, laddove si
ponga attenzione alla presenza delle due figure di sposi, l’una bianca e l’altra nera, in
entrambi i disegni inclinate l’una verso l’altra, su uno sfondo fucsia.
esempio, la sposa, in una immagine, ha l’abito lungo, i capelli lunghi raccolti in uno
chinon e indossa dei guanti, indossando invece, nell’altra, un velo sui capelli corti e un
abito di foggia più ampia che le arriva al ginocchio), la loro collocazione sulla parte
sinistra del disegno, unitamente al bianco e nero delle due silhouette che si stagliano su
uno sfondo fucsia, rende particolarmente evidente la somiglianza tra i due disegni.
all’attenzione del consumatore ed è pertanto idoneo a conferire un carattere di
individualità al segno nel suo complesso.
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza
fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
dalla considerazione che il tipo di consumatore destinatario della pubblicizzazione del
marchio è il medesimo, essendo entrambi rivolti al settore sposi e matrimonio nella
medesima provincia di Como.
marchio “Viva gli sposi” e il marchio “Como Sposi” usato dalla convenuta è data dalla
documentazione prodotta dall’attrice, la quale ha allegato copia di un articolo del
Corriere di Como nel quale “COMO SPOSI” viene associato all’evento “VIVA GLI
SPOSI”, riconducendolo a T s.r.l. che aveva organizzato precedentemente tale
manifestazione fieristica presso “L” in XXX (doc.8).
espositore L il 12 maggio 2014, nella quale quest’ultima, chiedendo a T
spiegazioni su un evento organizzato a settembre 2014 da CI, dimostra di
aver confuso i due marchi.
nulla ha eccepito in relazione alla produzione documentale della controparte (docc.28-
30) che dimostra che la polizia locale di XXX ha elevato una contravvenzione per
affissione abusiva di cartelloni pubblicitari, inviando, per errore, a T s.r.l. la
relativa sanzione a causa della confusione del marchio “COMO SPOSI” con il marchio
“VIVA GLI SPOSI”.
verbale di contravvenzione dopo aver inviato una mail nella quale chiariva di non aver
affisso i manifesti con riferimento ai quali era stata elevata la contravvenzione.
6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che l’attrice ha richiesto
che lo stesso venga liquidato in base ad una valutazione di tipo equitativo.
In proposito, va rilevato che il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da
illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico,
limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a
provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha
agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate
conseguenze dannose.
Ora, pur non potendo dubitarsi anche dell’ elemento soggettivo in capo alla convenuta,
l’attrice non si è comunque offerta di provare di avere subito alcun danno.
Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da
valutare equitativamente ex art. 1226 c.c. , la parte che invoca il risarcimento è
comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla
specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere
la propria valutazione (cfr. Cass. 18748/10 ).
euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla
sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da T
S.r.l., nei confronti di CI S.a.s. di DD e C., ogni altra
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: