Sentenza 7956/2017 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A Civile

Sentenza n. 7956/2017 pubbl. il 13/07/2017
RG n. 66237/2014
Repert. n. 6362/2017 del 13/07/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66237/2014 promossa da:
T S.r.l. (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. FG e
dell’avv. CAC, elettivamente domiciliata presso quest’ultima
in XXX, per delega in calce all’atto di citazione
ATTRICE
contro
CI S.a.s. di DD andamp; C. (C.F. XXX),
con il patrocinio dell’avv. PC, presso il quale è elettivamente domiciliata in
XXX, per delega a margine della comparsa di risposta
CONVENUTA

CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
A) accertare e dichiarare la contraffazione del marchio “VIVA GLI SPOSI” registrato da T s.r.l. nell’anno 2013 e previamente commercializzato nonché gli atti di concorrenza sleale attuati da CI s.a.s. di DD e C. a causa dell’utilizzo di nomi e segni distintivi del proprio evento fieristico “COMO SPOSI” tali da indurre in confusione sia i consumatori che gli espositori rispetto al marchio registrato da T “VIVA GLI SPOSI”; B) emettere, ex art. 2599 c.c. ovvero ex art. 131 del codice della proprietà industriale , l’inibitoria del commercio e dell’uso di tutto quanto costituisce contraffazione del marchio registrato dalla T s.r.l. ad opera di CI s.a.s., compresi cartelloni pubblicitari, volantini, raffigurazioni cartacee o informatiche, dando tutti gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti, autorizzando eventualmente il sequestro del materiale cartaceo e non, avente ad oggetto la pubblicizzazione della manifestazione “COMO SPOSI” ad opera di CI attraverso il marchio contraffatto di proprietà della T s.r.l. che venisse rinvenuto nella Provincia di Como e province limitrofe; C) previo ogni necessario accertamento, condannare ex art.2600 c.c. e/o ex art. 125 del codice della proprietà industriale CI s.a.s. di DD e C. al risarcimento di tutti danni (danno emergente, lucro cessante, i benefici-utili realizzati dall’autore della violazione, il danno morale, il danno all’immagine ecc.) provocati a T s.r.l. a causa dei suddetti atti di concorrenza sleale per l’importo che verrà accertato in corso di causa o che l’ill.mo Tribunale vorrà stabilire in via equitativa; D) condannare altresì CI s.a.s. di DD e C., al pagamento di una somma non inferiore ad € 1.000,00 in favore di T s.r.l. per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento di inibitoria che verrà emanato da codesto Tribunale; E) ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali quotidiani di tiratura provinciale; F) Con il favore delle spese di causa.
G) Nell’ipotesi in cui il Giudice Voglia rimettere la causa in istruttoria, si ribadiscono le richieste già formulate nella II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. : “Si chiede l’ammissione della prova per testi nonché l’interpello formale del sig. DD sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il marchio “Viva gli Sposi” veniva registrato dalla T s.r.l. nell’anno 2013 con numero
domanda 000181presso il Ministero dello Sviluppo Economico – ufficio Brevetti e Marchi, a cui
seguiva l’Attestato di Registrazione n.0001587786, come da doc. 5 e doc.6 attorei che mi si
rammostrano?
2) Vero che T s.r.l. utilizzava tale marchio già dal mese di gennaio dell’anno 2011 e poi ancora
nel 2012, come da documento 4 dell’atto di citazione che mi si rammostra?
3) Vero che l’utilizzo da parte di CI s.a.s. dell’attuale marchio “Como Sposi” risale al
mese di settembre dell’anno 2012 ?
4) Vero che negli anni 2010 e 2011 CI s.a.s. aveva utilizzato a fini pubblicitari
rispettivamente l’immagine del doc.27 e del doc. 13 di parte attorea che mi si rammostrano?
5) Vero che il giornale locale, Il Corriere di Como, riconduceva a T s.r.l. l’evento pubblicizzato
con le locandine “Como Sposi”, avendo T precedentemente organizzato una simile
manifestazione fieristica dedicata agli sposi presso “Lariofiere” in Erba (CO), come da doc.8 dell’atto
di citazione che mi si rammostra?
6) Vero che l’ente espositore L inviava nel mese di maggio 2014 a T s.r.l. la lettera di cui
al doc. 11 dell’atto di citazione che mi si rammostra, chiedendole spiegazioni su un evento organizzato
per settembre 2014, poichè aveva ricevuto richieste di informazioni in quanto le immagini pubblicitarie
“Como Sposi” presenti sul territorio erano state ricondotte a “Viva gli Sposi” ed all’evento organizzato
da T s.r.l. a gennaio 2014?
7) Vero che la POLIZIA MUNICIPALE di Albavilla a gennaio 2015 elevava una contravvenzione per
affissione abusiva di cartelloni pubblicitari, inviando, per errore, a T s.r.l. la relativa sanzione per
l’affissione delle immagini pubblicitarie “COMO SPOSI” ?
8) Vero che T, grazie all’intervento del proprio agente pubblicitario, ha ottenuto l’annullamento
della contravvenzione, come da doc. 28-29-30 attorei, che si rammostrano?
9) Vero che CI, in occasione delle proprie manifestazioni fieristiche, affigge
abusivamente in tutto il territorio della Provincia di Como i propri cartelloni di “Como Sposi” come
risulta dal doc.16 attoreo che mi si rammostra ?
10) Vero che tale comportamento ha sollevato anche le rimostranze dei Consiglieri Comunali del
Comune di Como, come da articolo prodotto con il doc. 18 dell’atto di citazione che mi si rammostra?
Si indicano come testi:
- Sui cap. da 1 a 11 sig.a LM e sig.a EO presso T s.r.l., XXX.
- Sul cap. 6 sig. SO, presso L, XXX
- Sui cap.7-8 sig. P c/o O S.R.L., XXX
- Sui cap. 9-10 sig. FB, XXX.
Si chiede eventualmente CTU tecnica volta ad accertare che il marchio “Como Sposi” utilizzato da
CI s.a.s., rappresentando due figure stilizzate di un uomo ed una donna in abiti da
cerimonia, posti di profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in bianco e l’altra in
nero, su uno sfondo fucsia, sia una evidente contraffazione del marchio “Viva gli Sposi” registrato da
T s.r.l..
Si chiede sin da ora l’eventuale prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi da
controparte.”
CONVENUTA:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione sia di merito sia
istruttoria,
NEL MERITO:
respingere le domande attoree espletate in via preliminare e/o pregiudiziale e nel
merito perché destituite di fondamento ed infondate in fatto ed in diritto i motivi espressi in narrativa dell'atto di comparsa e costituzione e risposta che qui si intendono integralmente richiamati.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”

Ragioni della decisione
1. La S.r.l. T, con citazione notificata in data DD/MM/2014, ha convenuto in
giudizio la S.a.s. CI di DD andamp; C., assumendo che
quest’ultima pone in essere, nei suoi confronti, atti di concorrenza sleale, utilizzando,
nell’ambito della manifestazione fieristica denominata “Como Sposi”, nomi e segni
distintivi tali da indurre in confusione consumatori ed espositori “rispetto al marchio
registrato da T s.r.l. “VIVA GLI SPOSI” e previamente commercializzato”.
Afferma infatti l’attrice di aver registrato, nell’anno 2013, con numero 0001587786,
il marchio “Viva gli Sposi”, creato nel 2011 per pubblicizzare manifestazioni
fieristiche che la stessa organizza sin dal 2002 in provincia di Como.
Tale marchio raffigura due figure stilizzate di un uomo e di una donna posti di
profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in bianco e l’altra in
nero, su sfondo fucsia.
Nel mese di settembre dello stesso anno, nel quale il marchio è stato registrato
dall’attrice, è stata pubblicizzata a Como un’analoga manifestazione fieristica
denominata “Como Sposi”, il cui marchio raffigurava due figure stilizzate di un uomo
e di una donna, di profilo, con i corpi inclinati nell’intento di baciarsi, una figura in
bianco e l’altra in nero su sfondo fucsia, del tutto simile a quello di T.
Tale rappresentazione grafica della manifestazione “Como Sposi”, sostiene l’attrice,
ha immediatamente creato confusione con la medesima manifestazione “Viva gli
Sposi” da sempre organizzata da T, tanto da indurre anche il giornale locale di
Como, il Corriere di Como, a porla in continuità con quella organizzata da T e
così errando per confusione del marchio.

La manifestazione ed il marchio “Como Sposi”, precisa inoltre la società attrice, sono stati pubblicizzati da CI S.a.s., la quale è stata immediatamente ed
inutilmente diffidata da T dal continuare ad utilizzare le rappresentazioni
grafiche idonee a generare confusione, non solo tra gli avventori, ma anche tra gli
operatori del settore.
T assume che, negli anni precedenti, CI utilizzava un marchio
differente e che tale marchio è stato abbandonato nel 2013 al mero scopo di creare
confusione con gli eventi organizzati dall’attrice.
Ritenendo che tale comportamento integri la fattispecie di concorrenza sleale, prevista
dall’ art.2598 c.c. , T ha già proposto ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. ,
chiedendo in via d’urgenza l’inibitoria del marchio utilizzato da CI, ma
il ricorso è stato respinto per carenza di periculum in mora.
In questa sede, la stessa chiede di accertare e dichiarare la contraffazione del marchio
“Viva gli Sposi” e la condotta di concorrenza sleale, a causa dell’utilizzo di nomi e
segni distintivi del proprio evento fieristico “Como Sposi” tale da indurre in
confusione sia i consumatori che gli espositori.

2. La convenuta, costituendosi, ha contestato gli assunti della controparte.
In particolare, CI ha negato che i due marchi siano confondibili, sia
perché l’immagine utilizzata da attrice e convenuta riporta segni divenuti di uso
comune (due sposi) ed è un’immagine di comune riferimento ad eventi inerenti il
matrimonio, sia in relazione ai colori: il pensiero comune porta ad immagine la sposa
vestita di bianco e lo sposo vestito di nero. Il colore fucsia dello sfondo è un colore
comunemente utilizzato per la creazione grafica di locandine inerenti eventi come
quello in esame.
Anche la forma delle sagome degli sposi e degli abiti utilizzati per la raffigurazione
grafica utilizzata da parte convenuta è totalmente diversa (in special modo per la
sposa, forte elemento indicatore e maggiormente personalizzabile) da quella utilizzata
da parte attrice. Altro elemento di differenziazione è il colore del corpo della sposa,
nero anziché bianco.
Quanto al nome dell’evento, CI sostiene che lo stesso non è tale da
indurre confusione: la parola “Como” è atta ad indicare la località in cui si tiene
l’evento; la parola “sposi” è di uso comune e difficilmente sostituibile per descrivere
eventi di tal genere.
Inoltre, la convenuta sostiene di aver utilizzato il marchio di cui si controverte già dal
2012, quindi in data anteriore a quella di registrazione del proprio marchio da parte
dell’attrice.
Infine, viene rilevata la genericità e l’indeterminatezza, oltre che l’infondatezza della
domanda risarcitoria.
Afferma infatti CI che sia l’attrice, sia la convenuta utilizzano il proprio
marchio non per vendere prodotti, ma per sponsorizzare eventi.
Le due società operano con la finalità di reperire terzi espositori per le loro fiere, ed
hanno denominazioni sociali completamente diverse.
Durante gli eventi sponsorizzati, gli avventori hanno contatti diretti solo con i terzi
espositori, soggetti totalmente diversi dalle parti in causa: non è possibile dunque che
si verifichi la lamentata confusione, né lo sviamento di clientela, con le conseguenti
perdite economiche.

3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione
delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione
dei termini previsti dall’ art.190 c.p.c. 4. Preliminarmente, va evidenziato che l’attrice, che nell’atto di citazione aveva
chiesto l’accertamento di condotte integranti concorrenza sleale, l’inibitoria di tutto
quanto “costituisce contraffazione del marchio registrato T s.r.l. ad opera di
CI s.a.s.” e la condanna al risarcimento del danno “ex art.2600 c.c. e/o
ex art.125 del codice della proprietà industriale ”, nella propria memoria depositata
ai sensi dell’ art.183, sesto comma n.1 c.p.c. , ha chiarito che “le azioni proposte sono
sia quella di contraffazione che, di conseguenza, quella di concorrenza sleale”.
Il tribunale è chiamato quindi a valutare, innanzitutto, se ricorrono elementi per
ritenere che la convenuta utilizzi un marchio che costituisce contraffazione del
marchio dell’attrice.

5. Al fine di dimostrare la titolarità del diritto fatto valere, la T ha prodotto
l’attestato di Registrazione n.0001587786 (doc.6).
Da tale documento, si evince che la domanda di registrazione del marchio era stata
presentata dall’attrice il 13 settembre 2013.
CI sostiene tuttavia di aver utilizzato “l’immagine per cui oggi si
dibatte, già nell’anno 2012 (doc.5), quindi pacificamente in data anteriore alla
registrazione del marchio dell’attrice” (pag.8 della comparsa di risposta).
Osserva il Collegio che tale affermazione non tiene conto del fatto che l’attrice aveva
prodotto, con l’atto di citazione, i documenti 1-4 dai quali si evince che la stessa
utilizzò il marchio che intende tutelare in questa sede per la manifestazione
“Lariofiere Erba” del 13, 14, 15 e 16 gennaio 2011, così fornendo la prova dell’uso
del proprio marchio sin dal 2011.
Poiché la convenuta, sempre nella propria comparsa di risposta, ha sostenuto di aver
utilizzato per la prima volta il “Logo” di cui si controverte nel 2012 (pag.9), deve
ritenersi provato il preuso del marchio da parte di T.
Non rileva che CI, nella propria memoria di replica alla comparsa
conclusionale della controparte, affermi che “l'utilizzo di tale marchio è risalente
all'anno 2011, per la precisione ottobre 2011, periodo a cui deve farsi risalire
l'organizzazione del primo evento organizzato dalla convenuta in Como a XXX” (pag.6), perché tale affermazione, oltre a contraddire quanto dalla stessa
dichiarato nella propria comparsa di risposta, è del tutto sfornita di prova.
Quanto all’interferenza del disegno utilizzato dalla convenuta con la raffigurazione
grafica del marchio dell’attrice, ritiene il Collegio che le somiglianze fra i due disegni
siano alquanto significative, non tanto con riferimento al fatto che entrambe le
raffigurazioni contengono il termine “sposi”, pacificamente non appropriabile,
quanto con riferimento alla complessiva raffigurazione propria del segno, laddove si
ponga attenzione alla presenza delle due figure di sposi, l’una bianca e l’altra nera, in
entrambi i disegni inclinate l’una verso l’altra, su uno sfondo fucsia.
Benché le due figure degli sposi siano rappresentate graficamente in modo diverso (ad
esempio, la sposa, in una immagine, ha l’abito lungo, i capelli lunghi raccolti in uno
chinon e indossa dei guanti, indossando invece, nell’altra, un velo sui capelli corti e un
abito di foggia più ampia che le arriva al ginocchio), la loro collocazione sulla parte
sinistra del disegno, unitamente al bianco e nero delle due silhouette che si stagliano su
uno sfondo fucsia, rende particolarmente evidente la somiglianza tra i due disegni.
Proprio la ripresa del medesimo sfondo color fucsia è l’elemento che s’impone
all’attenzione del consumatore ed è pertanto idoneo a conferire un carattere di
individualità al segno nel suo complesso.
Ai sensi dell’ art.20 lettera b) c.p. i., il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza
fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
Nel caso di specie, il giudizio sulla confondibilità tra i due segni non può prescindere
dalla considerazione che il tipo di consumatore destinatario della pubblicizzazione del
marchio è il medesimo, essendo entrambi rivolti al settore sposi e matrimonio nella
medesima provincia di Como.
La dimostrazione che, effettivamente, sussiste un rischio concreto di confusione tra il
marchio “Viva gli sposi” e il marchio “Como Sposi” usato dalla convenuta è data dalla
documentazione prodotta dall’attrice, la quale ha allegato copia di un articolo del
Corriere di Como nel quale “COMO SPOSI” viene associato all’evento “VIVA GLI
SPOSI”, riconducendolo a T s.r.l. che aveva organizzato precedentemente tale
manifestazione fieristica presso “L” in XXX (doc.8).
Inoltre l’attrice ha prodotto, quale documento 11, una lettera inviatale dall’ente
espositore L il 12 maggio 2014, nella quale quest’ultima, chiedendo a T
spiegazioni su un evento organizzato a settembre 2014 da CI, dimostra di
aver confuso i due marchi.
Riguardo a tale produzione, nessuna contestazione ha sollevato la convenuta, così come
nulla ha eccepito in relazione alla produzione documentale della controparte (docc.28-
30) che dimostra che la polizia locale di XXX ha elevato una contravvenzione per
affissione abusiva di cartelloni pubblicitari, inviando, per errore, a T s.r.l. la
relativa sanzione a causa della confusione del marchio “COMO SPOSI” con il marchio
“VIVA GLI SPOSI”.
Il documento 30, in particolare, prova che T ha ottenuto l’annullamento del
verbale di contravvenzione dopo aver inviato una mail nella quale chiariva di non aver
affisso i manifesti con riferimento ai quali era stata elevata la contravvenzione.
Per tutte le considerazioni che precedono, la lamentata contraffazione del marchio dell’attrice deve pertanto ritenersi provata.
6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che l’attrice ha richiesto
che lo stesso venga liquidato in base ad una valutazione di tipo equitativo.
In proposito, va rilevato che il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da
illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico,
limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a
provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha
agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate
conseguenze dannose.
Ora, pur non potendo dubitarsi anche dell’ elemento soggettivo in capo alla convenuta,
l’attrice non si è comunque offerta di provare di avere subito alcun danno.
Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da
valutare equitativamente ex art. 1226 c.c. , la parte che invoca il risarcimento è
comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla
specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere
la propria valutazione (cfr. Cass. 18748/10 ).
Nel caso di specie, va poi considerato che le parti utilizzano il proprio marchio non per vendere prodotti, ma per sponsorizzare eventi, pertanto, la soltanto asserita perdita economica non è concretamente apprezzabile dal tribunale. 7. Infine, per quanto attiene alla domanda svolta in relazione alla concorrenza sleale, ai sensi dell’ art.2598 c.c. , il Collegio osserva che le pretese azionate dall’attrice sotto tale profilo debbono essere disattese, non avendo indicato T condotte illecite da parte della convenuta diverse dall’ abuso del segno, già adeguatamente valutate alla luce della normativa contenuta nel codice della proprietà industriale . In conseguenza dell’accertata contraffazione, va inibito alla CI l’utilizzo dei segni sopra descritti, che costituiscono contraffazione del marchio registrato dalla T, compresi cartelloni pubblicitari, volantini, raffigurazioni cartacee o informatiche, e va applicata una penale che si reputa opportuno fissare nella misura di
euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla
sentenza.
8. Quanto alla ulteriore richiesta di “eventuale” autorizzazione del sequestro, reputa il Collegio che il diritto di privativa dell’attrice sia già adeguatamente tutelato attraverso l’inibitoria concessa. 9. Infine, relativamente alla richiesta di pubblicazione della sentenza, si osserva che la genericità della domanda, formulata in relazione ai “giornali quotidiani di tiratura provinciale” senza alcuna specifica indicazione, preclude la possibilità di accedere alla richiesta dell’attrice. 10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 , seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla convenuta all’attrice.

P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da T
S.r.l., nei confronti di CI S.a.s. di DD e C., ogni altra
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara che CI S.a.s. di DD e C. si è resa responsabile della contraffazione del marchio “Viva gli sposi” numero 0001587786, in titolarità di T S.r.l.; - inibisce alla convenuta l’utilizzo dei segni in contraffazione del marchio registrato dalla T s.r.l., compresi cartelloni pubblicitari, volantini, raffigurazioni cartacee o informatiche; - impone la penale di euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata; - condanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in € 1.088,07 per anticipazioni ed in € 7.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge; Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2017. Il Giudice estensore giu2 Il Presidente giu1