Sentenza 4059/2019 della Tribunale Di Milano Sezione Xiv Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIV
Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
giu1 presidente rel. giu2 giudice giu3 giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 26835/2017 R.G. promossa da:
E s.p.a. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in XXX presso lo studio dell’avv. SAI che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. DS e all’avv. NM del Foro di
XXX;
attrice
contro:
EC s.r.l. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore;
convenuto contumace
Oggetto: Marchio e denominazione sociale
Conclusioni delle parti:
- per parte attrice:
“1. accertare e dichiarare che la parte convenuta ha violato il diritto all’utilizzo di
marchio registrato della società attrice, in conformità agli artt. 2569 ss. c.c. e al disposto dell’art. 20 e
dell’ art. 22 d.lgs. 10.2.2005 n. 30 ; di conseguenza vietare alla società convenuta qualsiasi utilizzo del
nome “Euroclima” o analoghi / simili ex art. 20 comma 2 d.lgs. 30/2005 (id est vietare ad essa di usare
il marchio come ragione sociale; di apporre il marchio sui prodotti o sulle confezioni; di offrire
prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini; di offrire o fornire servizi contraddistinti dal
marchio; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal marchio; di utilizzare il marchio nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità, ivi compresi insegna, carta intestata, indirizzi email, siti
web e qualsiasi altro uso);

2. accertare e dichiarare che la parte convenuta è tenuta a differenziare ex art. 2564 c.c. la propria
ragione sociale “Euroclima” ovvero “Euroclima Center” e conseguentemente condannare la medesima
a differenziare la propria ragione sociale (ditta) in altra non confondibile con la denominazione sociale
(ditta) “Euroclima” della società attrice, rispettivamente modificarla giudizialmente, in ogni caso con
eliminazione del nome Euroclima o simili / analoghi;

3. accertare e dichiarare che la parte convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale, ai sensi
dell’ art. 2598, n. 1 c.c. ;

4. condannare la società convenuta a risarcire alla società attrice il danno patito e patendo, da accertare
in corso di causa; in caso di difficoltà di esatta quantificazione, si chiede che i danni vengano liquidati
ex art. 1226 c.c. in via equitativa, e, rispettivamente, per la violazione di marchio, ex art. 125 D.Lgs
30/2005 in un somma globale;

5. ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna della società convenuta;
6. onorari, maggiorati del 15% di spese generali, CAP e IVA nella misura di legge, nonché spese,
rifusi, con distrazione a favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 c.p. c.”
Motivi di fatto e di diritto
1. La società attrice E S.P.A. ha dedotto di essere operativa sin dal 1963 nel settore del
condizionamento d’aria, avendo per oggetto sociale “la realizzazione, la commercializzazione ed il montaggio di
impianti di climatizzazione e ventilazione, di impianti di recupero di calore, di impianti per la produzione di
energia alternativa e di accessori per i suddetti impianti, con o senza sistemi di regolazione, cablati e non, la
progettazione e la manutenzione dei suddetti impianti” (doc. 4 e 5); nonché di essere dal 1967 titolare del
marchio d’impresa registrato “EUROCLIMA”, sempre regolarmente rinnovato (doc. 6 e 7).
La società attrice ha lamentato la violazione del proprio marchio EUROCLIMA e della propria denominazione
sociale da parte della convenuta EC S.R.L., almeno in parte coincidente con il proprio ed
in quanto avente il medesimo oggetto sociale.

Ha dunque richiesto che venisse ordinato alla convenuta di differenziare la denominazione della sua ditta,
eliminando il termine “EUROCLIMA”.
All’udienza del DD/MM/2018 il giudice, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di citazione, dichiarava la
contumacia del convenuto.
3. In via preliminare deve essere confermata la contumacia del convenuto.
La notifica dell’atto di citazione è stata infatti eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 140 c.p. c.
presso la sede legale di EC S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in
XXX, perfezionatasi per compiuta giacenza.
4. Quanto al merito della controversia, la documentazione in atti conferma senza dubbio la violazione del
marchio d’impresa “EUROCLIMA” da parte della convenuta ex artt. 20 lett. b) e 22 c.p. I.
In primo luogo, mentre da un lato tale marchio risulta validamente registrato e rinnovato dall’attrice già dal 1967
(doc. 6 e 7), dall’altro le visure prodotte dimostrano la posteriorità di costituzione di EC S.r.l.
rispetto a E S.p.a. (doc. 5 e 8).
Secondariamente, appare provato in concreto deve ritenersi sussistente il rischio di confusione per il pubblico,
derivante dalla sostanziale identità della denominazione della convenuta rispetto al marchio dell’attrice.
In tal
senso, è il termine “Euroclima” a costituire l’essenza identificativa della società, sicché lo stesso appare del tutto
sovrapponibile a quello registrato anteriormente da E S.P.A..
In effetti l’oggetto sociale delle parti, le attività svolte da entrambe le società consistono nella fornitura di
prodotti o servizi, quali la vendita e la manutenzione di impianti di climatizzazione e riscaldamento, diretti a
soddisfare bisogni identici e sono quindi potenzialmente idonee a incidere sulla medesima clientela.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte attrice, dichiarando dunque l’illecita interferenza della
denominazione “Euroclima S.r.l.” nei confronti della società E S.P.A., sia sotto il profilo della
denominazione sociale che rispetto al marchio registrato di parte attrice.

5. Stante la constatata violazione del marchio di impresa registrato “Euroclima” e tenuto conto della’rt. 22 c.p. i.,
appare accoglibile anche la richiesta di parte attrice relativa all’obbligo di modificazione della ditta da parte di
EC S.r.l.
Coerentemente al dettato normativo di cui all’ art. 2564 c.c. , risulta infatti evidente che, oltre alle già descritte
circostanze di uguaglianza sostanziale della denominazione e di pericolo di confusione per il consumatore medio
derivante dall’affinità delle attività d’impresa svolte, le società E S.p.A. ed EC S.r.l. sono attive su territori almeno parzialmente coincidenti.
In particolare, come emerge dai documenti depositati (doc. 14, 14 bis, 14 ter), la società attrice svolge la propria
attività di impresa su vasta parte del territorio nazionale comprendente anche quello ove è attiva parte convenuta,
rendendo dunque quantomeno possibile la compresenza dei prodotti e servizi in questione nella medesima realtà
territoriale.
In accordo a tali considerazioni, unitamente al dato della posteriorità dell’iscrizione nel registro delle imprese
della società convenuta, va accolta anche la domanda di parte attrice per ciò che attiene all’obbligo per la società
EC S.r.l. di modificare la propria denominazione sociale oltre all’inibitoria all’ulteriore
utilizzazione in qualsiasi forma del segno “EUROCLIMA” da parte della convenuta.

6. Per quanto concerne la domanda di parte attrice in merito all’accertamento della sussistenza di atti di
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. , deve ritenersi che la questione sia assorbita nonevidenziandosi profili
ulteriori rispetto a quelli già innanzi considerati.

7. Con particolare riferimento alla domanda di parte attrice relativa al risarcimento del danno sulla base della
disposizione di cui all’ art. 1226 c.c. , va rilevato come la tutela risarcitoria sia concepita nell’ordinamento quale
strumento riparatorio rispetto a un pregiudizio patito a seguito di un comportamento contra ius. Essa ha dunque
la funzione di tenere in salvo il titolare del diritto leso dalle conseguenze dannose cagionate dall’autore
dell’illecito.
In conseguenza di ciò, il risarcimento del danno patrimoniale non può prescindere dalla prova del pregiudizio
patito e dalla sua riconducibilità causale alla condotta del soggetto autore dell’illecito.
Un simile principio trova applicazione anche nell’ambito operativo della valutazione equitativa di cui all’art.
1226 c.c. . La ratio della disposizione infatti va individuata nella necessità di fornire uno strumento di chiusura
del sistema per la quantificazione del danno, applicabile limitatamente a quei casi in cui lo stesso non possa
essere provato “nel suo esatto ammontare”.
Nel caso in esame, si rileva tuttavia come la società E S.P.A. abbia omesso di fornire qualsiasi
prova da cui potesse desumersi la presenza di un danno patrimoniale risarcibile. Il mero richiamo a una presunta
“difficoltà di provare e quantificare il danno” non può infatti valere di per sé solo a giustificare l’applicazione
del criterio risarcitorio equitativo di cui all’ art. 1226 c.c. , facendo la disposizione in esame unicamente
riferimento all’eventualità che il danno non possa essere provato “nel suo esatto ammontare” .
Conseguentemente, deve ritenersi che, anche in presenza di circostanze come quelle in esame in cui
l’accertamento del danno appaia problematico, la parte attrice richiedente la tutela risarcitoria non possa esimersi
dalla prova dell’esistenza del medesimo, sia pure nei suoi tratti essenziali.

In effetti nella prospettazione di parte attrice non risulta allegato alcun concreto episodio di effettiva confusione
o perdita di clientela subita dalla stessa attrice in conseguenza dell’effetto confusorio derivante dalla condotta di
controparte.
Si ritiene pertanto che sul piano risarcitorio l’unica tutela accordabile alla parte attrice nella fattispecie in esame
sia quella della pubblicazione della sentenza, idonea a fornire adeguata compensazione al danno all’immagine
astrattamente configurabile per la violazione del marchio registrato.

8. Da ultimo la società convenuta deve essere dichiarata tenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore
dell’attrice, liquidate nella misura specificata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile di minore
entità e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di E S.P.A. nei confronti di
EC S.R.L., ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa così provvede:
1) in parziale accogliemento delle domande avanzate da E S.P.A. nei confronti della convenuta
EC s.r.l., accertato che l’utilizzo da parte della convenuta del segno “EUROCLIMA” nella
propria denominazione sociale costituisce violazione dei diritti di parte attrice sulla sua denominazione sociale e
contraffazione del marchio EUROCLIMA, ai sensi dell’art. 2569 e ss. c.c. e degli artt. 20 e 22 c.p. i., inibisce alla
convenuta EC S.R.L. qualsiasi ulteriore utilizzazione del marchio registrato “Euroclima” e
intima alla stessa di provvedere alla modificazione della sua denominazione sociale, rimuovendo il termine
“Euroclima” entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;

2) rigetta le altre domande svolte da parte attrice;
3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta ed a caratteri doppi del
normale, a cura e a spese della convenuta, nell’edizione locale XXX del quotidiano Il Giorno,
autorizzando l’attrice a procedere in luogo della convenuta ove quest’ultima non provveda entro 20 giorni dalla
notificazione della presente sentenza con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;

4) condanna la parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice, liquidate nella
misura di € 6.086,00 (di cui € 1.086,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed
oneri di legge.
In Milano, nella camera di consiglio del 29 novembre 2018 Il Presidente est. giu1