Sentenza 4059/2019 della Tribunale Di Milano Sezione Xiv Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A
Sezione XIV
Sezione specializzata in materia di impresa A
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al
elett. domiciliata in XXX presso lo studio dell’avv. SAI che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. DS e all’avv. NM del Foro di
XXX;
attrice
EC s.r.l. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore;
convenuto contumace
- per parte attrice:
“1.
marchio registrato della società attrice, in conformità agli artt. 2569 ss. c.c. e al disposto dell’art. 20 e
dell’ art. 22 d.lgs. 10.2.2005 n. 30 ; di conseguenza vietare alla società convenuta qualsiasi utilizzo del
nome “Euroclima” o analoghi / simili ex art. 20 comma 2 d.lgs. 30/2005 (id est vietare ad essa di usare
il marchio come ragione sociale; di apporre il marchio sui prodotti o sulle confezioni; di offrire
prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini; di offrire o fornire servizi contraddistinti dal
marchio; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal marchio; di utilizzare il marchio nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità, ivi compresi insegna, carta intestata, indirizzi email, siti
web e qualsiasi altro uso);
2.
ragione sociale “Euroclima” ovvero “Euroclima Center” e conseguentemente condannare la medesima
a differenziare la propria ragione sociale (ditta) in altra non confondibile con la denominazione sociale
(ditta) “Euroclima” della società attrice, rispettivamente modificarla giudizialmente, in ogni caso con
eliminazione del nome Euroclima o simili / analoghi;
3.
dell’ art. 2598, n. 1 c.c. ;
4.
in corso di causa; in caso di difficoltà di esatta quantificazione, si chiede che i danni vengano liquidati
ex art. 1226 c.c. in via equitativa, e, rispettivamente, per la violazione di marchio, ex art. 125 D.Lgs
30/2005 in un somma globale;
5.
6. onorari, maggiorati del 15% di spese generali, CAP e IVA nella misura di legge, nonché spese,
rifusi, con distrazione a favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 c.p. c.”
1.
condizionamento d’aria, avendo per oggetto sociale “la realizzazione, la commercializzazione ed il montaggio di
impianti di climatizzazione e ventilazione, di impianti di recupero di calore, di impianti per la produzione di
energia alternativa e di accessori per i suddetti impianti, con o senza sistemi di regolazione, cablati e non, la
progettazione e la manutenzione dei suddetti impianti” (doc. 4 e 5); nonché di essere dal 1967 titolare del
marchio d’impresa registrato “EUROCLIMA”, sempre regolarmente rinnovato (doc. 6 e 7).
La società attrice ha lamentato la violazione del proprio marchio EUROCLIMA e della propria denominazione
sociale da parte della convenuta EC S.R.L., almeno in parte coincidente con il proprio ed
in quanto avente il medesimo oggetto sociale.
Ha dunque richiesto che venisse ordinato alla convenuta di differenziare la denominazione della sua ditta,
eliminando il termine “EUROCLIMA”.
All’udienza del DD/MM/2018 il giudice, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di citazione, dichiarava la
contumacia del convenuto.
3. In via preliminare deve essere confermata la contumacia del convenuto.
La notifica dell’atto di citazione è stata infatti eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 140 c.p. c.
presso la sede legale di EC S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in
XXX, perfezionatasi per compiuta giacenza.
4.
marchio d’impresa “EUROCLIMA” da parte della convenuta ex artt. 20 lett. b) e 22 c.p. I.
(doc. 6 e 7), dall’altro le visure prodotte dimostrano la posteriorità di costituzione di EC S.r.l.
rispetto a E S.p.a. (doc. 5 e 8).
derivante dalla sostanziale identità della denominazione della convenuta rispetto al marchio dell’attrice.
senso, è il termine “Euroclima” a costituire l’essenza identificativa della società, sicché lo stesso appare del tutto
sovrapponibile a quello registrato anteriormente da E S.P.A..
prodotti o servizi, quali la vendita e la manutenzione di impianti di climatizzazione e riscaldamento, diretti a
soddisfare bisogni identici e sono quindi potenzialmente idonee a incidere sulla medesima clientela.
denominazione “Euroclima S.r.l.” nei confronti della società E S.P.A., sia sotto il profilo della
denominazione sociale che rispetto al marchio registrato di parte attrice.
5.
appare accoglibile anche la richiesta di parte attrice relativa all’obbligo di modificazione della ditta da parte di
EC S.r.l.
circostanze di uguaglianza sostanziale della denominazione e di pericolo di confusione per il consumatore medio
derivante dall’affinità delle attività d’impresa svolte, le società E S.p.A. ed EC S.r.l. sono attive su territori almeno parzialmente coincidenti.
attività di impresa su vasta parte del territorio nazionale comprendente anche quello ove è attiva parte convenuta,
rendendo dunque quantomeno possibile la compresenza dei prodotti e servizi in questione nella medesima realtà
territoriale.
della società convenuta, va accolta anche la domanda di parte attrice per ciò che attiene all’obbligo per la società
EC S.r.l. di modificare la propria denominazione sociale oltre all’inibitoria all’ulteriore
utilizzazione in qualsiasi forma del segno “EUROCLIMA” da parte della convenuta.
6.
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. , deve ritenersi che la questione sia assorbita nonevidenziandosi profili
ulteriori rispetto a quelli già innanzi considerati.
7.
disposizione di cui all’ art. 1226 c.c. , va rilevato come la tutela risarcitoria sia concepita nell’ordinamento quale
strumento riparatorio rispetto a un pregiudizio patito a seguito di un comportamento contra ius. Essa ha dunque
la funzione di tenere in salvo il titolare del diritto leso dalle conseguenze dannose cagionate dall’autore
dell’illecito.
In conseguenza di ciò, il risarcimento del danno patrimoniale non può prescindere dalla prova del pregiudizio
patito e dalla sua riconducibilità causale alla condotta del soggetto autore dell’illecito.
Un simile principio trova applicazione anche nell’ambito operativo della valutazione equitativa di cui all’art.
1226 c.c. . La ratio della disposizione infatti va individuata nella necessità di fornire uno strumento di chiusura
del sistema per la quantificazione del danno, applicabile limitatamente a quei casi in cui lo stesso non possa
essere provato “nel suo esatto ammontare”.
Nel caso in esame, si rileva tuttavia come la società E S.P.A. abbia omesso di fornire qualsiasi
prova da cui potesse desumersi la presenza di un danno patrimoniale risarcibile. Il mero richiamo a una presunta
“difficoltà di provare e quantificare il danno” non può infatti valere di per sé solo a giustificare l’applicazione
del criterio risarcitorio equitativo di cui all’ art. 1226 c.c. , facendo la disposizione in esame unicamente
riferimento all’eventualità che il danno non possa essere provato “nel suo esatto ammontare” .
l’accertamento del danno appaia problematico, la parte attrice richiedente la tutela risarcitoria non possa esimersi
dalla prova dell’esistenza del medesimo, sia pure nei suoi tratti essenziali.
In effetti nella prospettazione di parte attrice non risulta allegato alcun concreto episodio di effettiva confusione
o perdita di clientela subita dalla stessa attrice in conseguenza dell’effetto confusorio derivante dalla condotta di
controparte.
sia quella della pubblicazione della sentenza, idonea a fornire adeguata compensazione al danno all’immagine
astrattamente configurabile per la violazione del marchio registrato.
8. Da ultimo la società convenuta deve essere dichiarata tenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore
dell’attrice, liquidate nella misura specificata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile di minore
entità e della limitata attività difensiva svolta.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di E S.P.A. nei confronti di
EC S.R.L., ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa così provvede:
1)
EC s.r.l., accertato che l’utilizzo da parte della convenuta del segno “EUROCLIMA” nella
propria denominazione sociale costituisce violazione dei diritti di parte attrice sulla sua denominazione sociale e
contraffazione del marchio EUROCLIMA, ai sensi dell’art. 2569 e ss. c.c. e degli artt. 20 e 22 c.p. i., inibisce alla
convenuta EC S.R.L. qualsiasi ulteriore utilizzazione del marchio registrato “Euroclima” e
intima alla stessa di provvedere alla modificazione della sua denominazione sociale, rimuovendo il termine
“Euroclima” entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
2)
3)
normale, a cura e a spese della convenuta, nell’edizione locale XXX del quotidiano Il Giorno,
autorizzando l’attrice a procedere in luogo della convenuta ove quest’ultima non provveda entro 20 giorni dalla
notificazione della presente sentenza con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;
4)
misura di € 6.086,00 (di cui € 1.086,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed
oneri di legge.