Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

32021D0942 Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio EU Commissione europea, Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021D0942 Act D 10.06.2021 01.07.2021 01.07.2021 31.12.9999 In force

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1) , in particolare l'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno comportato una crescita esponenziale del commercio elettronico e di conseguenza delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a distanza negli Stati membri da parte di fornitori stabiliti in un altro Stato membro o in territori terzi o paesi terzi.

(2)

La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 ( 2) e (UE) 2019/1995 ( 3) al fine di adeguare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al commercio elettronico, garantendo una riscossione efficace ed efficiente dell'IVA mediante la riduzione al minimo degli oneri amministrativi sia per i soggetti passivi, sia per le amministrazioni fiscali, nonché di aggiornare il quadro giuridico dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori.

(3)

A norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio ( 4) e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 5) ad avvalersi del regime speciale per la vendita a distanza di beni provenienti da tale paese terzo, senza dover essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'Unione.

(4)

Il 1° settembre 2018 è entrato in vigore un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ( 6) .

(5)

Tale accordo ha portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, in quanto stabilisce un sistema comune di cooperazione, in particolare per quanto attiene allo scambio di informazioni al fine di consentire alle autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza onde garantire la conformità a tale legislazione e tutelare il gettito IVA. Esso prevede altresì assistenza per garantire una corretta valutazione dell'IVA, per lottare contro le frodi all'IVA e per il recupero dei crediti IVA. L'accordo contiene norme e procedure in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza al recupero analoghe a quanto contemplato dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 e stabilisce obblighi per le autorità competenti di prestarsi reciproca assistenza a un livello equivalente a quello della direttiva 2010/24/UE e del regolamento (UE) n. 904/2010.

(6)

Il Regno di Norvegia dovrebbe pertanto essere elencato come un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Poiché le pertinenti disposizioni sostanziali della direttiva 2006/112/CE si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da detta data.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 è il Regno di Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

( 1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 .

( 2) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7 ).

( 3) Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1 ).

( 4) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1 ).

( 5) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 ).

( 6) GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3 .