Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019. Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni – Esenzioni a favore di altre attività – Concessione e negoziazione di crediti – Carte carburante. Causa C-235/18.
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
Nella causa C-235/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 23 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2018, nel procedimento
Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH
contro
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, C.G. Fernlund e L.S. Rossi (relatrice), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, da J. Pomorska-Porębska, consulente fiscale; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da R. Lyal e J. Hottiaux, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ). |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, con sede in Austria (in prosieguo: la «Vega International»), al Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Direttore della Camera dei tributi di Varsavia, Polonia), in merito al rifiuto di quest’ultimo di rimborsare alla Vega International l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad operazioni di acquisto di carburante mediante carte carburanti. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112 dispone quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(…)
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L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva recita: «1. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. 2. Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti: (…)
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L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva in parola stabilisce quanto segue: «Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni». |
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva dispone: «Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…)
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Diritto polacco
La direttiva 2006/112 è stata trasposta nell’ordinamento polacco dalla ustawa o podatku od towaru i usług (legge in materia di imposta sui beni e servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054), come modificata (in prosieguo: la «legge sull’IVA»). |
L’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’IVA recita: «[Sono soggette all’IVA] le cessioni di beni a titolo oneroso e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate nel territorio dello Stato». |
L’articolo 7, paragrafi 1 e 8, della legge suddetta stabilisce quanto segue: «1) Per cessione di beni, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, s’intende il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario (…). (…) 8) Nel caso in cui più operatori effettuino la cessione di un medesimo bene, cosicché il primo di essi cede detto bene direttamente all’ultimo acquirente, si ritiene che la cessione di beni sia stata effettuata da ciascuno degli operatori che hanno preso parte a tali operazioni». |
L’articolo 8, paragrafo 1, della legge in parola ha il seguente tenore: «Per prestazione di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, si intende qualsiasi prestazione effettuata in favore di una persona fisica o giuridica, o di un ente senza personalità giuridica, che non costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 7 (…)». |
L’articolo 43, paragrafo 1, punto 38, della medesima legge, che ha trasposto l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, enuncia quanto segue: «[Sono esentati dall’imposta] i servizi di concessione di crediti e di prestiti finanziari e i servizi di brokeraggio concernenti la concessione di crediti o di prestiti finanziari, nonché la gestione di crediti o di prestiti finanziari effettuata dall’entità che concede tali crediti o prestiti». |
Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della legge sull’IVA: «Nella misura in cui i beni ed i servizi sono usati per effettuare operazioni soggette a tassazione, ai soggetti passivi di cui all’articolo 15 spetta il diritto di detrare dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta assolta a monte (…)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
Risulta dalla decisione di rinvio che la Vega International esercita l’attività di trasportatore di veicoli utilitari di costruttori noti, a partire dallo stabilimento di produzione sino all’indirizzo dei clienti. Tale servizio viene garantito mediante varie controllate della Vega International, aventi le proprie sedi sociali in differenti Stati membri, una delle quali è l’affiliata Vega Poland sp. z o.o., stabilita in Polonia. |
La Vega International organizza e gestisce la fornitura a tutte le proprie società di carte carburante, emesse da diversi fornitori di carburante. I veicoli trasportati dalla Vega Poland vengono riforniti mediante carte carburante personali, rilasciate ai conducenti. Per ragioni organizzative e tenuto conto dell’ammontare delle spese, tutte le operazioni effettuate mediante carte carburante sono centralizzate dalla società madre in Austria, la quale riceve dai fornitori di carburante le fatture comprovanti, segnatamente, l’acquisto di carburante con IVA. Successivamente, alla fine di ogni mese, la Vega International rifattura alle proprie controllate, tra cui la Vega Poland, il carburante messo a disposizione ai fini della prestazione del servizio di trasporto dei veicoli, con una maggiorazione del 2%. Queste società controllate sono autorizzate a compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società madre austriaca oppure a pagare tali fatture entro un termine che varia da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento. |
Con decisione dell’11 agosto 2014, il Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Direttore del Secondo ufficio delle imposte di Varsavia-Śródmieście, Polonia) ha rifiutato alla Vega International il rimborso dell’IVA per il periodo riguardante i mesi da aprile a giugno 2012, per un ammontare di 106031,44 zloty polacchi (PLN) (EUR 24735,82 circa). Tale decisione è stata confermata dal Direttore della Camera dei tributi di Varsavia, con decisione del 28 novembre 2014. |
La Vega International ha proposto un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia). Con sentenza del 26 giugno 2015, tale giudice ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Vega International e lo ha respinto. |
A seguito di ciò, la Vega International ha proposto un ricorso per cassazione contro detta sentenza dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). Tale giudice, al pari delle autorità tributarie polacche e del giudice di primo grado, ha preso in considerazione la possibilità di applicare al caso di specie i principi fissati dalla Corte nella sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland ( C-185/01 , EU:C:2003:73 ), in virtù della quale un accordo relativo alla gestione del carburante costituirebbe non già un contratto di cessione di carburante, ma piuttosto un contratto di finanziamento dell’acquisto di quest’ultimo. Infatti, secondo la valutazione della Corte nella causa decisa dalla sentenza sopra citata, la società di leasing non acquisterebbe il carburante per poi rivenderlo al locatario del veicolo in leasing, bensì sarebbe quest’ultimo che sceglierebbe liberamente sia la qualità e la quantità sia la data dell’acquisto del carburante e disporrebbe dunque di tale carburante come se ne fosse il proprietario. |
Nel caso di specie, in applicazione di detta sentenza, occorrerebbe considerare che la Vega International non effettua «cessioni di beni» – nella specie, carburante – ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, della legge sull’IVA, per le quali tale imposta può essere recuperata, bensì fornisce prestazioni consistenti in servizi di finanziamento alla Vega Poland, le quali non sarebbero imponibili in Polonia in quanto esentate dall’IVA in virtù dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 38, di tale legge. |
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland ( C-185/01 , EU:C:2003:73 ), non si è pronunciata sul fondamento della direttiva 2006/112, bensì verte sull’interpretazione delle disposizioni precedentemente in vigore della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ; in prosieguo: la «Sesta direttiva»). |
Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio nutre dei dubbi riguardo all’interpretazione, alla luce della sentenza sopra citata, della nuova disposizione contenuta nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, la quale fa riferimento ad operazioni come la concessione o la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi. Occorrerebbe dunque stabilire se le operazioni realizzate dalla Vega International in Austria, relative alla messa a disposizione e ai pagamenti a saldo delle carte carburante utilizzate per l’acquisto di carburante da parte delle società controllate nell’ambito del gruppo, possano essere considerate come operazioni del tipo sopra indicato. Tali dubbi sarebbero altresì accresciuti a motivo delle divergenze giurisprudenziali tra i vari giudici nazionali, che hanno fatto riferimento al suddetto precedente per valutare la natura delle operazioni concluse nell’ambito della messa a disposizione delle carte carburante. |
Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che, al fine di statuire sul ricorso per cassazione proposto dalla Vega International, sia necessario che la Corte proceda essa stessa all’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112. |
Alla luce di tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e pagamento a saldo dell’acquisto del carburante mediante le carte suddette, rientrino nella nozione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112], oppure se tali attività complesse possano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante». |
Sulla questione pregiudiziale
Mediante il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime un rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, possa essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’IVA, ai sensi della disposizione summenzionata, oppure come un’operazione complessa avente come obiettivo principale la cessione di carburante, e dunque la cessione di un bene, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, per la quale l’IVA versata in Polonia può essere recuperata. |
In via preliminare, occorre rilevare che le disposizioni della direttiva 2006/112, pertinenti nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, sono, in sostanza, identiche alle equivalenti disposizioni della Sesta direttiva. Ciò considerato, la giurisprudenza relativa alle suddette disposizioni della Sesta direttiva rimane pertinente ai fini dell’interpretazione delle corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112 (v., segnatamente, sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C-332/15 , EU:C:2016:614 , punto 27). |
Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. |
In virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, si considera in linea di principio come cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. |
A questo proposito, secondo una consolidata giurisprudenza, la nozione di «cessione di beni», contemplata dall’articolo 5, paragrafo 1, della Sesta direttiva e dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario (sentenze dell’8 febbraio 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88 , EU:C:1990:61 , punto 7; del 14 luglio 2005, British American Tobacco e Newman Shipping, C-435/03, EU:C:2005:464, punto 35; del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C-255/02, EU:C:2006:121, punto 51; del 3 giugno 2010, De Fruytier,C-237/09, EU:C:2010:316, punto 24, nonché del 18 luglio 2013, Evita-K, C-78/12, EU:C:2013:486, punto 33). |
La Corte ha altresì statuito che la nozione suddetta ha un carattere oggettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione tributaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in questione od anche a tener conto dell’intenzione di un operatore diverso da tale soggetto passivo che interviene nella medesima catena di cessioni (sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C-494/12 , EU:C:2013:758 , punto 21 e la giurisprudenza ivi citata). |
Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che la messa a disposizione, da parte della Vega International, di carte carburante alle proprie controllate, tra cui la Vega Poland, permette a queste ultime segnatamente di approvvigionarsi di carburante presso delle stazioni di rifornimento. Queste ultime inviano poi direttamente alla Vega International le fatture comprovanti l’acquisto di carburante con IVA, riguardo alla quale è stata presentata una domanda di rimborso da parte della Vega International all’amministrazione tributaria polacca. |
Date tali circostanze, per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre verificare se, nel procedimento principale, le società petrolifere abbiano effettivamente trasferito alla Vega International o alla Vega Poland il potere di disporre del carburante come un proprietario (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01 , EU:C:2003:73 , punto 33). |
A questo proposito, occorre ricordare che, nella sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland ( C-185/01 , EU:C:2003:73 ), la Corte ha verificato se, nell’ambito di un contratto di leasing di un autoveicolo, sussista una cessione di beni – nella specie, carburante – da parte delle società petrolifere ad una società di leasing qualora il locatario in leasing rifornisca il proprio veicolo di carburante in nome e per conto di tale società di leasing, la quale richieda poi alle autorità tributarie nazionali il rimborso dell’IVA riscossa su tale carburante. |
In quella sentenza, la Corte ha dichiarato come non vi sia dubbio che è proprio il locatario del veicolo in leasing colui che è legittimato a disporre del carburante come se fosse il proprietario di tale bene, in quanto costui ottiene direttamente il carburante presso delle stazioni di rifornimento e il locatore del veicolo in leasing non dispone mai del potere di decidere in che modo e per quali scopi debba essere utilizzato il carburante (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01 , EU:C:2003:73 , punto 34). |
Inoltre, secondo la Corte, in un caso siffatto, solo apparentemente le cessioni sono state effettuate a spese della società di leasing. Infatti, da un lato, le mensilità versate a quest’ultima rappresentano solo un anticipo, e, dall’altro, il consumo effettivo, stabilito alla fine dell’anno, deve essere coperto finanziariamente dal locatario del veicolo in leasing, il quale, di conseguenza, sopporta interamente i costi della cessione di carburante (sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01 , EU:C:2003:73 , punto 35). |
La Corte ha da ciò concluso che l’accordo relativo alla gestione di carburante firmato tra la società di leasing e il locatario in leasing non è un contratto di cessione di un bene – nella specie, carburante – nei confronti della società di leasing, bensì costituisce un contratto di finanziamento dell’acquisto di tale bene. Infatti, secondo la Corte, la società di leasing non acquista il carburante per rivenderlo in seguito al locatario del veicolo in leasing, bensì è quest’ultimo che acquista il carburante, scegliendone liberamente la qualità e la quantità nonché il momento dell’acquisto. Per tale motivo, la società di leasing esercita, in realtà, funzioni di erogatore di credito a beneficio del locatario di veicolo in leasing (sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01 , EU:C:2003:73 , punto 36). |
In virtù della giurisprudenza ricordata al punto 24 della presente sentenza, le considerazioni di cui sopra, svolte dalla Corte in riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, della Sesta direttiva, sono trasponibili alle circostanze della presente causa per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. |
In particolare, occorre constatare che, nel caso di specie, la Vega International non ha, sul carburante per il cui acquisto essa richiede il rimborso dell’IVA, un potere di disposizione come se ne fosse proprietaria. Infatti, tale carburante viene acquistato dalla Vega Poland direttamente presso i fornitori e a sua totale discrezione. Per tale motivo, la Vega Poland decide, segnatamente, in merito alle modalità di acquisto del carburante, nella misura in cui essa ha la facoltà di scegliere presso quale stazione di servizio, tra quelle dei fornitori indicati dalla Vega International, effettuare il rifornimento di carburante e di decidere liberamente la qualità, la quantità, il tipo di carburante, nonché il momento dell’acquisto e il modo di utilizzarlo (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C-42/14 , EU:C:2015:229 , punto 26). |
Inoltre, è pacifico che la Vega Poland sopporta altresì la totalità dei costi collegati a tale rifornimento, dal momento che la Vega International le rifattura tale carburante. Poi, la controllata polacca può o compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società austriaca, o saldare direttamente tali fatture entro un termine variabile da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento. |
Date tali circostanze, come sostenuto dal governo polacco e dalla Commissione europea, non si può ritenere che, nel procedimento principale, la cessione di carburante venga effettuata alla Vega International e che quest’ultima rivenda poi tale bene alla Vega Poland, effettuando dunque, a sua volta, una cessione di carburante a quest’ultima. Per contro, come sottolineato dalla Commissione, occorre rilevare che la Vega International si limita a mettere a disposizione della propria controllata polacca, mediante carte carburante, un semplice strumento che consente a quest’ultima di acquistare tale carburante, svolgendo dunque soltanto un ruolo di intermediaria nell’ambito dell’operazione di acquisto di tale bene. |
Di conseguenza, poiché nella fattispecie controversa nel procedimento principale non vi è la cessione di un bene – ossia il carburante – nei confronti della Vega International, quest’ultima non può pretendere il rimborso dell’IVA, pagata sulle fatture che le vengono presentate, relativa al rifornimento di carburante effettuato dalla Vega Poland presso delle stazioni di rifornimento. |
Ciò premesso, occorre rilevare che, in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, qualsiasi operazione che non costituisca una cessione di beni deve essere considerata come una «prestazione di servizi». |
Orbene, è pacifico che l’operazione realizzata dalla Vega International nei confronti della propria controllata polacca, consistente nella messa a disposizione di carte carburante ai fini segnatamente del rifornimento di carburante dei veicoli di cui quest’ultima assicura il trasporto, non costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Di conseguenza, essa costituisce una «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della medesima direttiva. |
Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre ulteriormente verificare se una siffatta prestazione di servizi possa essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’IVA, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112. |
A questo proposito, occorre ricordare che le operazioni esentate a norma della disposizione suddetta vengono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio, di modo che l’applicazione di dette esenzioni non dipende dallo status dell’entità che fornisce tali servizi (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04 , EU:C:2006:289 , punto 66, e del 21 giugno 2007, Ludwig, C-453/05, EU:C:2007:369, punto 25). |
Per quanto riguarda, in particolare, l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante nella disposizione summenzionata, essa deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari [v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, C-281/91 , EU:C:1993:855 , punto 13; del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, punto 37, e del 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services (UK), C-153/17, EU:C:2018:845, punto 35]. |
Tale interpretazione è corroborata dalla finalità del sistema comune, istituito dalla direttiva 2006/112, che tende, segnatamente, a garantire ai soggetti passivi una parità di trattamento (v., segnatamente, sentenza del 27 ottobre 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, C-281/91 , EU:C:1993:855 , punto 14). |
Di conseguenza, l’interpretazione secondo cui la concessione, da parte di una banca, del finanziamento per un acquisto sarebbe esentata dall’IVA, mentre il finanziamento del medesimo acquisto concesso da un operatore economico, non avente lo status particolare di entità del settore finanziario o bancario, sarebbe sottoposto all’IVA, violerebbe uno dei principi fondamentali del sistema comune dell’IVA, vale a dire la parità di trattamento dei soggetti passivi. |
Nel caso di specie, come si è ricordato al punto 14 della presente sentenza, è pacifico che tutte le operazioni effettuate mediante carte carburante messe a disposizione dalla Vega International alle proprie controllate, tra cui la Vega Poland, sono centralizzate dalla società madre in Austria, la quale riceve dai fornitori di carburante le fatture comprovanti, in particolare, l’acquisto di carburante con IVA. Poi, alla fine di ciascun mese, la Vega International rifattura alle proprie controllate il carburante messo a disposizione ai fini della fornitura del servizio di trasporto dei veicoli, con una maggiorazione del 2%. Alla fine, spetta alle sue controllate o compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società austriaca, o saldare tali fatture entro un termine variabile da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento. |
Orbene, occorre considerare che, applicando tale maggiorazione del 2% nei confronti della Vega Poland, la Vega International percepisce una remunerazione per la prestazione di servizi fornita alla propria controllata polacca. La Vega International fornisce dunque un servizio finanziario alla Vega Poland finanziando in anticipo l’acquisto del carburante, e agisce dunque, a questo scopo, alla stregua di un istituto finanziario o creditizio ordinario. |
Alla luce di tali circostanze, occorre constatare che la messa a disposizione, da parte della Vega International, di carte carburante a beneficio della Vega Poland costituisce una vera e propria operazione finanziaria che è assimilabile, più precisamente, alla concessione di un credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services (UK), C-153/17 , EU:C:2018:845 , punto 36]. |
Ne consegue che dei servizi quali quelli forniti dalla Vega International a beneficio della Vega Poland possono godere dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112. |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’IVA, ai sensi della disposizione summenzionata. |
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.