Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020. FRANCK d.d. Zagreb contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Nozioni di “concessione di crediti” e di “altri effetti commerciali” – Operazioni complesse – Prestazione principale – Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo – Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all’emittente della cambiale. Causa C-801/19.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
Sentenza
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la FRANCK d.d., Zagreb (in prosieguo: la «Franck») e il Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, servizio del contenzioso amministrativo; in prosieguo: il «Ministero delle Finanze»), in merito alla determinazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta in ragione del corrispettivo percepito dalla Franck per la messa a disposizione della Konzum d.d. di fondi ottenuti da società di factoring detentrici di cambiali emesse da quest’ultima e il cui rimborso era garantito dalla Franck.
Contesto normativo
Diritto dell ’Unione
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA così recita:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)».
L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
L’articolo 135, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
(...)
d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)».
Diritto croato
L’articolo 40, paragrafo 1, dello Zakon o porezu na dodanu vrijednost (legge in materia di IVA), del 17 giugno 2013 (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 e 115/16; in prosieguo: la «legge sull’IVA»), così recita:
«Sono esenti dall’IVA:
(...)
b) la concessione di crediti e prestiti, compresa l’attività di intermediazione in tali operazioni, e la gestione di crediti e prestiti, se effettuate dal soggetto che li concede;
(...)
d) le operazioni, compresa l’attività di intermediazione, relative ai conti di risparmio, ai conti correnti o ai giroconti, ai pagamenti, ai bonifici, ai crediti, agli assegni e ad altri titoli trasferibili, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2013 e il 30 marzo 2017, la Franck, società commerciale la cui attività consiste nella lavorazione di tè e di caffè, ha messo fondi a disposizione della Konzum, una catena di vendita al dettaglio, mediante la conclusione simultanea di tre tipi di contratti.
In primo luogo, in applicazione di un contratto detto «contratto di mutuo finanziario», la Konzum, designata come mutuante, emetteva una cambiale in favore della Franck, designata come mutuataria, che si impegnava a restituirle in contanti la somma indicata su tale cambiale.
In secondo luogo, conformemente a un contratto denominato «contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali», i cui firmatari erano la Franck, la Konzum e una società di factoring, la Franck trasmetteva detta cambiale a quest’ultima che, con un’operazione qualificata come «factoring inverso», versava dal 95% al 100% dell’importo della stessa alla Franck, la quale trasferiva tale importo sul conto della Konzum, agendo al contempo come garante del suo ricupero alla scadenza della medesima cambiale.
In terzo luogo, con un contratto detto «accordo di collaborazione commerciale», la Konzum si impegnava a rimborsare alla Franck gli interessi e le spese addebitati a quest’ultima dalla società di factoring nonché a versarle un corrispettivo pari all’1% dell’importo indicato nella cambiale.
In occasione di un controllo, l’amministrazione finanziaria competente ha constatato che detto corrispettivo era stato fatturato senza IVA. Ritenendo che esso non fosse esente dall’IVA, tale amministrazione ha accertato, per il periodo compreso tra il 2013 e il 2017, un minor importo di IVA dichiarata pari a 15 060 808,80 kune croate (HRK) (circa EUR 2 milioni), oltre ad interessi di mora. Con decisione del 28 luglio 2018, il Ministero delle Finanze ha respinto il reclamo proposto dalla Franck contro tale avviso di accertamento.
Investito del ricorso avverso la decisione suddetta, l’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria, Croazia) rileva che, secondo la Franck, quest’ultima ha, in sostanza, fornito un servizio di concessione di prestito alla Konzum, esente dall’IVA in forza dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della legge sull’IVA. Inoltre, poiché le cambiali emesse dalla Konzum erano titoli trasferibili, ai sensi del suddetto paragrafo 1, lettera d), il servizio fornito dalla Franck sarebbe esente anche ai sensi di tale disposizione.
Secondo detto giudice, il Ministero delle Finanze sostiene, invece, che il corrispettivo percepito dalla Franck costituiva la remunerazione di un servizio di ricupero di crediti per il quale quest’ultima ha agito come intermediario tra le società di factoring e la Konzum e che tale servizio non era esente da IVA, conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge sull’IVA. Il Ministero delle Finanze ritiene, inoltre, che non vi fosse alcun rapporto di credito tra la Franck e la Konzum e che le operazioni di cui trattasi non potessero neppure essere qualificate come operazioni di «factoring» tra queste ultime, dal momento che le cambiali non erano state emesse sulla base della fornitura di beni o servizi da parte della Franck.
In tale contesto, l’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il servizio di messa a disposizione di somme di denaro da parte della ricorrente, che non è un istituto di credito, dietro riscossione, in un’unica soluzione, dell’importo dell’1% del valore della prestazione, possa essere considerato come “la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi”, ai sensi dell’articolo 135, [paragrafo 1, lettera] b), della direttiva [IVA], nonostante il fatto che la ricorrente non sia formalmente indicata nel contratto come mutuante.
2. Se la cambiale, ossia un titolo di credito con il quale l’emittente si obbliga a pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata in tale titolo come creditore, o alla persona che successivamente riceve tale titolo di credito nei modi previsti dalla legge, costituisca un “altro effetto commerciale” ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.
3. Se il servizio della ricorrente consistente nel trasferire, dietro pagamento dell’1% dell’importo della cambiale versato dal suo emittente, ad una società di factoring la cambiale e nel trasferire all’emittente della cambiale la somma ricevuta dalla società di factoring, garantendo alla società di factoring il pagamento della cambiale da parte dell’emittente quando il credito diventerà esigibile, costituisca:
a) un servizio esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, [paragrafo 1, lettera] b), della direttiva IVA [o]
b) un servizio esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, [paragrafo 1, lettera] d), della direttiva IVA».
Sulla competenza della Corte
Il procedimento principale verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio 2013 e il 30 marzo 2017, mentre la Repubblica di Croazia ha aderito all’Unione europea il 1º luglio 2013.
Orbene, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente ad interpretare il diritto dell’Unione soltanto, per quanto attiene alla sua applicazione in un nuovo Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione (sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C-242/18, EU:C:2019:558, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
Dato che i fatti del procedimento principale sono in parte successivi a tale data, la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C-242/18, EU:C:2019:558, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)
Sulle questioni pregiudiziali
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.
Per quanto concerne, in primo luogo, l’applicabilità della direttiva IVA, dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che sono soggette all’IVA, in particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività di carattere economico. La nozione di «attività economica» è definita all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva come comprendente tutte le attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi.
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una persona, già soggetta all’IVA per un’attività economica che esercita in modo permanente, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica che esercita in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’«attività» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Paulo Nascimento Consulting, C-692/17, EU:C:2019:867, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nella messa a disposizione di fondi dietro corrispettivo, costituisce un’«attività economica», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA. La circostanza che tale operazione non corrisponda all’attività principale della Franck, consistente nella lavorazione di tè e caffè, non esclude che tale società, realizzando la suddetta operazione, abbia agito nell’ambito della propria attività economica.
In secondo luogo, occorre rilevare che l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale, come descritta ai punti da 7 a 10 della presente sentenza, si compone di una serie di operazioni negoziali alle quali tre persone giuridiche, vale a dire la Franck, la Konzum e una società di factoring, partecipavano in esecuzione di tre tipi di contratti separati.
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
In tale contesto, va rilevato, da un lato, che, per determinare se un’operazione che comporta una pluralità di prestazioni costituisca un’unica operazione ai fini dell’IVA, la Corte tiene conto tanto dell’obiettivo economico di tale operazione quanto dell’interesse dei destinatari delle prestazioni (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2016, Stock ’94, C-208/15, EU:C:2016:936, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
D’altro lato, è importante rammentare che, nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, spetta agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se in uno specifico caso il soggetto passivo fornisca una prestazione unica ed effettuare a questo proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti. Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui sono investiti (sentenza dell’8 dicembre 2016, Stock ’94, C-208/15, EU:C:2016:936, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, è pacifico che l’obiettivo economico dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale era quello di soddisfare il fabbisogno di capitale della Konzum, in quanto quest’ultima non poteva prendere in prestito fondi presso istituti finanziari in Croazia a causa del suo livello di indebitamento nonché di quello del gruppo di cui essa faceva parte.
Ne consegue, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che la prestazione principale fornita dalla Franck deve essere considerata come la messa a disposizione della Konzum dei fondi che la Franck ha ottenuto presso una società di factoring. Le altre prestazioni assicurate da quest’ultima in esecuzione dei tre tipi di contratti di cui era parte devono essere considerate accessorie a tale prestazione principale, prive di oggetto indipendente da quello di quest’ultima.
In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se una prestazione siffatta rientri in una o più delle esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA, si deve ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, tali esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].
Inoltre, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni suddette e rispettare quanto prescritto dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per definire le esenzioni contemplate dalla disposizione summenzionata debbano essere interpretati in un modo che privi queste ultime dei loro effetti [sentenza del 2 luglio 2020, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Servizio di alloggiamento in un data center), C-215/19, EU:C:2020:518, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se una prestazione come quella menzionata al punto 29 della presente sentenza rientri nell’ambito delle operazioni esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA.
A proposito dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, occorre ricordare, da un lato, che le operazioni esentate a norma della disposizione suddetta vengono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio, di modo che l’applicazione di dette esenzioni non dipende dallo status dell’ente che fornisce tali servizi (sentenza del 15 maggio 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
In particolare, l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante nella disposizione summenzionata, deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità del sistema comune, istituito dalla direttiva IVA, che tende, segnatamente, a garantire ai soggetti passivi una parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata).
Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la concessione di crediti, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Paulo Nascimento Consulting, C-692/17, EU:C:2019:867, punto 38).
Benché il corrispettivo sia versato, segnatamente, mediante il pagamento di interessi, non si possono escludere altre forme di remunerazione. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che costituisce operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito e, pertanto, esente dall’IVA in forza di detta disposizione il finanziamento anticipato dell’acquisto di merci a fronte di una maggiorazione dell’importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, punti 47 e 48).
Per quanto riguarda il procedimento principale, da quanto precede risulta che la circostanza che la Franck non sia un istituto bancario o finanziario non esclude che una prestazione come quella effettuata da quest’ultima possa costituire una concessione di crediti, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Spetta al giudice del rinvio verificare, ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione per una siffatta prestazione, che la remunerazione che la Franck percepiva dalla Konzum costituisca il corrispettivo della messa a disposizione di quest’ultima dei fondi in questione.
Peraltro, è irrilevante che i fondi messi a disposizione fossero rimborsati non alla Franck, bensì alle società di factoring. Invero, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non subordina detta esenzione all’obbligo di rimborsare i crediti alla persona che li ha concessi.
Per quanto riguarda l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni relative, segnatamente, «ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali».
Come dichiarato dalla Corte, dette operazioni, comprese quelle riguardanti «altri effetti commerciali», rientrano tra le operazioni finanziarie e vertono, in particolare, su strumenti di pagamento le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Granton Advertising, C-461/12, EU:C:2014:1745, punti da 36 a 38, e del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, punto 40).
Per quanto riguarda il procedimento principale, occorre considerare che le cambiali emesse dalla Konzum sono «effetti commerciali», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, in quanto, come emerge dalla decisione di rinvio, essi contengono un obbligo per la Konzum, in quanto emittente, di pagare l’importo indicato al detentore alla loro scadenza.
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, in contraddizione con tale obbligazione, la Konzum era designata, nei contratti aventi ad oggetto le suddette cambiali, come mutuante e la Franck come mutuataria.
Infatti, occorre ricordare che, contrariamente alla qualificazione formale delle parti contraenti, la valutazione della realtà economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C-295/17, EU:C:2018:942, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Affinché una prestazione, come quella effettuata dalla Franck, possa essere considerata un’operazione relativa ad altri effetti commerciali, esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, tale prestazione deve formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di una siffatta operazione. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi della direttiva IVA dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, punto 39, e del 26 maggio 2016, Bookit, C-607/14, EU:C:2016:355, punto 40).
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la prestazione consistente nella messa a disposizione di fondi era intrinsecamente legata all’emissione delle cambiali, dal momento che è trasferendo le stesse alle società di factoring che la Franck ha ottenuto da queste ultime gli importi che essa ha messo a disposizione della Konzum. Poiché la Franck era parte nei contratti aventi ad oggetto le cambiali, risulta che essa ha svolto le funzioni specifiche ed essenziali di un’operazione relativa a queste ultime, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
Di conseguenza, fatta salva tale verifica, si deve ritenere che una prestazione, come quella menzionata al punto 29 della presente sentenza, costituisca un’operazione relativa ad altri effetti commerciali, esente dall’IVA conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.
Tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, il governo croato sostiene che la prestazione fornita dalla Franck costituisce un ricupero di crediti il quale, conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, è escluso dall’esenzione prevista da tale disposizione. A tale riguardo, la Franck avrebbe agito in qualità di intermediario tra le società di factoring e la Konzum, in quanto avrebbe rilevato il debito di quest’ultima e l’avrebbe trasferito a dette società ai fini del suo acquisto, pur assumendo a proprio carico, in qualità di garante del debito, il rischio d’insolvenza del debitore.
Una simile argomentazione non può essere accolta.
In effetti, se è vero che l’operazione con la quale un operatore acquista assumendo a proprio carico il rischio d’insolvenza dei debitori, a fronte di un corrispettivo, costituisce certamente un ricupero di crediti, escluso dall’esenzione in forza di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, EU:C:2003:377, punto 80), risulta tuttavia, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che, nel caso di specie, la Franck non ha né effettuato una siffatta operazione né agito in qualità di intermediario per le società di factoring in tale contesto. Al contrario, dalla decisione di rinvio risulta che il corrispettivo da essa percepito è stato versato dalla Konzum per la messa a disposizione di fondi. Inoltre, la Franck ha versato a tali società di factoring interessi e spese, che le sono stati successivamente rimborsati dalla Konzum.
Peraltro, è irrilevante ai fini dell’esenzione dall’IVA la circostanza, invocata dal governo croato, secondo cui l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale mirava ad eludere la normativa bancaria croata, che vieta alle banche di concedere prestiti a una società quale la Konzum a causa del suo tasso di indebitamento.
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il principio di neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, ad una differenziazione generalizzata tra operazioni lecite e illecite (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Il carattere eventualmente illecito dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale non può quindi essere preso in considerazione ai fini dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.
Firme
* Lingua processuale: il croato.