Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015. Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sulla cifra d’affari – Ambito di applicazione – Esenzione – Nozione di “operazioni di assicurazione” – Nozione di “prestazioni di servizi” – Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato. Causa C-584/13.

62013CJ0584 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015. Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sulla cifra d’affari – Ambito di applicazione – Esenzione – Nozione di “operazioni di assicurazione” – Nozione di “prestazioni di servizi” – Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato. Causa <a class="adele-text-link citation-selected" data-num="62013CJ0584" data-type="celex" data-kind="case" data-title="Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015. Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sulla cifra d’affari – Ambito di applicazio">C-584/13</a>. EU Corte di giustizia CourtOfJustice http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62013CJ0584 Judgment CJ 16.07.2015 Court of Justice FR

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

Nella causa C-584/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 13 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2013, nei procedimenti

Directeur général des finances publiques

contro

Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA

e

Mapfre warranty SpA

contro

Directeur général des finances publiques,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar,

cancelliere: V. Tourrès, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA e la Mapfre warranty SpA, da G. Hannotin, avocat;

per il governo francese, da J.-S. Pilczer e D. Colas, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Soulay e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU L 145, pag. 1 ), come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 ( GU L 376, pag. 1 , in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra, da un lato, il Directeur général des finances publiques (Direttore generale delle finanze pubbliche) e la Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA (in prosieguo: la «Mapfre asistencia»), società di diritto spagnolo e, dall’altro, la Mapfre warranty SpA (in prosieguo: la «Mapfre warranty»), società di diritto italiano, e il Directeur général des finances publiques, in relazione alla tassazione delle operazioni effettuate da tali due società.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Ai sensi dell’articolo 2 della sesta direttiva:

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto [in prosieguo: l’“IVA”]:

1.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2.

le importazioni di beni».

4

Ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a)

le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

5

L’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva stabilisce quanto segue:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Il diritto francese

6

L’articolo 256, I, del code général des impôts (Codice generale delle imposte), nella sua versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: il «CGI»), prevede quanto segue:

«Sono soggette all’[IVA] le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

7

L’articolo 261 C del CGI così dispone:

«Sono esenti dall’[IVA]:

(...)

Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e intermediari di assicurazioni.

(...)».

8

L’articolo 991 del CGI prevede quanto segue:

«Qualsiasi contratto di assicurazione concluso con una società o compagnia di assicurazioni o con qualsiasi altro assicuratore francese o straniero è soggetto, indipendentemente dal luogo e dalla data in cui esso è o è stato concluso, a un’imposta annuale obbligatoria mediante il cui pagamento qualsiasi documento scritto che ne accerti la formazione, la modifica o la risoluzione consensuale, nonché le copie conformi, gli estratti o copie che ne sono rilasciati, sono, a prescindere dal luogo in cui sono o sono stati redatti, esonerati dall’imposta di bollo e registrati gratuitamente qualora sia richiesta tale formalità.

L’imposta è riscossa sull’importo delle somme pattuite a favore dell’assicuratore e di tutte le somme accessorie di cui il medesimo benefici direttamente o indirettamente grazie all’assicurato».

9

L’articolo 1001, 5° bis, del CGI precisa che l’aliquota dell’imposta speciale sui contratti di assicurazione è fissata al 18% per le assicurazioni contro i rischi di qualsivoglia natura relativi ai veicoli terrestri a motore.

10

Inoltre, dall’articolo 1001, 6°, del CGI, emerge che l’aliquota di diritto comune dell’imposta speciale sui contratti di assicurazione è fissata al 9%».

Le controversie di cui ai procedimenti principali e la questione pregiudiziale

11

Dalla decisione di rinvio emerge che alcuni rivenditori di veicoli usati hanno proposto agli acquirenti di tali veicoli, con l’intervento della società NSA Sage, divenuta Mapfre warranty, una garanzia per la riparazione degli eventuali guasti meccanici di tali veicoli.

12

Ritenendo di effettuare una prestazione di servizi, la Mapfre warranty ha fatturato l’IVA. La Mapfre asistencia ha, dal canto suo, assolto l’imposta sui contratti di assicurazione, all’aliquota di diritto comune del 9%, sui premi versati dalla società Mapfre warranty.

13

L’amministrazione tributaria ha notificato alla Mapfre warranty una proposta di rettifica, qualificando le prestazioni effettuate da quest’ultima come operazioni di assicurazione soggette all’imposta sui contratti di assicurazione di cui all’articolo 991 del CGI, all’aliquota del 18% prevista, per le assicurazioni automobilistiche, dall’articolo 1001, 5° bis, del CGI.

14

Considerando inoltre che la Mapfre warranty aveva sottoscritto, presso la Mapfre asistencia, un’assicurazione per conto di chi spetta a favore degli acquirenti dei veicoli avente ad oggetto la copertura del rischio di guasti meccanici, detta amministrazione ha notificato alla Mapfre asistencia una rettifica, calcolando l’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18% sulle somme versate dai suddetti acquirenti.

15

Dopo il rigetto del loro reclamo, le due società hanno adito il tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) e successivamente la cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione) al fine di ottenere lo sgravio da tali imposte.

16

Esse hanno affermato che i rivenditori di veicoli usati subappaltavano alla Mapfre warranty una parte del loro servizio di assistenza post-vendita e che quest’ultima era assicurata presso la Mapfre asistencia contro il proprio rischio di perdita finanziaria.

17

Con due sentenze del 22 settembre 2011, la cour d’appel de Lyon ha confermato le due sentenze rese dal tribunal de grande instance de Lyon il 31 marzo 2010 che avevano riconosciuto, la prima, la qualificazione come operazioni di assicurazione soggette all’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18% quanto alle prestazioni effettuate dalla Mapfre warranty e, la seconda, l’aliquota del 9% per l’imposta sui contratti di assicurazione gravante sulla Mapfre asistencia.

18

Dai motivi di ricorso delle parti nei procedimenti principali, allegati alla decisione di rinvio, emerge che la cour d’appel de Lyon ha constatato, segnatamente, che, quando l’acquirente di un veicolo usato decideva di sottoscrivere la garanzia complementare proposta dal rivenditore, gli veniva rilasciato, a fronte del pagamento del supplemento richiesto, un modulo di adesione, contenuto in un libretto di garanzia, con l’intestazione della società NSA Sage, divenuta Mapfre warranty. Secondo tale giudice, quest’ultima riceveva la relazione di guasto dall’officina autorizzata alla quale l’acquirente si era rivolto, verificava la validità della garanzia e si assicurava che l’importo del preventivo fosse conforme alle norme, poi autorizzava la riparazione o la sostituzione del pezzo difettoso.

19

La cour d’appel de Lyon ha sottolineato che non risultava da alcuna clausola citata dalle parti, né da alcun altro elemento del procedimento, che l’acquirente avesse il diritto di esigere dal rivenditore l’esecuzione della prestazione in caso di difetto rientrante nelle previsioni della garanzia, segnatamente nel caso in cui il debitore designato nel contratto dovesse essere inadempiente. Secondo tale giudice, non si poteva ritenere che il rivenditore avesse subappaltato l’esecuzione di un’obbligazione cui non era tenuto. In compenso, un vincolo contrattuale diretto si sarebbe costituito tra l’acquirente e la Mapfre warranty al momento del rilascio del libretto di garanzia, poiché l’acquirente poteva richiedere a tale società, e solo ad essa, di procedere all’intervento promesso e di sopportarne il costo. Concluso tra l’acquirente ed un soggetto intervenuto che non era parte della vendita, tale impegno contrattuale perseguirebbe un obiettivo proprio e costituirebbe di per sé un fine. Nella misura in cui, dietro pagamento di una somma pattuita, la società Mapfre warranty si impegnava, in caso di sopravvenienza, aleatoria, di un sinistro alla cosa assicurata, a fornire all’assicurato la prestazione pattuita al momento della conclusione del contratto, essa avrebbe svolto un’attività di assicurazione.

20

Inoltre, la cour d’appel de Lyon ha constatato che la Mapfre warranty aveva stipulato presso la Mapfre asistencia una polizza di assicurazione il cui oggetto consisteva nel garantire il rimborso delle perdite finanziarie determinate da un guasto garantito contrattualmente ai veicoli acquistati presso un rivenditore e per i quali era stato rilasciato un libretto di garanzia. Tuttavia, secondo la cour d’appel de Lyon, tale polizza non istituiva un’«assicurazione per conto di chi spetta» e non riguardava i rischi di qualsivoglia natura relativi ai veicoli terrestri a motore di cui all’articolo 1001, 5° bis, del CGI.

21

La Mapfre warranty ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d’appel de Lyon che aveva qualificato le sue prestazioni come operazioni di assicurazione, soggette all’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18%.

22

Il Directeur général des finances publiques ha, dal canto suo, proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d’appel de Lyon che aveva considerato che l’aliquota dell’imposta sui contratti di assicurazione incombente alla Mapfre asistencia non fosse del 18%, come ritenuto dall’amministrazione tributaria, bensì del 9%.

23

Tenuto conto della connessione di tali due ricorsi, il giudice del rinvio ha deciso di riunirli.

24

Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione della nozione di operazioni di assicurazione, che non è definita dalla sesta direttiva, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2 e 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfettaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’IVA o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi».

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico a talune parti di tale veicolo.

26

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini impiegati per designare le esenzioni che compaiono all’articolo 13 della sesta direttiva richiedono un’interpretazione restrittiva. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune di IVA. Pertanto, tale regola di interpretazione restrittiva non significa che i termini usati per specificare le esenzioni di cui a detto articolo 13 debbano essere interpretati in un modo che privi tali esenzioni dei loro effetti (v., in particolare, sentenza Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27

Inoltre, le operazioni che sono oggetto delle esenzioni previste dall’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenze CPP, C-349/96, EU:C:1999:93 , punto 15; Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621 , punto 37; Commissione/Grecia, C-13/06, EU:C:2006:765 , punto 9, e BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 56).

28

Per quanto riguarda, più precisamente, la nozione di «operazioni di assicurazione» che figura all’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva e che non è oggetto di alcuna definizione in tale direttiva, la Corte ha statuito ripetutamente che un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione pattuita all’atto della stipula del contratto (v., in tal senso, sentenze Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621 , punto 39; Commissione/Grecia, C-13/06, EU:C:2006:765 , punto 10, e BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 58).

29

La Corte ha precisato che le operazioni di assicurazione implicano, per loro natura, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (v. sentenze Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140 , punto 41; Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621 , punto 41, e BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 58).

30

Inoltre, detta nozione di operazioni di assicurazione è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia egli stesso assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato (v., in tal senso, sentenze CPP, C-349/96, EU:C:1999:93 , punto 22, e BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 59).

31

Per quanto riguarda l’esame della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rammentare che dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e da costante giurisprudenza risulta che, al fine di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve, in primo luogo, contenere un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio, o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni. In secondo luogo, tale domanda deve riportare il contenuto delle norme nazionali applicabili nella causa di cui al procedimento principale e, se del caso, la giurisprudenza nazionale pertinente. In terzo luogo, il giudice del rinvio deve illustrare i motivi che lo hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione o la validità di determinate norme del diritto dell’Unione, nonché il nesso che egli stabilisce tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (v., segnatamente, ordinanza Municipiul Piatra Neamț, C-13/14, EU:C:2014:2000 , punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

32

Orbene, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha accertato, in particolare, elementi di fatto relativi alla natura della prestazione di servizi di cui ai procedimenti principali, bensì si è limitato ad allegare alla sua decisione di rinvio i motivi di impugnazione sollevati dinanzi ad esso cosicché la Corte non può giudicare, in definitiva, se una prestazione di servizi come quella di cui ai procedimenti principali costituisce effettivamente un’operazione di assicurazione esente ex articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti 28 e 29 della presente sentenza.

33

In considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, la mancanza delle necessarie constatazioni fattuali da parte del giudice del rinvio non conduce necessariamente all’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., C-113/13, EU:C:2014:2440 , punto 48).

34

Nel caso di una prestazione come quella di cui ai procedimenti principali, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la Mapfre warranty si impegna, previo pagamento di una somma forfettaria, a coprire il costo della riparazione di un veicolo usato nel caso di un eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo, guasto definito in un «libretto di garanzia» rilasciato all’acquirente di detto veicolo.

35

Tuttavia, la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia contestano la sussistenza, nei procedimenti principali, di un rapporto contrattuale tra la Mapfre warranty e l’acquirente del veicolo usato. Tali due società sottolineano segnatamente che un vincolo contrattuale esiste soltanto tra la Mapfre warranty e il rivenditore di tale veicolo. Quest’ultimo affiderebbe semplicemente alla Mapfre warranty il compito di eseguire nei confronti dell’acquirente gli obblighi su di lui gravanti, in qualità di rivenditore, in forza delle disposizioni di legge o di contratto. Secondo la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia, è sempre il rivenditore del veicolo usato ad essere il debitore, nei confronti della Mapfre warranty, dell’importo del premio dovuto a titolo di garanzia prestata da tale società. Il rivenditore detrarrebbe tale somma dal guadagno conseguito e ciò al fine di aumentare la competitività del veicolo usato.

36

A tale proposito, salvo verifica, da parte del giudice del rinvio, della natura esatta dei rapporti tra i diversi soggetti che intervengono nel contesto della prestazione di cui ai procedimenti principali, dal fascicolo presentato alla Corte emerge, da un lato, che il rivenditore del veicolo usato non partecipa all’esecuzione del contratto di garanzia. Infatti, nel caso in cui si verifichi un guasto meccanico coperto dalla garanzia, l’acquirente del veicolo usato in questione non è tenuto a farlo riparare presso un’officina appartenente a tale rivenditore o indicatagli da quest’ultimo. L’officina alla quale si rivolge l’acquirente di detto veicolo per la riparazione di quest’ultimo deve, a sua volta, contattare direttamente la Mapfre warranty affinché tale società approvi il preventivo proposto da tale officina.

37

Dall’altro lato, anche se, come sostengono la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia, la somma forfettaria che dà diritto alla garanzia è inclusa nel prezzo di vendita del veicolo usato, detta somma è, in definitiva, pagata dall’acquirente di tale veicolo.

38

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che l’acquirente del veicolo usato stipuli o meno un contratto con la Mapfre warranty, mentre il rivenditore di tale veicolo ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con la Mapfre warranty, emerge in particolare dalla giurisprudenza menzionata ai punti 28 e 30 della presente sentenza che la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.

39

Infatti, gli elementi tipici dell’operazione di assicurazione, come individuati dalla giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza, sono presenti in ciascuna di tali situazioni. In tal senso, l’assicuratore, nel caso di specie la Mapfre warranty, è un operatore economico indipendente dal rivenditore del veicolo usato e l’assicurato è l’acquirente di tale veicolo. Inoltre, il rischio consiste nella necessità per l’acquirente del veicolo usato di pagare le riparazioni nel caso in cui si verifichi un guasto meccanico coperto dalla garanzia, di cui l’assicuratore si impegna a sostenere i costi. Infine, il premio è costituito dalla somma forfettaria pagata dall’acquirente del veicolo usato vuoi nel prezzo di acquisto di tale veicolo, vuoi come supplemento.

40

La presenza di tali elementi consente, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, di concludere che esiste, tra l’assicuratore e l’assicurato, il rapporto giuridico richiesto dalla giurisprudenza della Corte per considerare una prestazione come un’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.

41

Inoltre, contrariamente a quanto affermano, in sostanza, la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi.

42

Al riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni e come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 28 della presente sentenza, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.

43

Nel caso di specie, sembra emergere dal fascicolo sottoposto alla Corte che le somme fatturate dalla Mapfre Warranty sotto forma di premio non sono restituite all’acquirente di un veicolo usato nel caso in cui il periodo di garanzia arrivi alla scadenza senza che si verifichi alcun guasto o qualora il costo delle riparazioni risulti inferiore rispetto a tale premio. Analogamente, in caso di guasto il cui costo superi l’importo del premio versato, l’acquirente del veicolo non è tenuto a pagare la parte eccedente di tale costo. I premi fatturati dalla Mapfre warranty appaiono così, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, costituire veri e propri premi assicurativi il cui pagamento libera completamente l’assicurato dal rischio coperto. La Mapfre warranty ha peraltro assicurato presso la Mapfre asistencia il rischio delle perdite finanziarie che essa stessa subisce a tale riguardo.

44

In tale contesto, il metodo di calcolo dei premi e di gestione dei costi di riparazione è una questione che attiene all’organizzazione interna della Mapfre warranty e che non può determinare la qualificazione che devono ricevere le prestazioni che essa fornisce.

45

Infine, la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia sostengono che, quando i costruttori o i rivenditori di veicoli propongono essi stessi ai loro clienti una garanzia complementare, si considera che tali operatori propongano servizi di assistenza post-vendita, soggetti a IVA, benché essi forniscano una prestazione simile a quella offerta dalla Mapfre warranty agli acquirenti di veicoli usati. Orbene, prestazioni di questo tipo dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

46

Si deve rilevare, da un lato, che tale argomento si fonda su elementi di fatto, in particolare il trattamento fiscale di garanzie fornite dal rivenditore, che non figurano nella decisione di rinvio e, dall’altro, che quest’ultima non contiene nessuna illustrazione di un tale argomento. Orbene, come è stato precisato al punto 31 della presente sentenza, dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte deriva che, in mancanza di detti elementi, quest’ultima non può rispondere a un tale argomento.

47

Alla luce delle considerazioni che precedono, una prestazione come quella di cui ai procedimenti principali appare, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, poter rientrare nella nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.

48

Occorre tuttavia rilevare che la Mapfre warranty e la Mapfre asistencia sostengono altresì che, ammettendo che una tale prestazione debba essere qualificata come operazione di assicurazione, essa è nondimeno soggetta all’IVA poiché è connessa inscindibilmente alla vendita del veicolo usato e deve, pertanto, essere soggetta allo stesso trattamento fiscale di quest’ultima.

49

Al riguardo, occorre ricordare che, ai fini dell’IVA, ciascuna operazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva (v., in questo senso, sentenze Aktiebolaget NN, C-111/05, EU:C:2007:195 , punto 22; Field Fisher Waterhouse, C-392/11, EU:C:2012:597 , punto 14, e BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 29).

50

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si è in presenza di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale (v. sentenza BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

51

In riferimento alle operazioni di assicurazione, la Corte ha già giudicato che qualsiasi operazione di assicurazione presenta, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa. Tuttavia, tale connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini dell’IVA. Infatti, se ogni operazione di assicurazione fosse assoggettata a IVA come conseguenza dell’assoggettamento a tale imposta di prestazioni riguardanti il bene oggetto della stessa, l’obiettivo stesso dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, ossia l’esenzione delle operazioni di assicurazione, verrebbe compromesso (v., in tal senso, sentenza BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 36).

52

In applicazione della norma menzionata al punto 49 della presente sentenza, in base alla quale ogni operazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, occorre rilevare che, in linea di principio, la vendita di un veicolo usato e la prestazione, da parte di un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo, di una garanzia relativa ad un eventuale guasto meccanico di talune parti di detto veicolo non possono essere considerate così strettamente connesse da costituire un’operazione unica. Infatti, considerare separatamente tali prestazioni non può costituire, di per sé, una scomposizione artificiosa di un’operazione economica unica, tale da alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.

53

Così stando le cose, occorre valutare se esistano ragioni specifiche relative alle circostanze di cui ai procedimenti principali che possano indurre a ritenere che gli elementi in questione costituiscano un’operazione unica (v., in tal senso, sentenza BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 40).

54

In quest’ottica, occorre ricordare in primo luogo che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di operazione unica, come richiamata al punto 50 della presente sentenza, una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale (v. sentenza BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15 , punto 41).

55

Sebbene sia vero che, grazie a una garanzia come quella di cui ai procedimenti principali, il rischio di perdite finanziarie cui deve far fronte il compratore di un veicolo usato è ridotto rispetto al rischio nel quale incorrerebbe in assenza di tale garanzia, è altrettanto vero che tale circostanza deriva dalla natura stessa della garanzia. Orbene, detta circostanza non implica di per sé che occorra considerare che una tale prestazione abbia un carattere accessorio rispetto alla vendita del veicolo usato.

56

Come sembra emergere dal fascicolo sottoposto alla Corte, la garanzia di cui ai procedimenti principali è fornita all’acquirente di un veicolo usato da parte di un operatore indipendente dal rivenditore di tale veicolo e che non è parte della vendita, per cui tale garanzia non può, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, essere considerata una garanzia fornita dal rivenditore. Inoltre, il compratore di un veicolo usato può acquistare tale veicolo senza sottoscrivere tale garanzia e dispone altresì della facoltà, senza avvalersi dell’intermediazione del rivenditore di detto veicolo, di stipulare un contratto di garanzia con una società diversa dalla Mapfre warranty. Infine, dal libretto di garanzia prodotto dinanzi alla Corte dal governo francese nel corso dell’udienza emerge che la Mapfre warranty si riserva, in determinate circostanze, il diritto di risolvere il contratto di garanzia senza che una tale risoluzione appaia incidere sul contratto di vendita del veicolo.

57

In tali circostanze, e salvo verifica da parte del giudice del rinvio, una garanzia come quella di cui ai procedimenti principali non risulta essere così strettamente connessa alla vendita del veicolo usato al punto che tali due operazioni, per di più fornite da due prestatori diversi, costituirebbero una prestazione economica inscindibile la cui scomposizione rivestirebbe un carattere artificioso. Pertanto, esse devono, in linea di principio, essere considerate come operazioni distinte e indipendenti ai fini dell’IVA.

58

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’IVA. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.

Firme

( *1 ) * Lingua processuale: il francese.