Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(2005/295/CE)
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 1) dispone che la direttiva si applica alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
La Commissione considera come rientranti nel campo d’applicazione della direttiva almeno i seguenti diritti di proprietà intellettuale:
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diritto d'autore, |
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diritti connessi al diritto di autore, |
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diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, |
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diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, |
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diritti relativi ai marchi, |
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diritti relativi ai disegni e modelli, |
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diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, |
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indicazioni geografiche, |
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diritti relativi ai modelli di utilità, |
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diritti di privativa per ritrovati vegetali, |
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nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale. |
( 1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45 . Direttiva rettificata e ripubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16 .